Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2002, n. 4897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4897 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
IS N L 4 E O .37 PUBBLICA ITALIANA B PI PAC 0 4 8 9 7/02 E N E 1, N 9 O 1-19 ZI NOME DEL POPOLO ITALIANO ODICE A FR 1-1 DA 2 TE 6 4 EN C R . TT Oggetto (ISTINE E R A DEZIONE SECONDA CIVILE VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE -- R.G.N. 12064/99 Dott. Ugo RIGGIO Cron. Mos9 Consigliere - Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Rep. -l Consigliere Ud. 11/12/01 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'IO CH, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ANGELONE RENATO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
RZ LG, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO, difesa dall'avvocato GIUSEPPE D'ACUNTO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
2001 avverso la sentenza n. 6475/99 del Giudice di pace di 1690 NAPOLI, depositata il 19/03/99; 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso ed il rigetto nel resto. -2- Mi SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 28 settembre 1998 GA LA citò davanti al Giudice di pace di Napoli LE D'ZI, gestore di un negozio di elet- trodomestici in cui il 27 maggio di quell'anno aveva acquistato un ferro da stiro, esponendo che il successivo 20 luglio l'apparecchio era risul- tato non funzionante, come il giorno dopo era stato comunicato al venditore, il quale però si era rifiutato di sostituirlo;
chiese quindi che il convenuto fosse condannato alla restituzione del prezzo pagato, pari a lire 45.000, oltre agli interessi. Costituitosi in giudizio, LE D'ZI eccepì che la causa non era stata iscritta a ruolo tempestivamente e nel merito, in via subordinata, sostenne che l'acquirente aveva tacitamente accettato le condizioni di vendita, compresa la garanzia della produttrice dell'uten- sile società Termozeta, che chiese di essere autorizzato a chiamare in giudizio, prospettando comunque la tesi che gli inconvenienti in que- stione (mancato riscaldamento e uscita di acqua) potessero essere effetto di una caduta dell'og- getto dalle mani dell'attrice. dell'istruzione della causa, con All'esito 3 Mar 12064/1999 sentenza del 19 marzo 1999 il Giudice di pace ha condannato LE D'ZI a pagare a GA LA la somma di lire 45.000, dietro restitu- zione del ferro da stiro in questione. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione LE D'ZI, in base a quattro motivi. GA LA si è costituita con controricor- SO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso LE D'RA zio, dolendosi di «violazione degli art. 319 e 171 c.p.c. violazione dell'art. 112 c.p.c. - art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.», omessa motivazione lamenta che si sia dato corso al giudizio, nono- stante la mancata tempestiva costituzione di GA LA entro il giorno indicato nella citazione per la comparizione delle parti. La censura non è fondata. Risulta dagli atti del processo - che questa Corte può direttamente prendere in esame, stante la natura del vizio denunciato che la causa è - stata iscritta a ruolo dalla parte attrice il 29 ottobre 1998, come da attestazione della cancel- leria apposta a margine della relativa nota, 12064/1999 4 mentre nell'atto introduttivo del giudizio l'udienza di prima comparizione era stata fissata per il giorno 30 dello stesso mese, sicché è in quest'ultima data che va individuato, a norma dell'art. 319 cod. proc. civ., il termine ultimo per la costituzione in giudizio di GA LA. quindi, il Giudice di pace ha Superfluamente, disposto la «notifica del verbale di prima udien- za alle parti convenute in caso di mancata costi- tuzione»: ordine al quale peraltro l'attrice ha ottemperato. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione degli art. 106 e 269 c.p.c viola- art. 360 c.p.c.», per non avere zione art. 112 - il Giudice di pace provveduto sulla richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della società Termozeta. Neppure questa doglianza può essere accolta. La valutazione circa l'opportunità dell'in- tervento nel processo di un terzo ad istanza di parte costituisce un apprezzamento discrezionale riservato al giudice di merito, onde il mancato esercizio del relativo potere (che comunque non pregiudica i diritti dell'istante, il quale può far valere le proprie ragioni in un giudizio 12064/1999 5 diverso) non è sindacabile in sede di legittimi- tà: v., per tutte, Cass. 19 maggio 1999 n. 4857. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso LE D'ZI, denunciando rispettivamente «violazione degli art.320 e 115 c.p.c. - art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.» e «falsa applicazione dell'art. 1495 c.c. art. 360 n. 5 c.p.c.», lamenta che il Giudice di pace ha ritenuto che il ferro da stiro fosse realmente difettoso, pur in mancanza di ogni supporto istruttorio e senza aver ammesso la prova testimoniale dedotta dal convenuto, relati- Va all'avvenuta dimostrazione all'acquirente della funzionalità dell'apparecchio al momento della vendita;
sostiene inoltre che la disciplina della decadenza dalla garanzia per vizi, da applicare anche nei giudizi di equità e del resto citata nella sentenza impugnata, è stata violata, dato che la denuncia era stata effettuata tardi- vamente. Le due censure possono essere prese in esame congiuntamente, poiché una stessa ragione impone di disattenderle. Nelle cause di valore non eccedente lire 2.000.000, le sentenze del giudice di pace, che comunque devono intendersi pronun- ciate secondo equità, anche quando contengono 12064/1999 6 Mar . richiami a norme di diritto, sono impugnabili per cassazione soltanto per inosservanza di disposi- zioni di carattere processuale, per violazione di precetti di rango superiore a quello delle leggi ordinarie, per totale mancanza della motivazione. Ma da quest'ultimo vizio che è l'unico dedotto, peraltro implicitamente, con i motivi di ricorso èla sentenza impugnata in considerazione - immune, poiché l'affermazione secondo cui «l'at- trice ha regolarmente denunciato e provato i vizi del bene da lei acquistato e nei termini fissati>> è sufficiente а dare conto delle ragioni della decisione, in quanto va letta alla luce di quanto il Giudice di pace aveva esposto a proposito dello svolgimento del processo, da cui risulta che il convenuto non aveva negato il malfunziona- mento dell'elettrodomestico, avendo basato le proprie difese sulla tesi dell'esclusiva respon- sabilità del produttore, nonché sull'ininfluente circostanza - oggetto anche della sua richiesta istruttoria dell'avvenuta prova dell'apparec- chio al momento della vendita. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. 12064/1999 7 Mi DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 11 dicembre 2001 o Краски IL CANCELLIERE C1 RA Catania O L 4 L 7 3 O . B DEPOSITATO IN CANCELLERIA N E , ) 1 E 5 APR. 2002 E 9 N C 9 O Roma 1 I A - Z 1 P IL CANCELLIERE C1 A 1 I - R 1 D T 2 S I E . G L IC E 9 R 3 D A U # I D 6 E G 4 T . E N T E N T S : R E T A IS ( 12064/1999