Sentenza 2 luglio 2014
Massime • 1
Può essere disposto d'ufficio l'aggravamento della misura cautelare a seguito della segnalazione, da parte degli organi di polizia giudiziaria, della trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura meno grave precedentemente applicata, trattandosi di procedura in cui le esigenze cautelari restano inalterate e che si conclude con un provvedimento sanzionatorio dovuto al comportamento trasgressivo dell'indagato e, pertanto, alla sua inaffidabilità; né, in tal caso, rileva l'ipotesi di cui all'art. 299, comma quarto, che prevede l'adozione di una misura cautelare più grave a seguito di richiesta del P.M. e presuppone l'aggravamento delle esigenze cautelari, l'accertamento della cui sussistenza richiede il contraddittorio di tutte le parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2014, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 02/07/2014
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1011
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 18409/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC UL N. IL 23/12/1967;
avverso l'ordinanza n. 101/2014 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA, del 25/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo di rigetto;
udito il difensore avv. Dominici Giuliano.
FATTO E DIRITTO
Nell'interesse di NC AI è stato presentato ricorso avverso l'ordinanza 25.3.2014 del tribunale di Brescia, con la quale era stato rigettato l'appello avverso l'ordinanza 16.8.2012, emessa dal giudice procedente, ex art. 276 c.p.p. di aggravamento della misura dell'obbligo di dimora costituita dalla misura della custodia in carcere, a seguito dell'accertata assenza dell'imputato dal domicilio in cui aveva fissato la propria dimora.
Secondo il ricorrente è stata violata le legge processuale in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. b), in quanto il tribunale ha disposto l'aggravamento della misura cautelare in assenza di specifica richiesta da parte del P.M., con la conseguenza che, essendo tale richiesta obbligatoria, la sua omissione, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, ha determinato la nullità del provvedimento coercitivo ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b) (cfr. sez. 5 n. 5545 del 18.12.2002). Un diverso orientamento comporta che l'aggravamento della misura cautelare sia disposto in un'ottica sanzionatoria, propria del segmento procedimentale dell'esecuzione penale. Tale orientamento valorizza l'inciso contenuto nell'art. 299 c.p.p., comma 4 fermo quanto previsto dall'art. 276, il quale però non esclude la richiesta del p.m. in relazione al medesimo articolo, ma evidenzia la differente ratio della richiesta di aggravamento: nel primo caso è riferita alla mera trasgressione, che non rileva ai fini dell'astratta possibilità di tutelare le esigenze cautelari, pur mantenendo la misura in atto;
nel secondo caso è riferita all'emersione di esigenze che impongono un'attenzione del tutto rinnovata. Altro motivo del ricorso investe criticamente la logicità della motivazione dell'ordinanza impugnata: il tribunale pretende di legittimare la sostituzione peggiorativa della misura cautelare in base alla latitanza che gli consente di inquadrare l'allontanamento dal domicilio, da parte dell'imputato, in un più ampio intento di sottrarsi all'esecuzione della pena, in tal modo il giudice da rilievo ad una condotta che solo a posteriori ha assunto i parametri di cui all'art. 296 c.p.p.; inoltre non ha neanche considerato l'ipotesi di applicare la meno gravosa misura degli arresti domiciliari.
Il ricorso non merita accoglimento.
I giudici di merito hanno dato giustificato rilievo all'orientamento giurisprudenziale, secondo cui in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, prevista dall'art. 276 cod. proc. pen., è da riconoscere il potere del giudice di attivarsi d'ufficio a seguito della segnalazione ad opera degli organi di polizia della trasgressione. L'attivazione di tale procedura prescinde da un intervento del rappresentante della pubblica accusa, essendo rimaste inalterate le esigenze cautelari;
tale procedura si conclude con un provvedimento sanzionatorio, nei confronti dell'imputato che, con un comportamento trasgressivo, ha dimostrato al giudice procedente di esser privo di affidabili capacità autocustodiali. Da questo orientamento interpretativo seguito dal tribunale del riesame, è stata evidenziata la diversità della situazione descritta dall'art. 299 c.p.p., comma 4, che attiene invece al caso di misure più gravi applicate dal giudice a seguito della necessaria richiesta del pubblico ministero, a fronte di un aggravamento delle esigenze cautelari, la cui sussistenza deve essere oggetto di un esame dialettico di tutte le parti(cfr. sez. 6 n. 270 del 18.1.2000, rv 220517; sez. 3 n. 41770 del 28.10.2010, rv 248743). È ugualmente infondato il motivo sulla logicità della motivazione posta a base dell'applicazione della misura cautelare di più alto spessore coercitivo: a seguito dell'illecito allontanamento dell'imputato accertato il 13.8.2012 e a seguito della dichiarazione di latitanza, effettuata il 31.10.2012 e protrattasi fino al 27.2.2014, il tribunale del riesame, nell'ordinanza emessa il successivo 25 marzo 2014, ha avuto modo di razionalmente inquadrare l'allontanamento dal domicilio, risalente al 2012, nel più ampio disegno dell'imputato di sottrarsi alla esecuzione della pena, nonché di ritenere, in maniera altrettanto razionale, la non applicabilità a persona di alta slealtà processuale di un' altra misura cautelare, la cui esecuzione è affidata in gran parte all'autocustodia dell'interessato.
Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2015