Sentenza 28 settembre 2000
Massime • 1
In sede di riesame del provvedimento di sequestro probatorio di videogiochi quale corpo del reato di esercizio di giuochi d'azzardo (art.718 cod. pen.), è sufficiente verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato sulla base delle allegazioni del pubblico ministero, senza necessità di procedere ad accertamenti concreti, ed il "fumus delicti" va ritenuto sussistente allorché la tipologia degli apparecchi sequestrati sia tale da consentire di inquadrarli in quelli d'azzardo; in particolare, quando le apparecchiature abbiano insite la scommessa, come il video-poker o le slot-machines, la destinazione al gioco d'azzardo è implicita nello schema del gioco sicché è la stessa descrizione delle apparecchiature come appartenenti alle dette tipologie ad integrare il "fumus" del reato ipotizzato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/2000, n. 4394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4394 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIOLETTI GIOVANNI Presidente del 28/09/2000
1. Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere SENTENZA
2 " AN RE " N. 4394
3 " ROMIS VINCENZO rel. " REGISTRO GENERALE
4 " HI LU " N. 020141/2000
OSSERVA
Il 18/4/1999 si toglieva la vita il minore GO CO. Sulla
base delle indagini svolte nell'immediatezza del fatto, gli investigatori ricollegavano il suicidio del giovane alle ingenti perdite economiche dallo stesso subite nei giorni precedenti in seguito ad alcune partite al videopoker giocate presso due circoli di
Barletta - tra cui quello denominato "Hollywood" di proprietà di
OC AN e RA AN - nei quali si praticava il gioco d'azzardo con apparecchi elettronici. Il P.M. presso il
Tribunale di Trani disponeva il sequestro di tutti i videogiochi presenti nel circolo "Hollywood" in quanto corpo dei reati ipotizzati a carico dei proprietari del circolo stesso - vale a dire concorso in istigazione al suicidio ed esercizio del gioco d'azzardo - ritenendo necessario procedere ad accertamenti intesi a verificare la presenza di manomissioni ed alterazioni dei videogiochi presenti nelle sale del circolo predetto. Avverso detto provvedimento proponeva istanza di riesame la difesa degli indagati;
il Tribunale della libertà
accoglieva il gravame evidenziando l'assenza dei presupposti di fatto legittimanti il sequestro, in particolare ritenendo insussistente il
"fumus" dei reati ipotizzati. Ricorreva per Cassazione il P.M. e la
Suprema Corte annullava con rinvio l'impugnata ordinanza rilevandone l'illegittimità nella parte in cui il Tribunale - in violazione degli artt. 252 e 253 c.p.p. - aveva escluso la possibilità di disporre il sequestro dei videogiochi, in quanto corpo di reato rispetto alla fattispecie di cui all'art. 718 del codice penale,
senza verificare la sussistenza, sulla base degli elementi allegati dalla pubblica accusa, di indizi attestanti la responsabilità degli indagati per il reato di esercizio del gioco d'azzardo.
Il Tribunale della libertà, in sede di rinvio, riteneva fondata l'istanza di riesame, osservando che dagli atti non risultava esperito alcun accertamento inteso a documentare la natura di azzardo dei videogiochi in sequestro, atteso che l'attività degli agenti operanti si era limitata unicamente a verificare la denominazione dei videogiochi ed il fatto che erano in funzione, tralasciando ogni ulteriore accertamento idoneo ad appurare in concreto l'illiceità
degli stessi: ne derivava, pertanto, la impossibilità di affermare la destinazione al gioco d'azzardo dei videogiochi in sequestro e,
conseguentemente, la impossibilità di configurare, sia pure in astratto, la responsabilità degli indagati per il reato di esercizio di gioco d'azzardo; ne', in proposito, potevano rivelarsi utili le informazioni contenute in una nota della P.G. secondo cui il fratello dello GO aveva riferito che quest'ultimo, dopo aver perso una cospicua somma di denaro presso la sala giochi "La Rotonda", si era recato, deciso a rifarsi, presso il circolo "Hollywood" dove aveva perso altro denaro: precisava al riguardo il Tribunale che tali dichiarazioni non figuravano nel verbale di sommarie informazioni del teste ed apparivano comunque generiche e quindi insufficienti a delineare i caratteri essenziali dei videogiochi in sequestro.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il
P.M. deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, asserendo che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle dichiarazioni rese dai congiunti dello GO, non avrebbe tenuto debitamente conto degli accertamenti espletati (ed in via di espletamento) sui videogiochi in sequestro, ed, infine, non avrebbe valutato la natura di corpo di reato, dei videogiochi, che comporta l'obbligo del sequestro probatorio.
All'udienza camerale del 28 settembre 2000 la decisione è stata differita al giorno successivo, per consentire l'acquisizione agli atti di copia della sentenza di questa Corte di annullamento della precedente ordinanza del Tribunale del riesame.
Il ricorso deve essere accolto per quanto di seguito precisato.
Il Tribunale del riesame ha ordinato il dissequestro dei videogiochi in oggetto, sul rilievo che, in mancanza di concreti accertamenti,
non vi era la possibilità di affermare la destinazione di detti apparecchi al gioco d'azzardo. Orbene così argomentando il Tribunale
non si è adeguato al "dictum" pronunciato da questa Corte con la sentenza di annullamento della precedente ordinanza: con tale sentenza era stato infatti demandato al Tribunale il compito di accertare il "fumus" del reato di cui all'art. 718 c.p., "nel senso della sua puntuale configurabilità sulla base degli elementi allegati dal pubblico ministero, la cui concreta efficacia probatoria deve essere riservata alla sede del giudizio" (come testualmente si legge nella sentenza di annullamento). Dunque il Tribunale avrebbe dovuto, prescindendo da accertamenti in concreto, limitarsi a verificare l'astratta configurabilità dell'ipotizzato reato di gioco d'azzardo sulla base delle allegazioni del P.M. e della struttura degli apparecchi quali videogiochi. E ciò in conformità ai principi enunciati in materia da questa Corte secondo cui il "fumus delicti"
deve ritenersi sussistente allorché la tipologia degli apparecchi oggetto del sequestro sia tale da consentire di inquadrarli tra quelli d'azzardo: è stato infatti precisato che quando le apparecchiature abbiano insita la scommessa, come il videopoker o le slot-machines, la destinazione al gioco d'azzardo è implicita nello schema del gioco (cfr., "ex plurimis", Sez. 3, 19 marzo 1999, n. 1121
cc., Di Stefano, RV. 214542), sicché è la stessa descrizione delle apparecchiature come appartenenti alle dette tipologie a integrare il
"fumus" del reato ipotizzato;
sarà poi il giudice di merito che dovrà effettuare un compiuto esame del fatto in sede di cognizione.
Va ancora sottolineato, per completezza argomentativa, che nel caso in esame i videogiochi erano stati sequestrati in quanto corpo dell'ipotizzato reato previsto dall'art. 718 c.p.; orbene questa
Corte ha più volte avuto modo di precisare che nell'ipotesi di sequestro del "corpo di reato" l'esigenza probatoria è "in re ipsa"
("ex plurimis": Sez. 1, cc. 23/6/1997, imp. Kistenpfennig, RV.
208414) e che, per l'esecuzione ed il permanere del sequestro probatorio, non è richiesto - in presenza del "fumus" dell'esistenza di uno o più illeciti - che la corretta e definitiva qualificazione giuridica del fatto addebitabile all'indagato sia antecedente o contestuale alla misura, potendosi addivenire a detta qualificazione successivamente ed anche sulla base di ulteriori acquisizioni probatorie (Sez. 3, N. 2591/95, P.M. in proc. Giannetiempo, RV.
202471; Sez. 5, N. 559/93, imp. Castella ed altro, RV. 194493).
Pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale della libertà di Bari per nuovo esame nell'osservanza dei suesposti principi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 28-29 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2000