Sentenza 20 marzo 2007
Massime • 1
In tema di reati fallimentari, alle procedure concorsuali e penali avviate prima della data di entrata in vigore della L. n. 5 del 2006, che ha modificato la nozione di piccolo imprenditore contenuta nell'art. 1, comma secondo, L. fall., resta applicabile la legge fallimentare previgente, anche per quanto attiene alla identificazione del soggetto assoggettabile al fallimento ed alla nozione di piccolo imprenditore, considerato che l'art. 150 della L. n. 5 del 2006 detta una chiara disciplina transitoria per la quale "i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2007, n. 19297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19297 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 20/03/2007
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 703
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 12642/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE IG, nato il [...];
avverso la Sentenza della Corte di Appello di Trieste resa il 12.10.2005;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
È presente l'avv. Rosaria Grasso Peroni del foro di Roma che chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
IG CE venne condannato dal Tribunale di Udine con sentenza 18.4.2001 quale responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale accertato a seguito del fallimento 20.7.1994 di Friulpav s.n.c., società così di recente trasformatasi dalla forma di S.r.l..
La Corte d'Appello di Trieste confermò il 12.10.2005 la decisione ed avverso la stessa interpone ricorso la difesa dell'imputato allegando i seguenti motivi (talora reiteratamente riproposti):
- carente e contraddittoria motivazione della sentenza sia quanto alla ritenuta ricorrenza del profilo oggettivo dell'illecito, non essendo occorsa impossibilità alcuna nella ricostruzione del movimento degli affari della fallita società, sia quanto alla contestazione dell'elemento psicologico dello stesso, discendendo la condanna dall'accertamento di un mero "dolo generico", nella considerazione che il ricorrente era tenuto soltanto alla contabilità "semplificata";
- carente e contraddittoria motivazione della sentenza che riconosce la penale responsabilità senza avere riscontrato danno alcuno, attesa la fattiva collaborazione dell'imputato nei confronti del curatore;
- erronea applicazione della legge penale circa la statuizione sanzionatoria risultando la pena/base da cui si diparte il computo della pena di gran lunga superiore alle premesse logiche di causa. La difesa depositava memoria difensiva in data 5.3.2007: con essa si segnalava la modifica della disciplina fallimentare, a seguito del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.
5. Segnatamente l'art. 1 che alzando la soglia della categoria di "piccolo imprenditore" ha escluso dalla assoggettabilità a procedura concorsuale tutti gli imprenditori che non rientrano nei nuovi parametri. Consequenzialmente esclude anche tutti costoro dalla fattispecie generale della bancarotta che - nella gran parte dei casi - raffigura la qualità di fallito come indefettibile requisito soggettivo dei vari reati. Di qui l'assenza attuale di un elemento essenziale del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Di preliminare e notevole interesse è l'argomento dedotto nella memoria difensiva prodotta per l'odierna udienza.
a) In linea di diritto, occorre precisare che la riforma della legge fallimentare ha ridisegnato i connotati dei soggetti assoggettabili alla dichiarazione di fallimento ed alle altre procedure concorsuali, restringendo il novero rispetto al passato e delegando alla esecuzione individuale del debitore la soluzione dei crediti rimasti insoluti. Tuttavia, resta invariata sia la nozione di stato di "insolvenza" (art. 5) come quella di "imprenditore", che è sempre collegata alla gestione di attività commerciale (non, quindi, agricoli ex art. 2135 cod. civ., gli enti pubblici, i professionisti nonché esercente attività di mero godimento).
Negativamente, invece, è stata ridefì nita la nozione di "piccolo imprenditore" (art. 1, comma 2) che può essere anche un soggetto societario ("impresa in forma collettiva" con eliminazione della L. Fall., art. 1, comma 2), non assoggettabile alle procedure concorsuali. Tale non è:
- chi ha effettuato investimenti in conto capitale per oltre Euro 300.000 (in sostanza l'attivo dello stato patrimoniale). - chi non ha realizzato ricavi lordi (ufficiali o "in nero") per Euro 200.000 nel corso di tre anni;
- chi si è indebitato per somma superiore a Euro 25.000. Di qui la conclusione che anche la nozione di società soggetta a fallimento deve parametrarsi a queste indicazioni, sicché anche la fattispecie di cui alla L. Fall., art. 223, può considerarsi coinvolta dal mutamento e, con essa, i soggetti attivi indicati da detta norma penale.
11 quesito attiene al riflesso penalistico della modifica della connotazione sostanziale, non potendosi negare - in via astratta - che il restringimento della categoria di "imprenditore" si ripercuote su elementi essenziali del delitto di bancarotta, che postula sia il requisito soggettivo della qualità di "imprenditore" sia il connotato oggettivo costituito dalla dichiarazione di fallimento resa nei confronti di questi. Dunque, più che al generico "favor rei", come vorrebbe la difesa, l'argomento si rapporta direttamente alla possibile fattispecie dell'art. 2 c.p., comma 2. Sui rapporti tra la normativa fallimentare e le procedure concorsuali giova rammentare gli approdi giurisprudenziali di questa Corte:
- soprattutto in epoca più recente, è ricordato il carattere obiettivo e storicamente incontestabile della dichiarazione di insolvenza resa dal giudice fallimentare, un dato entrato nella realtà giuridica e da cui anche il giudice penale non può sottrarre l'attenzione (cfr. in tal senso, Cass, Sez. 5^, 4.5.1993, Berzanti, CED Cass. 194879; Cass., Cass. Sez. 5^, 24.2.1998, Bertoni, CED Cass.211139, diretta ad affermare la definitività del dato derivante dalla decisione del giudice fallimentare, proprio in tema di qualifica artigianale dell'imprenditore; Cass., Sez. 5^, 15.4.98, Calabro, Guida Diritto, 9/98, pag. 98; Cass., 31.5.2001, Barni, Guida Diritto, 31/01, pag. 66, ecc.). Tuttavia, a proposito della essenziale qualifica soggettiva di "imprenditore" questa Corte rammenta che l'accertamento della qualificazione "propria" della fattispecie di bancarotta attiene al giudice penale, come indefettibile requisito del reato(Cass., Sez. 5^, 28.10.2002, Veruschi, n. 36032, in tema di "piccolo imprenditore", la cui qualificazione - al di là del giudizio espresso dal giudice fallimentare - è appannaggio del giudice penale;
Cass., Sez. 5^, 3,5,1999, Leo, CED Cass. 213529; Cass., sez. 5^, 29.4.1998, Marcimmo, in Fallimento, 1999, 1135; Cass. Sez. 5^, 1.12.1990, Milazzo, CED Cass. 195947, ecc.). Ovviamente e più semplicemente, l'argomento vale anche per le qualifiche proprie della L. Fall., 'art. 223, (amministratore, direttore generale, sindaco, liquidatore) che non vengono dedotte in se dalla pronuncia di fallimento e che sono sempre state riservate alla valutazione del giudice penale.
- ai fini dell'applicabilita' dell'art. 2 c.p., comma 2, sono norme extrapenali integrataci solo quelle che determinano, o concorrono a determinare, il contenuto del precetto penale. Tali non sono, con riguardo ai reati fallimentari, le norme civilistiche che disciplinano i limiti temporali entro cui deve intervenire la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, elemento costitutivo del reato, con la conseguenza che le vicende relative alle predette norme restano ininfluenti rispetto al fatto di reato anteriormente commesso (Cass. Sez. 5^, 26.9.2002, Crescenze CED Cass.222978, relativamente alla modifica sui termini di decadenza per la dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile), così tratteggiando in questa materia un ulteriore limite all'efficacia della disciplina della successione delle norme nel tempo.
Quest'ultima affermazione non può essere qui accolta, avuto riguardo alla decisi vita della connotazione soggettiva dedotta, la quale stabilisce il novero di quanti possono essere assoggettati a procedura concorsuale e - dunque - suscettibili di qualificarsi soggetti attivi dei reati di bancarotta "propria", e non a qualità o profili secondari. Al contempo le disposizioni incriminatici penali della legge fallimentare sono in grande misura connotate dal rinvio alla disciplina fallimentare: esse si presentano, infatti, quali penali "in bianco", necessariamente integrate dalla limitrofa norma extra-penale che regola la procedura del concorso creditorio. Ma la conclusione che, conseguentemente, deduce dalla essenzialità della novum soggettivo, il vincolo per il giudice penale nell'ottica della "abolitio criminis" è, secondo il Collegio, affrettata ed impropria: essa, oltretutto, porterebbe a risultati del tutto irragionevoli e con profili di illegittimità costituzionale. Il processo formativo di questa novella è stato complesso:
intervenne, dapprima, la L. 14 maggio 2005, n. 80, che ratificò il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, portatore di urgenti ed essenziali variazioni alla disciplina, soprattutto in tema di ambiti di libertà personale. Gran parte di queste modifiche incisero direttamente sulle fattispecie penali (cfr. art. 46 relativamente agli artt. 16 e 49 interagenti con la L. Fall., art. 220). Ad esse espressamente il legislatore attribuì vigenza all'atto della pubblicazione (16.1.2006).
Diversamente il D.Lgs. n. 5 del 2006 regola per la gran parte della disciplina: l'art. 150 fornisce una chiara disciplina transitoria, sancendo: "i ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006, nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore".
Dunque, per quanto riguarda gli eventi processuali (concorsuali e penali) avviati prima della data di entrata in vigore (16.7.2006) il referente normativo - anche per quanto attiene alla identificazione del soggetto assoggettabile al fallimento ed alla nozione di "piccolo imprenditore" - resta la "vecchia" legge fallimentare. Non è corretto opinare diversamente. Non soltanto perché il tracciato risulta, all'evidenza, irrispettoso della espressa volontà del legislatore che ha fornito (con logica) espressa cronologia alla vigenza del corpus normativo, ma anche perché:
- se la disciplina civilistica deve integrare quella penale, essa dispone di un ben preciso limite cronologico e non pare processo ermeneutico giustificabile quello che utilizza il momento normativo integratore della fattispecie punitiva in misura eccedente alla naturale vigenza stabilita dal legislatore nella sua sede propria. - La fissazione temporale imposta dall'art. 150 è essenziale all'equità ed alla definizione del portato normativo, chiaro essendo che il decorso del tempo altera il peso dei parametri fissati per il processo di svalutazione monetaria. L'esito risulta, per il comparto penale, essenziale per definire i contorni dell'offesa penale. Infatti, la retroazione nel tempo (seguendo la dinamica dell'art. 2 c.p., comma 2) dei valori stabiliti allarga a dismisura questo novero, in un inammissibile slabbramelo del valore indicato dal testo normativo.
- Che la modifica del referente cronologico sia essenziale alla nozione di "piccolo imprenditore" si ricava direttamente dal testo in esame: la stessa norma (art. 1) allaccia la nozione a possibili variabili connesse all'aggiornamento ISTAT. Il che rende la nozione in discorso estranea e, comunque, incompatibile con il riferimento normativo penale, bisognoso di assoluta certezza prescrittivà v per il principio di stretta legalità.
- La diversa opinione espone il collegamento normativo alla censura di violazione del principio di uguaglianza, trattando in guisa irragionevolmente uguale situazioni che tra loro sono diverse;
separa senza logica economica (e, quindi, anche per questo aspetto, senza la ragionevolezza pretesa dalla norma costituzionale) la fisionomia dell'imprenditore (e della sua impresa) dalla misura patrimoniale del patrimonio su cui si rivalgono i creditori e dal danno a costoro cagionato.
La conclusione è, quindi, che intrinsecamente la modifica innovativa portata dal D.Lgs. 9 febbraio 2006, n. 5, non è suscettibile di meccanica trasposizione nelle dinamiche della successione delle leggi penali, senza una espressa disciplina che coordini il versante penalistico con quello fallimentare.
b) Venendo al caso in esame e considerato che, in ogni caso il ricorrente non ha provato in alcun modo che i propri parametri economici segnalati dalla difesa in termini assoluti, possano essere compresi nel D.Lgs. cit, art. 1, la Corte osserva che la censura sulla qualificazione oggettiva del fatto non è fondata. È irrilevante osservare che il ricorrente - attese le dimensioni dell'impresa - fosse autorizzato alla tenuta della contabilità cd. "semplificata". La norma che regola i doveri dell'imprenditore commerciale permane;
l'art. 2214 cod. civ. e il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 18 che disciplina l'accertamento in materia di imposte sui redditi, espressamente fa "salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto". Pertanto le disposizioni del codice civile non sono abrogate e costituiscono un preciso dovere dell'imprenditore individuale o collettivo. Da tanto discende che correttamente i giudici di merito hanno considerato la violazione all'art. 2214 cod. civ. quale presupposto oggettivo della fattispecie di bancarotta. Circostanza che priva di interesse il fatto che i libri fiscali risultassero, come indica il ricorso, in regola.
c) Analogamente infondate sono le doglianze attinenti al profilo soggettivo.
La Corte ha (in epoca recente) ribadito che per la integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio. Il risultato di inquinamento contabile, impeditivo per la ricostruzione della traccia per cui la ricchezza di impresa è stata persa, non è il frutto di una tensione volitiva, quanto una connotazione della condotta dell'agente: la consapevolezza di questo comportamento - durante la gestione dell'impresa - integra il profilo psicologico richiesto dalla norma. La comparazione con la formula letterale rinvenibile nella prima parte dell'art. 216, comma 1, n.
2 - con lo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori - evidenzia la diversa struttura del dolo.
In questo senso la doglianza del ricorrente è infondata, chiaro essendo, inoltre, che la differenza tra la fattispecie di cui all'art. 216 p.p., n. 2 e quella di cui alla L. Fall., art. 217 comma 2 (figura di reato che l'imputato vorrebbe applicata, in luogo della più grave ipotesi di fraudolenza) riposa sulla diversa fondamentale tipologia di connotazione soggettiva, richiedendo la prima il dolo e la seconda anche la mera forma colposa.
Così come risulta ininfluente in chiave di esimente - alla luce delle precisazioni dianzi esposte - la collaborazione dispiegata dal fallito verso gli organi di UR, poiché alla data della dichiarazione di fallimento il delitto trova consumazione e quando occorre successivamente diviene post factum esterno alla fattispecie penale (utile per calibrare la sanzione ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.). Ed al riguardo non sfugge che la descrizione normativa della condotta ricalca la connotazione di reato di pericolo: la tenuta "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" non sta a restringere l'area di punibilità al raggiungimento effettivo del risultato, bensì censura la potenzialità di ostacolo e di impedimento alla conoscenza dello sviluppo economico dell'organismo fallito. In questa prospettiva ben si comprende come la consumazione del reato può affermarsi anche di fronte ad una mera (seria) difficoltà di ricostruzione, del movimento del patrimonio o degli affari, non già soltanto alla oggettiva impossibilità ricostruttiva.
E, così, la penale responsabilità deve affermarsi anche quando sia stata possibile la lettura delle vicende di gestione soltanto richiamandosi al supporto di fonti cognitive esterne alla documentazione dell'ente fallito.
Tanto giustifica la decisione della Corte territoriale poiché l'omissione si risolve in un grave impedimento alla ricostruzione delle vicende patrimoniali, non già in una difficoltà agevolmente superabile, tant'è che lo stesso imputato rammenta che la UR potè (asseritamene) giungere alla ricostruzione "attraverso gli estratti conto bancari e scritture extra-contabili" (ricorso, pag. 4). Pertanto, grazie al supporto di risultanze esterne al compendio documentale proprio dell'impresa ed a fonti cognitive esterne ad essa (cfr. sul punto la costante giurisprudenza Cass., sez. 5^, 22.5.2000, Piana, Ced Cass., rv. 218383).
Orbene, si legge nella decisione impugnata che l'omessa tenuta del libro giornale (la traccia essenziale per rilevare i fatti aziendali) si protrasse per un intero esercizio (1993) ed ad essa si associò la mancata redazione degli inventari per il triennio 1991, 1992 e 1993. Si trattò, quindi, omissioni che giustamente sono state considerate indici di una consapevole grave omissione annotativi,, tale da ostacolare la ricostruzione del movimento degli affari. Ma la decisione appare vieppiù perspicua perché nel biennio 1993/1994 intervenne - in un periodo assai delicato, precedendo di poco la formale dichiarazione di insolvenza - una radicale modifica patrimoniale nella struttura societaria costituita dalla cessione di azienda a favore della ditta individuale della moglie dell'imputato (e socia della fallita società). Operazione che esalta profili di possibile conflittualità tra l'economia societaria e quella personale dell'imputato. La motivazione della decisione impugnata è, dunque, logica e coerente con le indicazioni normative e la lettura giurisprudenziale fornita alle norme incriminatrici. e) Quanto al profilo sanzionatone si evidenzia, invece, una chiara incongruenza logica. La Corte d'Appello ritiene che la fissazione della pena sia stata "determinata in misura prossima al minimo edittale", quando - invece - per il peculiare meccanismo della L. Fall., art. 219, u.c. che abbatte la sanzione "sino al terzo (delle pene stesse, nde.)" e, quindi, con riduzione da un terzo a due terzi della soglia astrattamente stabilita dal giudice (da ultimo Cass., Ord. Sez. 5^, 17.2.2005, PG. in c/Dente, CED Cass. 231201), l'entità afflittiva - considerata la riconosciuta ricorrenza delle attenuanti generiche e la diminuente conseguente al rito abbreviato - appare grandemente superiore e, come esattamente rilevato dal ricorrente, ad anni 3 e mesi sei di reclusione (minimo assoluto edittale: mesi 8 di reclusione).
Al proposito, pertanto, la motivazione risulta contraddittoria e, certamente, carente non avendo, in precedenza, la Corte territoriale segnalato (salvo che per quanto trae ai precedenti penali) motivi di speciale severità.
La Corte, quindi, annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste, per nuovo esame. Rigetta nel resto.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste, per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2007