Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 5111
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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Qualora nel giudizio instaurato dall'attore con domanda di rilascio di un bene immobile il convenuto eccepisca l'incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della Sezione Specializzata Agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l'accertamento della natura del rapporto, tranne che sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria risulti "prima facie" che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato. L'infondatezza "prima facie" dell'eccezione di incompetenza in questione sollevata da una delle parti deve ritenersi sussistente, tra l'altro, allorché l'eccezione medesima risulti in insanabile contrasto con la ricostruzione della situazione di fatto e diritto posta dalla parte a sostegno delle proprie tesi difensive, ovvero manchi del supporto argomentativo minimo indispensabile per chiarire i dati essenziali del rapporto agrario dedotto (specifica natura, data di inizio, corrispettivo, oggetto ecc.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 5111
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5111
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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