Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Qualora nel giudizio instaurato dall'attore con domanda di rilascio di un bene immobile il convenuto eccepisca l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della Sezione Specializzata Agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria risulti "prima facie" che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato. L'infondatezza "prima facie" dell'eccezione di incompetenza in questione sollevata da una delle parti deve ritenersi sussistente, tra l'altro, allorché l'eccezione medesima risulti in insanabile contrasto con la ricostruzione della situazione di fatto e diritto posta dalla parte a sostegno delle proprie tesi difensive, ovvero manchi del supporto argomentativo minimo indispensabile per chiarire i dati essenziali del rapporto agrario dedotto (specifica natura, data di inizio, corrispettivo, oggetto ecc.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Elio LONGO - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
LL IE TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SFORZA PALLAVICINI 18, presso lo studio dell'avv. LILIANA SENSINI, difeso dall'avvocato STEFANO BONIFAZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL IE EL, NI NA, LL IE NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F. CIVININI 49, presso lo studio dell'avvocato FULVIO LUNARI, che li difende, giusta delega in atti;
- resistenti - avverso la sentenza n. 617/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 31/10/97 e depositata il 04/03/98 (R.G. 502/97);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/02/99 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha chiesto si rigetti il ricorso e si dichiari la competenza della Sez. Spec. Agraria del Tribunale di Civitavecchia, con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 22.6.1990 LL CH AT conveniva in giudizio GA TO e LL CH GA in GA per sentirli condannare al rilascio del terreno in Cerveteri, loc. Pinzanella - Procoio di Ha. 01.00.00, facente parte della maggiore superficie indicata come quota 217, dagli stessi detenuto senza titolo. Deduceva l'attore: - che detto terreno era stato assegnato in concessione dall'Ente Maremma al padre LL CH PE;
- che con atto del 25.9.1974 detto Ente Maremma, su designazione dei coeredi LL CH GA in GA e LL CH TO aveva riassegnato le quote 217 e 217 bis (di cui era assegnatario il defunto) a LL ES AT a far data dal 17.8.1971; - che successivamente esso attore aveva concesso in godimento gratuito la particella 217 su cui insisteva un frutteto, alla sorella GA, fino a che il frutteto fosse stato produttivo;
- che peraltro, divenuto improduttivo, il frutteto la convenuta non aveva restituito il terreno provvedendo a impiantare su parte dello stesso un vigneto.
Si costituivano in giudizio i convenuti contestando la pretesa attrice.
In particolare LL CH GA dichiarava di aver detenuto il fondo per 19 anni nella convinzione di essere proprietaria dello stesso iure hereditatis (secondo un regolamento successorio che prevedeva l'attribuzione della maggior parte del fondo all'attore e due quote, ciascuna di un ettaro circa, per sè e l'altro fratello TO), pagando metà degli importi per rate prezzo terreno e per i contributi dovuti al Consorzio di bonifica ed apportandovi ingenti migliorie. Assumeva inoltre di aver usucapito il bene. Rilevava anche: "....se l'attore ha autorizzato il godimento di un terreno agricolo, attribuendo ai concessionari le più ampie facoltà e ricavandone un corrispettivo, si versa in ipotesi di fondo rustico....". I convenuti chiedevano pertanto che GA LL CH venisse riconosciuta erede del de cuius LL CH PE ordinandosi all'attore di rentegrare lei e LL CH TO nel possesso e nella titolarità dei beni caduti nella successione;
di accertare che aveva usucapito il fondo;
di condannare l'attore al pagamento della di lei quota ereditaria;
in caso di rigetto delle prime due domande, di condannare l'attore a corrispondere i dovuti indennizzi, ed accertare l'esistenza di un contratto di affitto agrario relativo al fondo de quo dichiarando l'incompetenza del giudice adito, essendo competente la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Civitavecchia, accertando il diritto di ritenzione del fondo da parte dei convenuti quali possessori in buona fede o detentori qualificati del fondo stesso, fino al soddisfacimento dei loro crediti.
Con atto di citazione notificato in data 20.6.1.990 (procedura n. 655/90) , LL CH AT conveniva in giudizio il fratello LL CH TO per sentire dichiarare risolto il contratto di concessione in uso gratuito di un terreno in agro di Cerveteri facente parte della quota 217 bis, loc. Procoio, con conseguente condanna del LL CH TO al rilascio immediato di detto terreno. Deduceva l'attore: - che una volta deceduto nel 1971 LL CH PE cui detto terreno era stato assegnato in concessione dall'Ente Maremma, con atto del 25.9.1974 detto Ente Maremma, su designazione dei coeredi LL CH GA in GA e LL CH TO, riassegnava le quote 217 e 217 bis a LL CH AT a far data dal 17.8.1971; - che egli LL CH OR aveva concesso al fratello LL CH TO il godimento di un appezzamento di terreno di circa Ha 1, facente parte del 217 bis, terreno coltivato da NI NO che divideva il prodotto con LL CH TO;
- che recentemente, aveva deciso di rientrare in possesso di detto appezzamento gratuitamente concesso in uso precario per dare alla Quota 217 bis un indirizzo colturale unitario;
- che il fratello TO aveva invece predisposto il terreno a nuova semina, contro la sua volontà. Si costituiva il convenuto contestando la pretesa dell'attore. Proponeva altresì domanda riconvenzionale per ottenere che gli venisse riconosciuta la qualità di erede in relazione all'eredità di LL CH PE, ordinando all'attore la restituzione dei beni ereditari. Chiedeva infine che venisse accertato l'avvenuto acquisto per usucapione del terreno oggetto del giudizio. In via subordinata chiedeva la condanna dell'attore al soddisfacimento della quota ereditaria dovuta ed alla corresponsione di indennizzo per le migliorie;
nonché "...accertato sussistere rapporto di affittanza agraria inter partes, rimettere le parti innanzi alla competente Sezione Specializzata...". I due giudizi venivano riuniti. Con sentenza 19.1 - 21.2.1996 il Tribunale di Civitavecchia condannava i convenuti LL CH GA e GA TO al rilascio del terreno in agro di Cerveteri località Pinzanella - Procoio, costituito da Ha 01.00.00 della quota 217; condannava LL CH TO al rilascio del terreno in agro di Cerveteri località Pinzanella - Procoio, costituito da Ha 01.00.00 della quota 217 bis;
rigettava le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti;
compensava tra le parti le spese del giudizio.
Dichiara provvisoriamente esecutiva ex lege la sentenza. Nella motivazione rilevava tra l'altro quanto segue. Ritiene il Collegio di dover preliminarmente rigettare l'eccezione sollevata da parte convenuta in merito alla sussistenza di un rapporto di affittanza agraria, eccezione ripetuta in sede di conclusioni solo dai convenuti LL CH GA e GA TO e, quindi implicitamente abbandonata dal convenuto LL CH TO. Al riguardo ritiene il Collegio di dover condividere l'orientamento già espresso dal Giudice Istruttore nel corso della fase istruttoria. Detto Giudice ha rilevato, prima facie, l'infondatezza della prospettazione dell'affitto agrario, avuto riguardo alla mancanza di un canone fissato dalle parti e alle modalità e durata di detto affitto. Tali elementi, già evidenti nella semplice prospettazione fatta dalle parti sono del resto stati avvalorati dalle dichiarazioni rese dai testi.
Con atto notificato il 14-2-97 LL CH GA, LL CH TO e MA TO impugnavano, nei confronti di LL CH AT, la sentenza in data 19-1-96/21-2-96, con la quale il Tribunale di Civitavecchia li aveva condannati al rilascio di un terreno sito in agro di Cerveteri. Chiedevano che fosse dichiarata '' l'incompetenza dei giudici aditi, essendo la causa di competenza della sez. Specializzata agraria del Tribunale di Civitavecchia", ed in subordine la nullità degli atti e contratti relativi all'assegnazione del fondo in questione, 'l'intervenuta usucapione" in loro favore, la "validita' e persistenza della concessione in godimento", oppure il loro diritto alla quota di eredità del padre. Adducevano, in particolare, che, implicando la controversia un accertamento positivo o negativo di un rapporto agrario, la decisione era di competenza della Sez. Specializzata agraria. L'appellato chiedeva il rigetto dell'impugnazione. Con sentenza 31.10.97 - 4.3.98 la Corte d'Appello di Roma, definitivamente decidendo, dichiarava la nullità dell'impugnata sentenza e la competenza nella Sez. Specializzata Agraria del Tribunale di Civitavecchia, spese compensate, esponendo che l'eccepita sussistenza di un rapporto di affittanza agraria da parte degli appellanti e l'inerente eccezione d'incompetenza del giudice adito, imponevano al Giudice di 1° grado di dichiarare la propria incompetenza a favore della Sez. Spec. Agraria, ai sensi dell'art.47 L. 203/82; tant'è che indebitamente il Tribunale, per addivenire alla impugnata decisione di rilascio, aveva dovuto preliminarmente esaminare se nel dedotto rapporto sussistevano i requisiti dell'affittanza agraria.
Contro questa decisione ricorre per regolamento di competenza LL CH AT con un unico motivo, illustrato anche con successivo atto difensivo. Resistono con memoria GA e TO LL CH nonché TO GA.
MOTIVI LL DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 47 L.203/82 nonché omessa ed insufficente motivazione esponendo in sintesi le seguenti argomentazioni. La controparte ha impostato la sua difesa su argomentazioni logicamente incompatibili con la circostanza dell'affitto agrario, come giustamente valutato dal Tribunale di Civitavecchia il quale ha accertato che l'eccezione dì incompetenza si presentava "prima facie" infondata, alla luce delle stesse prospettazioni di parte convenuta, secondo cui il godimento dei fondi in questione sarebbe stato riconosciuto in esecuzione di un "accordo verbale" di divisione di fatto, con la conseguente ultroneità del presunto rapporto di affittanza agraria del quale, del resto, non si ravvisavano neppure i fondamentali dati identificativi. Del tutto inconferente appare, ai fini dell'eccezione di incompetenza, l'istruttoria espletata in prime cure. Detta istruttoria è stata espletata, una volta escluso il rapporto di affittanza, non perché vi fosse la necessità dell'accertamento, positivo o negativo, di un rapporto agrario ("prima facie" escluso in base alle semplici prospettazioni di controparte) ma perché dovevasi decidere sulle altre questioni sollevate dalle parti. I termini della questione non cambiano per quanto riguarda la posizione dell'altro resistente LL CH TO. Tutta l'impostazione difensiva di quest'ultimo si basa sulla circostanza che il medesimo avrebbe avuto il possesso ultraventennale, pacifico, non contestato ed esercitato uti dominus, incompatibile con un presunto rapporto di affittanza agraria, in relazione al quale nulla viene detto, facendosi unicamente (e genericamente) riferimento allo stesso in sede di conclusioni, allorché si sollecita l'accertamento di un simile rapporto con conseguente rímessione della causa alle Sezioni Specializzate Agrarie.
Il motivo appare fondato. Questa Corte Suprema ha più volte rilevato (v. tra le altre Cass. 3281 del 16/04/1997) che "Qualora nel giudizio instaurato dall'attore con domanda di rilascio di un bene immobile il convenuto eccepisca l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della Sezione Specializzata Agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria risulti "prima facie" che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato". Tale principio giuridico va integrato con la seguente precisazione: l'infondatezza prima facie dell'eccezione di incompetenza in questione sollevata da una delle parti deve ritenersi sussistente, tra l'altro, allorché l' eccezione medesima risulti in insanabile contrasto con la ricostruzione della situazione di fatto e diritto posta dalla parte a sostegno delle proprie tesi difensive, ovvero manchi del supporto argomentativo minimo indispensabile per chiarire i dati essenziali del rapporto agrario dedotto (specifica natura, data di inizio, corrispettivo, oggetto ecc.).
Nella specie detta infondatezza ictu oculi deriva dal contrasto con la tesi di LL CH GA e TO di dover essere riconosciuti proprietari degli immobili in questione (tesi non integrata da una chiara e rituale prospettazione in via subordinata di una diversa ricostruzione della situazione di fatto e di diritto in relazione alla tesi della sussistenza di un rapporto agrario) e dall'omessa precisazione (in modo specifico e rituale) degli estremi essenziali dell'affermato contratto di affittanza agraria (data di stipulazione, esatto importo del canone, decorrenza del rapporto agrario ecc.).
Il ricorso va pertanto accolto;
e va dichiarata la competenza della Corte di Appello di Roma in composizione ordinaria.
Gli intimati vanno condannati a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di regolamento di competenza liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza della Corte di Appello di Roma in composizione ordinaria;
condanna gli intimati a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di regolamento di competenza liquidate in £ 265.900 oltre £ 1.200.000
(unmilioneduecentomila) per onorario.
Così deciso a Roma il 19.2.1999.
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1999.