Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5628 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPREMA D5 62 8/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ggetto IONI Lavoro Composta dagli Ill. Sigg.r. Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 3893/98 12178Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Cron. Rel. Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere Ud.15/01/01 Dott. Guido VIDIRI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 82 SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: #17 APR. 2001 INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AvvocaturaCentrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA,CARLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NT AR;
- intimata 2001 125 avverso la sentenza n. 22870/97 del Tribunale di ROMA, jmur;
-1- depositata il 29/12/97 R.G.N. 68966/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'estinzione del giudizio del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, con sentenza del 29 dicembre 1997, ha respinto l'appello proposto Previdenza Socialedall'Istituto Nazionale della avverso la sentenza con la quale il Pretore di Roma aveva dichiarato il diritto della ricorrente TA IA a percepire la pensione di reversibilità commisurata al 60 per cento della pensione diretta integrata al minimo già corrisposta ○ comunque spettante al coniuge dante causa, e conseguentemente aveva condannato l'Istituto a corrispondere alla predetta le relative differenze economiche. Il giudice d'appello ha richiamato secondo cui ill'orientamento giurisprudenziale trattamento di reversibilità a carico dell'INPS che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 1985 è integrabile al minimo ancorché il beneficiario sia titolare di pensione diretta pure a carico dell'assicurazione generale - deve essere calcolato sulla pensione diretta del dante causa comprendendo in questa anche il trattamento minimo, sia stato o no tale trattamento domandato dal dante causa;
ed ha fatto riferimento anche alla sentenza della Corte 3 Emer. Costituzionale 31 dicembre 1993 n. 495 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903 nella parte in cui non prevedeva che la pensione di reversibilità venisse calcolata in proporzione della pensione diretta integrata al minimo già liquidata al pensionato spettante all'assicurato. L'INPS ricorre per cassazione avverso tale sentenza, formulando un unico motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Istituto ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 comma 2 lett. "a" ed art. 22 legge n. 903/1965 in relazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 34 del 1981 e n. 495 del 1993 ed alla legge n. 662 del 1996, art. 1 commi da 181 a 184, censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato d'ufficio l'estinzione del giudizio posto che il giudizio aveva ad oggetto l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità e quindi atteneva, riguardando l'applicazione della sentenza n. ad 495/1993 della Corte Costituzionale, una delle questioni disciplinate dai citati commi 181 e 182 (art. 1 della legge n. 662/1996). Il ricorso è fondato, in quanto il giudice d'appello avrebbe dovuto in effetti dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendo il comma 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 che sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione di spese, i giudizi come quello di specie pendenti all'entrata in vigore della legge stessa, aventi ad oggetto le questioni di cui al precedente comma 181, e cioè anche quelle riguardanti il pagamento di somme maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sopra indicata sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 1993, avente diretta rilevanza nella presente fattispecie. Peraltro nel presente giudizio deve trovare applicazione, quale "jus superveniens" entrato in vigore dopo la notifica del ricorso per cassazione, l'art. 36 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, che introdotto disposizioni modificative ed ha integrative dei commi 181 e 182 dell'art. 1 della citata legge (n. 662/1996) ed ha, tra l'altro, confermato l'estinzione d'ufficio del giudizio avente il menzionato oggetto, parimenti disponendo la compensazione delle spese fra le parti. Emr. Il ricorso dell'INPS va dunque accolto e la Insentenza impugnata deve essere cassata. applicazione della citata norma dell'art. 36 della legge n. 448 del 1998 dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione tra le parti delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata, e dichiara estinto il giudizio. Dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 15 gennaio 2001. Мисича 11 Presidente: II Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 17 APR. 2001 Oggi, CASSA IL COLLABORATORE E DI CANCELLERIA R P E U T I N O S Z R O I * D A , S O S L A 0 L T 1 3 O , . B 3 A T I 5 S R E D . A ' S A N L I T L S N E 3 O G 7 D P - O I 8 M S - A I 1 N D E 1 A E S D , I E E O A T G R T N G O S E I E T S L G T E I E R R I A L D L O E D 9