Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15101 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
Tufor 1 5 10 1/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO * LA CORTE SUPR MADI SSAZIONE Oggetto Risarcimento dei SEZ NE RZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2657/99 Dott. Vito GIUSTINIANI Rel. Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Cron. 35290 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep.3934 Dott. Alberto TALEVI Consigliere Ud. 12/04/02 Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN RI, elettivamente domiciliata in ROMA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. Sole боле per diritti € 155 CINQUEMANI SILVIA MARIA, difesa dall'avvocato ARMANI 2.5.OTT 2002. SAVERIO, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente -
contro
CANCELLE FAVA MARIANNA, FAVA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, difesi dall'avvocato LUCIO VISONA', giusta delega in atti;
2002
- controricorrenti -
889 avverso la sentenza n. 379/98 della Corte d'Appello di и з TRENTO, emessa il 14/7/98, depositata il 17/09/98; RG.145/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato ANTONIO BERNARDINI (per delega Avv. Lucio Visonà); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per la inammissibilità del 3° motivo, assorbiti e in subordine, rigetto degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giorno 25.3.1992 in Limone del Garda, mentre di- scendeva per le scale esterne del fabbricato ove era sito lo studio dentistico in cui si era recata, Ga- briella EL cadeva sui gradini e si procurava la frattura della gamba destra, dalla quale guariva con postumi permanenti dopo un periodo di invalidità. Essendo risultata infruttuosa la sua richiesta di risarcimento del danno, AB EL conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Rovereto, NA e IU AV, proprietarie del suddetto immobile, per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni, in proposito assumendo che le stesse erano re- sponsabili del sinusto occorsole, essendo ella scivola- from 2 ta sui gradini levigati e si insidiosi dalla usura per la mancata manutenzione delle scale esterne, manu- tenzione che le convenute avrebbero dovuto effettuare. All'esito della espletata prova orale e della con- sulenza medico-legale, il tribunale, con sentenza del تقلة 13.3.1996, dichiarava la responsabile delle convenute, che condannava in solido al risarcimento dei danni in ragione di lire 22.585.000, oltre interessi con rivalu- tazione e spese del giudizio. Sulla impugnazione delle soccombenti la Corte di sentenza pubblicata ilappello di Trento, con 17.9.1998, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda di AB EL e compen- sava interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. I giudici di appello escludevano, nella specie, l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 cod. civ. Ritenevano che il caso in esame doveva essere regolato in base ai principi della responsabilità aqui- liana, secondo la norma di cui all'art. 2043 cod. civ. Valutavano, tuttavia, che non sussistevano gli elementi costitutivi dell'illecito civile, poiché, non ravvisan- dosi nel caso concreto una situazione di pericolo oc- culto da insidia o trabocchetto per l'infortunata, correva, in particolare, considerare che la stessa CO- 3 nosceva lo stato di usura e di scivolosità dei gradini della scala, per averla più volte percorsa, per cui avrebbe dovuto usare circospezione e cautela nella di- scesa;
che non vi era la prova che uno dei gradini fos- se usurato più degli altri e che la EL fosse scivolata proprio a causa della situazione della scala, detta dimostrazione non potendo discendere dal fatto che anche altre persone erano scivolate mentre in di- scesa percorrevano le scale;
che, comunque, neppure era stata fornita la prova che le proprietarie, che non abitavano lo stabile, fossero а conoscenza della peri- colosità ed avessero per colpa omesso di attuare le do- vute e necessarie riparazioni. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricor- SO AB EL, che affida la impugnazione a quattro mezzi di doglianza, cui resistono con controri- corso NA e IU AV. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione -denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2043 cod. civ. in relazione anche all'art. 2697 stesso codice- la ricorrente assume che la Corte di me- rito avrebbe errato nel ritenere che fosse necessaria la sussistenza di una situazione di pericolo occulto (insidia o trabocchetto) al fine di affermare il nesso 4 di causalità tra la mancata manutenzione della scala е la caduta dell'infortunata. Aggiunge, poi, che la stes- sa Corte non avrebbe dovuto ritenere che le resistenti non avessero l'obbligo di tenere sotto controllo le condizioni di manutenzione della scala e che, perciò, occorresse che le stesse fossero effettivamente infor- mate della situazione di pericolo dei gradini. Con il secondo mezzo di doglianza -denunciando la violazione e la falsa applicazione della norma di cui all'art. 2051 cod. civ.- la ricorrente lamenta che il giudice di merito aveva escluso la responsabilità pre- sunta del proprietario dell'immobile in ipotesi in cui la causazione del danno doveva essere ritenuta come di- pendente dalla custodia dell'immobile medesimo. Con il terzo motivo del ricorso -deducendo la omes- insufficiente e contraddittoria motivazione in or- sa, dine alla valutazione delle prove sulla dinamica dell'infortuna - la ricorrente censura la impugnata sentenza, nella parte in cui il giudice di appello ha escluso che sia stata fornita la dimostrazione che la caduta abbia trovato la sua causa nella situazione par- ticolare della scivolosità dei gradini per l'usura del- la scala. Assume che la Corte di merito che aveva va- lutato "non illuminante" la deposizione della figlia, sicuramente non disinteressata -detta deposizione u 5 z avrebbe dovuto ritenere integrata dalle deposizioni delle altre persone che erano cadute a causa della sci- volosità dei gradini;
che la stessa Corte non aveva considerato che la caduta quale conseguenza di distra- zione non si conciliava col fatto che in discesa la in- fortunata si reggeva con la mano alla ringhiera;
che la caduta per scivolamento delle altre persone doveva con- durre il giudice di appello alla prova presuntiva di modalità analoga per l'incidente di essa istante. Con il quarto motivo -denunciando la omessa, insuf- ficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione della prova sulla responsabilità per colpa delle resistenti- la ricorrente deduce che il giudice di merito avrebbe omesso di spiegare perché le proprie- tarie dell'immobile non avessero l'obbligo di tenere sotto costante controllo il bene e non dovessero ri- spondere della negligenza consistente nell'avere tolle- rato la sussistente situazione di pericolo. Deve, innanzitutto, essere esaminato per la prio- rità logica della dedotta questione, relativa alla cau- sa delle lesioni riportate dalla ricorrente- il terzo mezzo di doglianza, con cui si contesta, sotto il pro- filo del vizio di motivazione, la conclusione del giu- dice di appello circa la mancata dimostrazione della dipendenza dell'evento di danno dalla situazione di pe- 6 ricolo, costituita dalla condizione della scala esterna del fabbricato. La censura non può essere accolta. La conclusione raggiunta dal giudice di merito ap- pare congruamente articolata sulla base delle esaminate risultanze processuali (sostanziale inattendibilità della deposizione della figlia della ricorrente;
grado uniforme di usura di tutti i gradini;
consapevolezza della ricorrente di dover procedere con cautela;
non improbabile distrazione o errore nell'appoggio del pie- de da parte della EL;
incertezza assoluta circa il fatto dello "scivolamento") ed il motivo di impugna- zione si risolve nella richiesta, in questa sede inam- missibile, di una diversa valutazione del materiale probatorio, diretta a fare dichiarare raggiunta la di- mostrazione del nesso causale tra il pur riconosciuto stato di usura della scala e la caduta della ricorren- te. Più in particolare anche a non volere considerare che il giudice di merito non è tenuto ad analizzare ogni emergenza di causa, ma solo a motivare in modo lo- gico e giuridicamente corretto in base agli elementi probatori che ritiene rilevanti è da aggiungere che le circostanze evidenziate dalla ricorrente а sostegno della diversa ricostruzione dei fatti, prospettata in ricorso, sono state esse pure esaminate dal giudice di 7 зи merito, il quale ha valutato proprio la cautela speci- fica con la quale la infortunata procedeva nel discen- dere la scala ed ha ritenuto di non dovere trarre argo- mento di prova presuntiva a favore della EL dal fatto che in precedenza altre persone fossero cadute discendendo la medesima scala. Esclusa la sussistenza del nesso causale tra lo " stato del manufatto esterno allo stabile e la caduta ☐ produttiva delle lesioni, in virtù del mancato accogli- mento del terzo mezzo di doglianza restano assorbiti, in detta statuizione, gli altri mezzi di doglianza, il cui esame avrebbe potuto essere compiuto a condizione soltanto della riconosciuta conseguenzialità. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ricorrono i giusti motivi per compensare interamen- te tra le parti le spese del presente giudizio di le- gittimità. 109T 129, 11 4565 20,65
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero 169,77 tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 12 aprile 2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE fromen lifter Mofdention Depositata in Cancelleria Oggi, 25.10.06 8 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello