Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2003, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
C.C. 68100 3462 /03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA ZIONE LA CORTE SUPREMA ONE ♥ NTA CIVILE Composta dagli Ill.mi gg.ri Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente R.G. n. 2826/2000 Cron. 7864 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Dott. Mario Cicala Consigliere Rep. Dott. Giuseppe V.A. Magno Consigliere Ud. 1 luglio 2002 Dott. Salvatore Di Palma Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: SUPREMA DI CASSAZION Tributi in genere / a- SENTENZCORTE CAMPIONE CIVILE gevolazioni / sisma sul ricorso proposto il 28 gennaio 2000 ₫ N. 68100 tempoin persona del Ministr del 1984. Tap- Ministero delle Finanze 7 - presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, 281 presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente contro residente in [...], alla fraz. S. Maria CA AN Oliveto, via S. Antonio, n. 22 intimato avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Mo- lise sez. I 0.561dep 18 dicembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1 lu- glio 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
2901 proc. n. 2826/2000 R.G. 1 udito per il ricorrente l'avv. dello Stato dott. Ruggero Di Martino, che ha chiesto la cassazione della sentenza;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria di 1° grado di Isernia, con sentenza n. 101/02/96, sul rilievo che, secondo l'inequivoco tenore letterale della norma, non doveva tenersi alcun conto, ai fini della determinazione della base imponibile, delle somme dovute a titolo d'imposta e non trattenute nel periodo di riferimento, dichiarò illegittima l'iscrizione a ruolo notificata a CA AN per Irpef 1985, perché in sede di liquidazione non risultavano detratte dalla base imponibile, ai sensi dell'art. 3, co. 2bis, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, le somme relati- ve al versamento delle imposte, il cui pagamento era stato sospeso con l'art. 13quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, in relazione agli eventi sismici verificatisi nel Molise il 7 e l'11 maggio 1984. La decisione, appellata dall'Ufficio, era confermata il 18 dicembre 1998 dalla Commissione tributaria regionale del Molise. Il Ministero delle Finanze ricorreva con un motivo avverso la sen- tenza e l'intimato non si costituiva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente con l'unico motivo denuncia la violazione e falsa appli- cazione dell'art. 28, 1. 13 maggio 1999, n. 133, dell'art. 3, co. 2bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, dell'art. 13, 1° co., 1. 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 10, 1. 28 febbraio 1986, n. 46, dell'art. 2, d.p.r. proc. n. 2826/2000 R.G. 2 29 settembre 1973, n. 597, e del d.l. 29 maggio 1989, n. 202, conver- tito dalla legge n. 263 del 1989. Deduce che la prima delle disposizioni menzionate, sopravvenuta al- la sentenza impugnata, imporrebbe di interpretare l'art. 3, d. l. n. 791/1985, e l'art. 13, 1. n. 449/1997, nel senso che le somme dovute a titolo di imposte e contributi, il cui pagamento era stato sospeso o differito dalle disposizioni normative adottate in conseguenza di ca- lamità pubbliche, non costituivano un onere deducibile per il corri- spondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, e che l'assunto, secondo il quale con le norme citate sarebbe sta- to introdotto un diverso schema di agevolazione, come quello che si avrebbe con la determinazione di una base imponibile depurata dalla relativa imposta, non avrebbe base logica né giuridica, postulando ON l'inclusione delle imposte gravanti sul reddito tra i componenti della base imponibile dello stesso. Non sarebbe possibile, quindi, configurare al momento del pagamen- to una detraibilità delle imposte sospese e costituire in tale maniera un collegamento tra periodi d'imposta diversi. Il motivo è infondato. E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui l'art. 3, co. 2bis, d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, conv. con modificazioni in 1. 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, in virtù dell'art. 13-quinquies, d.l. 26 maggio 1984, n. 159, conv. con modifi- cazioni in 1. 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i re- proc. n. 2826/2000 R.G. 3 sidenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini del- deve essere considerato, in virtù dell'interpreta-l'Irpef e dell'Ilor www zione autentica di cui all'art. 28, 1. 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11, 1. 18 febbraio 1999, n. 28, quale norma introdut- tiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei ver- samenti sospesi (cfr.: Cass. civ., sez. V, ent. 18 aprile 2000, n. 4945; Cass. civ., sez. V, sent. 5 aprile 2001, n. 8659; Cass. civ., sez. V, sent. 26 luglio 2001, n. 10236; Cass. civ., sez. V, sent. 18 gennaio 2002, n. 512). Il ricorrente non prospetta nuove ragioni che possano indurre ad un ripensamento della questione e conseguentemente l'impugnazione proposta deve essere rigettata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma l'1 luglio 2002. Il presidente Il consigliere est. dott. Bruno Saccucci dott. Massimo, Oddo бино асшаоша ON Il cancellier IL CANCELLIERE CT Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 MAR. 2003 . CANCELLIERE C1 Oggi Amalde Cas proc. n. 2826/2000 R.G. 4