Sentenza 21 ottobre 2016
Massime • 1
Ai fini della confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n.306, occorre avere riguardo alla data della sentenza con la quale è stata accertata la responsabilità penale del condannato in relazione ai reati elencati nella citata norma, e non alla data della sua irrevocabilità. (In applicazione di questo principio la S.C. ha precisato che non può essere disposta la confisca ai sensi del citato art. 12 sexies in relazione a beni acquistati dal condannato dopo la sentenza di condanna, giacchè, da un lato si vanificherebbe ogni distinzione della disciplina di tale tipo di confisca con quella delle misure di prevenzione e, dall'altro, si attribuirebbero al giudice dell'esecuzione compiti di accertamento tipici del giudizio di cognizione).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Archivio Normativahttps://www.fiscoetasse.com/
- 3. Multe con auto aziendale: cosa succede?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 11 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2016, n. 17539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17539 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2016 |
Testo completo
1 753 9-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA N. 3169/2016 Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Consigliere - N. 52487/2015- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Rel. Consigliere - Dott. PALMA TALERICO Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSIGLIO MICHELE N. IL 26/02/1978 avverso l'ordinanza n. 91/2014 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 14/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Soute spornaci che he chiesto il del ercoasa;
jetto Uditi difensor и л RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 ottobre 2014, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta, formulata nell'interesse di Consiglio Michele, di revoca della confisca del veicolo Fiat Ducato, targato CG 864 RP, disposta dalla medesima Corte in data 17.6.2013; accoglieva, invece, l'istanza con riguardo ad altri tre autoveicoli dei quali veniva ordinata la restituzione agli aventi diritto. A ragione della decisione rilevava che la confisca era stata disposta ex art. 12 sexies L. n. 356 del 1992, in quanto il Consiglio era stato condannato con sentenza del 9 luglio 2009, irrevocabile dal'1.7.2010, per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 e dagli accertamenti espletati dal Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria non erano emerse, in capo allo stesso e al di lui nucleo familiare, capacità reddituali lecite tali da giustificare l'acquisto del suddetto, avendo il Consiglio (esercente l'attività di "coltivazione frutta e ortaggi"), al pari della moglie, percepito tra il 2001 e il 2010, modestissimi redditi di fonte lecita (mai superori ad €. 3.067,00 annui); riteneva che le deduzioni difensive non incidevano sulla valutazione di sproporzione dell'acquisto del veicolo in questione effettuata in sede di confisca, non avendo il Consiglio allegato un qualsivoglia riscontro alle proprie apodittiche affermazioni in ordine all'esistenza di redditi leciti non dichiarati, tale non potendosi ritenere, di per sé solo, il contratto di comodato di un fondo di proprietà ли della suocera, asseritamente utilizzato per la propria attività di coltivatore;
che parimenti sprovvisto di qualunque riscontro era il dedotto sostegno economico proveniente dai genitori e dalla suocera che nella prospettazione del Consiglio avrebbe dovuto implementare la sua capacità patrimoniale sì da renderla compatibile con l'acquisto del citato veicolo.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Raimondo Paparatti, denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 12 sexies L. n. 356 del 1992. In proposito, ha osservato che il veicolo in questione è entrato a far parte del patrimonio del Consiglio il 23 ottobre 2009 cioè successivamente alla pronuncia resa in secondo grado il 9.7.2009, con la conseguenza che non poteva trovare applicazione la confisca ex art. 12 sexies L. n. 356 del 1992 che non può avere a oggetto beni acquistati dal condannato dopo la sentenza di condanna. Ha, inoltre, sostenuto che il provvedimento impugnato è affetto da illogicità e contraddittorietà non avendo tenuto conto delle argomentazioni difensive relative al fatto che il Consiglio espletava un'attività economica, il veicolo era stato acquistato per una cifra 2 modesta (€. 4.900,00) dopo la vendita di altro automezzo, e che il Consiglio aveva ricevuto sostegno economico dalla suocera e dai genitori.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Sante Spinaci, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Secondo la giurisprudenza di questa Corte cui il Collegio intende dare continuità - "la confisca prevista dall'art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992 non può avere ad oggetto beni acquistati dal condannato dopo la sentenza di condanna" (Sez. 2, n. 46291 del 06/11/2012, Polinti, RV. 255239; conforme: Sez. 1, n. 12047 del 11/02/2015, Nikolla, RV. 263096, che ha affermato che "la confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n.306, non può essere disposta in relazione a beni acquistati dal condannato dopo la sentenza di condanna, giacché, da un lato si vanificherebbe ogni distinzione della disciplina di tale tipo di confisca con quella delle misure di prevenzione e, dall'altro, si attribuirebbero al giudice dell'esecuzione compiti di accertamento tipici del ли giudizio di cognizione"). Posto tale parametro temporale, ritiene il Collegio di dovere specificare che, al fine di individuare correttamente la data finale di riferimento per la confisca dei beni ex art. 12- sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (convertito in I. 7 agosto 1992, n. 356), occorra avere riguardo alla data della sentenza con la quale è stata accertata la responsabilità penale del condannato in relazione ai reati elencati nella citata norma e non alla data della sua irrevocabilità. E in vero, la confisca ex art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (convertito in I. 7 agosto 1992, n. 356), essendo correlata all'accertamento sostanziale della responsabilità penale del condannato da parte del giudice della cognizione, non può essere disposta per beni acquistati dopo detta sentenza di condanna, giacché, altrimenti, da un lato, si vanificherebbe ogni distinzione fra la disciplina della confisca in questione e di quella relativa alle misure di prevenzione e, dall'altro, si attribuirebbero al giudice dell'esecuzione compiti di accertamento tipici del giudizio di cognizione. Il giudice dell'esecuzione, infatti, può esclusivamente compiere l'attività che avrebbe potuto compiere il giudice della cognizione. Sicché deve aversi riguardo alla data della sentenza del grado del giudizio di merito nel quale si è perfezionato l'accertamento della responsabilità penale (presupposto dalla confisca). 3 8 In conclusione, la confisca ex art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (convertito in I. 7 agosto 1992, n. 356), dunque, può avere a oggetto beni acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna ma non può essere disposta per beni acquisiti dal condannato dopo la sentenza di condanna (come precisato), che costituisce il punto finale di riferimento temporale per la confisca dei beni. Nel caso di specie, in applicazione del superiore principio l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio e va disposta la revoca della confisca del veicolo targato CG 864 RP di cui il Consiglio è venuto in possesso il 23.10.2009, cioè successivamente alla data della sentenza di condanna nel giudizio di merito del 9 luglio 2009, sebbene prima della data di irrevocabilità della stessa (1.7.2010).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la confisca del veicolo con targa CG 864 RP. Si comunichi al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio di Calabria per l'esecuzione. Così deciso, il 21 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Sodan o Vecchio Massimo Vecchio Palma Talerico Pol e Tele co DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 APR 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4