Sentenza 17 luglio 2013
Massime • 1
La detenzione o il possesso di un'arma o di un oggetto atto ad offendere in luoghi diversi dall'abitazione e dalle sue appartenenze sono puniti, anche se non preceduti da una "amotio" o da una "ablatio" da un luogo di privata dimora.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/07/2013, n. 35662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35662 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 17/07/2013
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 2710
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 18769/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO;
nei confronti di:
F.S. N. IL (omesso) ;
inoltre:
F.S. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 17/2012 GUP PRESSO TRIB.MINORI di TORINO, del 18/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Gaeta Pietro, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino, il 19 novembre 2012 ha deliberato, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., sentenza di non luogo a procedere nei confronti di F.S.
, imputato del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4 per avere, in (omesso) , portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello da cucina della lunghezza complessiva di cm. 21 (con lama di 11 cm), perché il fatto non sussiste.
1.1 Il collegio giudicante ha motivato la propria decisione, a ragione del rilievo che, all'esito dell'udienza preliminare, non erano emersi elementi certi che sconfessassero la versione dell'imputato - che al momento dell'accertamento del fatto da parte dei carabinieri di (omesso) , in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta dall'eccessivo consumo di sostanze alcoliche, si trovava riverso su di una panchina ubicata nei pressi di una pista ciclabile, avendo in tasca il coltello di cui trattasi - secondo cui egli avrebbe rinvenuto il coltello nelle immediate adiacenze della panchina e lo avrebbe raccolto solo perché ubriaco.
Non era quindi provato, ad avviso del collegio giudicante ne' che il F. abbia portato fuori dalla propria abitazione il coltello, che ben poteva essere stato dimenticato nel luogo in cui lo rinvenne l'imputato dal suo possessore (in ipotesi un ciclista fermatosi per una sosta ristoratrice); ne' che l'imputato abbia percorso un tratto di strada significativo dopo essersene impossessato.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, deducendone l'illegittimità per erronea applicazione della legge penale, a ragione del rilievo che gli elementi di prova raccolti a carico dell'imputato erano idonei a sostenere l'accusa, laddove gli argomenti posti a base della pronuncia impugnata, circa un possibile rinvenimento in loco del coltello da parte dell'imputato, risultano inconferenti, anche alla luce del risalente ma sempre valido insegnamento di questa Corte regolatrice (in termini, Sez. 1, n. 10722 del 05/06/1980 - dep. 22/10/1980, Cosco, Rv. 146289), secondo cui "ai fini della sussistenza del reato previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, e sufficiente la prova della detenzione o del possesso in luogo diverso dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, mentre non occorre provare, altresì, la sussistenza di una precedente amotio o ablatio da un luogo di privata dimora" (in tal senso vedi: mass nn 142398, 142111, 141832, 141725 ed ivi citate). CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Premesso che risulta pacifica la circostanza in fatto che il 6 luglio 2011 l'imputato fu trovato dai carabinieri di Nichelino fuori dalla propria abitazione, avendo in tasca un coltello da cucina, il Gip ha fondato la decisione su mere illazioni ed il percorso giustificativo della sentenza impugnata si palesa comunque incongruo laddove ha attribuito rilevanza all'assunto difensivo secondo cui l'imputato avrebbe appreso il coltello nello stesso luogo dove poco dopo era stato controllato dai militari. Ed invero, come rileva correttamente il ricorrente, ai fini della sussistenza del reato previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, è sufficiente la prova della detenzione o del possesso in luogo diverso dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, mentre non occorre provare, altresì, la sussistenza di una precedente amotio o ablatio da un luogo di privata dimora (Sez. 1, n. 10722 del 05/06/1980 - dep. 22/10/1980, Cosco, Rv. 146289). Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino. Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2013