Sentenza 21 giugno 2006
Massime • 1
In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, il reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche può configurarsi anche nell'ipotesi in cui l'ordine di allontanamento del Questore trovi il suo presupposto nel respingimento ex art. 10 del citato D.Lgs.. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice di primo grado che aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche sull'assunto, ritenuto erroneo, che l'ordine di allontanamento del Questore presupponga necessariamente il decreto prefettizio di espulsione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2006, n. 34461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34461 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 21/06/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 903
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere - N. 13532/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
1) RA HICAM, N. IL 12/08/1980;
avverso SENTENZA del 03/10/2005 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ESPOSITO Vitaliano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con sentenza del 3.10.2005, il Tribunale di Brescia assolveva RA Hicham, con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, contestatogli per essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di Siracusa in data 24.6.2005;
che il Procuratore Generale di Brescia ha proposto ricorso per Cassazione deducendo erronea applicazione della legge penale, sull'assunto che il tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'ordine di allontanamento presuppone necessariamente il decreto prefettizio di espulsione, onde non può essere emesso in caso di respingimento;
che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
che dalla previsione contenuta nel D.Lgs. n. 286 del 1998, nel comma 5 bis, risulta esplicitamente che l'ordine del questore può essere emesso anche nell'ipotesi di respingimento prevista dal precedente art. 10, onde non è corretta l'interpretazione accolta nella sentenza impugnata secondo cui detto ordine può essere adottato soltanto dopo il decreto prefettizio di espulsione;
che, pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Brescia.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2006