Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2014, n. 489
CASS
Sentenza 2 luglio 2014

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Può essere disposto d'ufficio l'aggravamento della misura cautelare a seguito della segnalazione, da parte degli organi di polizia giudiziaria, della trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura meno grave precedentemente applicata, trattandosi di procedura in cui le esigenze cautelari restano inalterate e che si conclude con un provvedimento sanzionatorio dovuto al comportamento trasgressivo dell'indagato e, pertanto, alla sua inaffidabilità; né, in tal caso, rileva l'ipotesi di cui all'art. 299, comma quarto, che prevede l'adozione di una misura cautelare più grave a seguito di richiesta del P.M. e presuppone l'aggravamento delle esigenze cautelari, l'accertamento della cui sussistenza richiede il contraddittorio di tutte le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2014, n. 489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 489
    Data del deposito : 2 luglio 2014

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