Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/2025, n. 33879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33879 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33879/2025 Roma, li, 15/10/2025
Composta da
DR TA
EUGENIA SERRAO
NC PE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
IA RU
EN SS
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
Sent. n. sez. 885/2025
- Relatore -
UP 08/10/2025 R.G.N. 13929/2025
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
OV LI nato a [...] il [...]
contro
UR SI
avverso la sentenza del 22/11/2024 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Eugenia Serrao;
udito il Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia di Nardo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. Loredana Tulino in sost. dell'Avv. Raffaella Verrina, che ha concluso riportandosi alle conclusioni depositate in udienza unitamente alla nota spese;
udito il difensore Avv. Cesare Badolato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 7/10/2022 dichiarando non doversi procedere nei confronti di OV LI per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione e confermando nel resto la sentenza appellata. Tale sentenza aveva dichiarato OV LI responsabile del reato di cui all'art. 590, commi 1 e 2, cod. pen. perché in qualità di medico specialista ortopedico aveva cagionato a UR SI una lesione personale gravissima consistita
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: DR TA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 11ee5dde0baa7e85
nell'amputazione dell'arto al terzo superiore della gamba sinistra;
in particolare, dopo aver visitato il 1 aprile 2015 SI UR, che si era recata al Pronto Soccorso a seguito di una caduta con violento impatto del ginocchio sinistro a terra, aveva omesso: a) di eseguire un completo esame obiettivo volto a diagnosticare la frattura del piatto tibiale, il distacco del condilo femorale mediale, la frattura del perone sinistro e la lussazione posteriore della tibia;
b) di valutare criticamente l'adeguatezza degli esami radiografici a fornire il completo apprezzamento della morfologia ossea;
c) di rilevare, alla visione degli esami radiografici, il disallineamento dei condili femorali, omettendo di sospettare la lussazione;
d) di rilevare l'incompletezza dello studio ecodoppler morfologico funzionale degli assi vascolari arteriosi;
e) di valorizzare la presenza dell'ematoma a livello del cavo popliteo e la presenza dell'ematoma muscolare, omettendo di trattenere la paziente in ospedale, anche al fine di procedere a una valutazione dell'incremento orario degli ematomi;
f) di disporre, in presenza di lussazione posteriore della tibia ematoma del cavo popliteo ed ematoma muscolare della gamba, l'esecuzione di un esame angiografico, in tal modo non consentendo tempestivamente l'intervento di riparazione delle lesioni ossee e vascolari, con conseguente trombosi dell'arteria poplitea e amputazione dell'arto.
2. Il fatto risulta così ricostruito nella sentenza di primo grado: il giorno 1 aprile 2015 SI UR era stata condotta in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza essendo scivolata presso l'ingresso dell'asilo dove aveva accompagnato il figlio, presumibilmente per via del pavimento bagnato dalla pioggia;
il medico di guardia aveva fatto accomodare la donna presso la U.O. di Ortopedia, ove il dottor LI OV l'aveva accolta prescrivendo le radiografie;
l'ortopedico aveva letto i risultati delle radiografie, accompagnate da referto, prescrivendo un ecodoppler;
all'esito dell'esame, il dottor OV aveva formulato la diagnosi di «frattura alla testa del perone sinistro prescrivendo una stecca cartonata, otto giorni di riposo e divieto di carico, con controllo in ospedale per il giorno 8 aprile 2015; nonostante la paziente avesse notato che la gamba interessata dall'urto aveva assunto per grandi tratti un colore rosso-violaceo sotto il ginocchio e avesse chiesto spiegazioni al sanitario, il medico aveva risposto che si trattava di micro-emorragie, tipiche di quel genere di frattura;
oltre l'ecocolordoppler degli arti inferiori, era stata eseguita un'ecografia del tricipite e non erano stati rilevati la presenza di trombosi venosa profonda in atto a carico della vena poplitea di sinistra nè problemi trofici di circolo in atto;
l'ecografia aveva evidenziato, in corrispondenza dell'ematoma a livello del cavo popliteo, nello spessore dei tessuti molli sottocutanei, un'area disomogenea 2,7 x 3,5 compatibile con ematoma muscolare;
il dottor OV aveva associato la
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: DR TA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
somministrazione di Clexane 4000 e prescritto una puntura di Seleparina una volta al giorno;
era seguita una convalescenza presso il domicilio dei genitori drammatica, che aveva reso necessario contattare la guardia medica per i dolori lancinanti provati dalla donna;
il giorno 8 aprile 2015, previsto per il controllo, la paziente era stata visitata dal dottor Enrico Costabile, che aveva evidenziato *trauma ginocchio sinistro con imponente ematoma deficit SPE - ricovero»> diagnosticando la lussazione del ginocchio, la lacerazione dei tendini e dell'arteria femorale nonché la frattura del piatto tibiale sulla base dei documenti già presenti;
eseguito un approfondimento mediante risonanza magnetica con mezzo di contrasto e TC dell'arto inferiore, era stata accertata la riduzione di flusso a livello dell'arteria poplitea e il chirurgo vascolare aveva consigliato la previa stabilizzazione dell'arto; era emersa una sindrome compartimentale di riduzione di flusso;
era seguito un periodo di osservazione teso a evitare interventi di rivascolarizzazione, ma il giorno 10 aprile 2015 si era imposto il ricovero in U.O. Chirurgia Vascolare per trombosi dell'arteria poplitea;
dopo un primo intervento conservativo, il giorno 13 aprile 2015, palesata la gangrena dell'arto inferiore derivante da sindrome compartimentale, si era proceduto ad amputazione del terzo superiore di gamba sinistra;
all'esito di aggiustamenti dell'intervento mediante revisione del moncone e di un trattamento riabilitativo conclusosi il 19 agosto 2015, era stata posta diagnosi di kamputazione di coscia sinistra per sindrome compartimentale dell'arto inferiore sinistro post-traumatica con necessità di protesizzazione-sindrome depressiva reattiva-sindrome dell'arto fantasma-obesità». Sulla base di tali premesse in fatto e tenendo conto della consulenza depositata dal pubblico ministero, il giudice di primo grado ha osservato, in primo luogo, che nel referto non vi fosse traccia di esecuzione di una visita (ispezione, palpazione, esecuzione di manovre di verifica della funzionalità e dei punti elettivi di dolorabilità), sottolineando che il medico ortopedico non aveva notato la parzialità degli esami prescritti (l'ecodoppler aveva un referto solo sull'asse venoso e non su quello arterioso), nè aveva valorizzato l'ematoma presente a livello dei gemelli e del soleo di dimensione non trascurabile e per giunta frutto di un impatto anteriore, da cui si sarebbe potuta agevolmente desumere la lussazione della tibia. La radiologa aveva omesso di diagnosticare, oltre la frattura della testa del perone, anche quella del piatto tibiale, il distacco del condilo femorale mediale e la lussazione della tibia e tale diagnosi, secondo il consulente, era quasi impossibile tenuto conto dei radiogrammi disponibili, non adatti alla lettura. Il sanitario che aveva eseguito l'esame ecodoppler non aveva effettuato uno studio sull'asse arterioso, così impedendo che emergesse la lacerazione dell'arteria tibiale poi verificata in seguito, che secondo il consulente avrebbe costituito un assordante
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: DR TA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
campanello d'allarme di insorgenza di una sindrome compartimentale;
in altre parole, l'ematoma, comprimendo le strutture contigue esistenti, aveva generato una trombosi dell'arteria poplitea con definitiva compromissione del flusso sanguigno. La condotta che si sarebbe dovuta tenere era di chiedere un approfondimento strumentale, prescrivendo lo studio degli assi vascolari, nonché osservare il paziente per un tempo congruo per monitorare l'ematoma mediante una nuova ecografia. Il consulente radiologo del pubblico ministero aveva notato come i radiogrammi fossero inadeguati per ottenere una lettura fedele dello stato della gamba, non essendo stati eseguiti correttamente nella proiezione latero-laterale. Nella proiezione antero-posteriore, invece, la presenza di una radiotrasparenza era indicativa di una frattura attuale o di una frattura pregressa o di una deformazione del ginocchio da cui si sarebbe dovuto desumere che vi fosse una frattura o un movimento del paziente in sede di esame o l'apparecchio sporco, comunque un dubbio che rendeva necessario ripetere l'esame. In ogni caso vi erano indicazioni per un approfondimento con TAC.
3. LI OV propone ricorso per cassazione ai soli effetti civili deducendo, con unico, articolato motivo, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546 lett. e), 578 cod. proc. pen., 590, commi 1 e 2, e 590 sexies cod. pen. Secondo la difesa, la Corte di appello non ha adeguatamente esaminato le specifiche e puntuali censure difensive avanzate dall'appellante, partendo dall'assunto che il OV rivestisse una posizione assoluta di garanzia tale da ritenere irrilevante qualsiasi condotta o fattore innestatisi nel meccanismo causale, senza specificare per quale motivo non si dovesse attribuire efficacia esclusiva alle cause eccezionali e imprevedibili enunciate nell'atto di appello. In particolare, si era evidenziata l'esistenza di un primo errore nell'indagine diagnostica eseguita dal tecnico di radiologia, di un successivo errore compiuto dal medico radiologo, che aveva omesso di diagnosticare la frattura del piatto tibiale, il distacco del condilo femorale mediale e la lussazione posteriore della tibia sinistra, non permettendo al ricorrente di porre in essere le contromisure necessarie. Il dottor OV, pure a seguito degli errori diagnostici, aveva comunque chiesto che si svolgesse sulla paziente l'esame ecodoppler da parte del medico chirurgo vascolare il quale, tuttavia, aveva commesso un terzo errore omettendo di diagnosticare un'alterazione del flusso correlato alla lacerazione dell'arteria tibiale anteriore, della tibiale posteriore e della peroniera con lacerazione dei vasi tibiali a valle, così non consentendo al ricorrente di disporre l'esecuzione di un
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: DR TA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
approfondimento diagnostico mediante angiografia o angio-TAC, che avrebbero consentito un tempestivo accertamento e il trattamento delle lesioni cardiovascolari. La Corte territoriale non ha spiegato per quale motivo il dottor OV sarebbe stato l'unico in grado di prevenire il rischio dell'evento lesivo e per quali motivi sarebbe stato l'unico ad avere la disponibilità di un quadro clinico integrale, nonostante gli errori dei colleghi;
pertanto, non è stato spiegato per quale motivo il solo medico ortopedico avrebbe potuto fronteggiare il problema della paziente in possesso di esami diagnostici errati né per quale motivo, nonostante apposita censura difensiva sul punto, il OV avrebbe dovuto mettere in dubbio il primo referto radiografico, dal quale emergeva la sola frattura della testa del perone. All'esame obiettivo eseguito dal OV era seguita la richiesta di consulenza vascolare, che non comprendeva l'arteriografia in quanto il chirurgo vascolare non aveva segnalato alcuna anomalia nel flusso, così tralasciando la Corte di considerare per quale motivo il ricorrente avrebbe dovuto effettuare approfondimenti utili a scongiurare il problema vascolare in assenza di anomalie di flusso arterioso a livello dell'arteria poplitea anteriore e posteriore. Non è stato spiegato quale regola cautelare dell'ars medica sarebbe stata violata dal ricorrente, atteso che quest'ultimo ha richiesto un esame del circolo per escludere complicazioni vascolari acute, ha richiesto un esame ecografico al fine di escludere la compressione del nervo sciatico popliteo esterno e ha immobilizzato l'arto con una stecca aperta, prescrivendo riposo assoluto e divieto assoluto di carico, unitamente a terapia atta a evitare complicanze tromboemboliche tardive. È stata omessa ogni valutazione rispetto alle linee-guida di settore o alle buone pratiche clinico-assistenziali dalle quali l'imputato si sarebbe discostato;
non specificandosi per quale ragione l'ortopedico avrebbe dovuto invadere il campo del chirurgo vascolare e della specialista radiologa, che non avevano rinvenuto alterazioni e non avevano segnalato alcuna criticità. Analogamente, è stato trascurato il comportamento del medico di continuità assistenziale, che aveva omesso di disporre il trasferimento in ospedale alla visita del 4 aprile 2014, e del medico di base, che aveva ritenuto superfluo un trasferimento della paziente presso il nosocomio. Sarebbe stato necessario escludere con adeguata motivazione l'intervento di fattori causali alternativi che avrebbero determinato l'evento secondo un alto grado di credibilità razionale e si è trascurato quale diagnosi il ricorrente avrebbe potuto porre in base agli elementi a sua disposizione, tanto più necessario in quanto la difesa aveva dimostrato con un parere medico-legale il rispetto delle linee-guida e dei protocolli internazionali e nazionali per il tipo di lesione emersa nella vicenda da parte del dottor OV. Erano state sottoposte al giudice di appello questioni diverse, non esaminate né risolte dal giudice di primo grado, ma la Corte di appello ha trascurato di esaminarle, avendo l'appellante
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: DR TA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
allegato che l'effettiva posizione di garanzia spettasse alla U.O. di Chirurgia d'Urgenza e Medicina d'Urgenza, che aveva la gestione del Pronto Soccorso e dei relativi pazienti. Nel caso in esame, inoltre, il giudice di appello ha omesso di verificare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna ai fini civili, laddove sarebbe stato evidente assolvere l'imputato per tutti i motivi esposti con l'atto di appello in quanto il ricorrente, nell'operare come medico, aveva rispettato raccomandazioni previste dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico- assistenziali. La Corte di appello ha negato di poter applicare il principio di affidamento in favore di colui che non abbia osservato una regola precauzionale, omettendo di valutare l'efficienza causale di fattori preponderanti o assorbenti e comunque la proporzione del rischio innescato dal singolo rispetto all'evento.
spese.
le
4. La parte civile SI UR ha depositato conclusioni scritte e nota
5. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che la presenza dell'ematoma fosse elemento serio, preciso della colpevolezza dell'imputato, in quanto la causa naturale diretta dell'amputazione della gamba sinistra è da individuarsi nella trombosi dell'arteria poplitea, che è stata a sua volta conseguenza della lacerazione delle arterie tibiali anteriore e posteriore in corrispondenza del piatto tibiale, sede della sublussazione verificata. La sindrome compartimentale era già in atto il giorno della caduta, tanto è vero che era presente un ematoma in una zona non interessata dall'impatto; tale dato aveva allarmato la stessa paziente, non esperta di ortopedia o di emodinamica, e la situazione si era aggravata e resa più evidente dopo pochi giorni;
il giorno 6 aprile 2015 erano comparsi ipotermia e marezzatura del piede sinistro. Sebbene il dottor OV sospettasse la sindrome,
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: DR TA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
si legge nella sentenza, non ha preso posizione sulla diagnosi e non ha tenuto un comportamento prudente nella gestione della possibile insorgenza. A differenza dello specialista vascolare, l'ortopedico aveva sia la competenza sia la concreta possibilità di cogliere i sintomi della sindrome compartimentale o comunque i sintomi che avrebbero indotto a un comportamento prudenziale funzionale a prevenirla. Tali sintomi sono stati individuati nella presenza di un paziente manifestamente obeso, con predicata frattura del femore e con ematoma in zona non coincidente con il punto di impatto e dolorante. Sulla base del fatto che fosse unanime la prova scientifica per cui l'insorgenza della sindrome si manifesta a distanza di qualche giorno, sarebbe stato necessario ed esigibile dall'imputato creare le condizioni per un monitoraggio più serrato della paziente. Il comportamento alternativo corretto è stato descritto nella prescrizione di un controllo a tre giorni di distanza per poter apprezzare un eventuale peggioramento delle condizioni cliniche e per, eventualmente, ripetere gli esami strumentali. Il giudice ne ha desunto la violazione del parametro oggettivo della prudenza da parte del sanitario che aveva conoscenza diretta del quadro clinico integrale: condizione nella quale si trovava il solo ortopedico.
2. La Corte territoriale ha condiviso l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado, ribadendo come l'imputato avesse omesso di effettuare un serrato monitoraggio della paziente, trascurando di rilevare il mancato studio vascolare dell'arteria poplitea. La Corte si è misurata con le deduzioni difensive volte a sottolineare le responsabilità altrui, ma ne ha negato l'efficacia esimente rispetto alla posizione di garanzia del ricorrente e all'accertata violazione da parte del OV di regole precauzionali.
3. Occorre, però considerare che, nel caso in esame, l'intero processo muove dall'imputazione di condotte colpose indipendenti;
tale imputazione, non contestata né corretta nelle fasi di merito, ha necessariamente condizionato l'iter logico-giuridico sul quale si fonda l'affermazione di responsabilità del solo ortopedico. Ove la pubblica accusa avesse strutturato il capo d'imputazione in termini di cooperazione colposa, tale diversa impostazione accusatoria avrebbe consentito di ampliare il dovere di diligenza di ognuno dei titolari di autonome e concorrenti posizioni di garanzia, valutabile anche oltre le specifiche mansioni a ciascuno affidate, tanto da estendersi sino al controllo dell'altrui operato. L'indagine volta a censire la posizione di ciascuno dei soggetti agenti che compongono il gruppo di lavoro che svolge l'attività medica, in osservanza del principio della personalità della responsabilità penale, deve infatti muovere dall'analisi della riferibilità al singolo componente dell'equipe degli obblighi protettivi e impeditivi che connotano la relazione terapeutica. Ciò in quanto
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: DR TA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
l'imputazione della responsabilità penale, in caso di esito infausto delle cure prestate dall'équipe, può riguardare ciascuno dei soggetti titolari della posizione di garanzia rispetto alla salute del paziente anche in forza del criterio estensivo dell'incriminazione, rispetto all'ambito segnato dal concorso di cause colpose indipendenti, discendente dall'istituto della cooperazione colposa, in base al quale possono assumere rilevanza penale anche le condotte minimali poste in essere nell'ambito del gruppo di lavoro.
4. Scindendo, dunque, la posizione di garanzia del ricorrente da quella degli altri specialisti che si sono occupati della medesima paziente, l'errore diagnostico in base al quale i giudici in merito hanno affermato l'obbligo risarcitorio del sanitario si sostanzia, piuttosto che nell'erroneo inquadramento del caso clinico in una determinata patologia, nel non aver chiesto la ripetizione di esami strumentali che risultavano non corretti o incompleti, sottovalutando la sintomatologia che la paziente presentava, peraltro in linea con quanto contestato dalla pubblica accusa. Tale impostazione si è fondata esclusivamente sulla posizione di garanzia dell'ortopedico, legittimamente individuato quale soggetto tenuto a coordinare e controllare con il suo sapere l'iter diagnostico-terapeutico, sul presupposto, acriticamente recepito dai giudici di merito, del concorso di cause indipendenti. In detta situazione, si è poi correttamente applicato il principio di autoresponsabilità, non sussistendo i presupposti per ragionamento logico-giuridico fondato sul principio di affidamento.
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5. Il ricorso tende a censurare la sentenza per l'omessa analisi di cause eccezionali e imprevedibili che avrebbero eliso il rapporto causale tra la condotta dell'imputato e l'evento. A tal fine, la difesa richiama gli errori commessi dal tecnico di radiologia, dal medico radiologo e dal medico chirurgo vascolare senza, tuttavia, indicare in base a quale dato emerso nel corso dell'istruttoria i giudici avrebbero dovuto ritenere tali errori alla stregua di cause da sole sufficienti a determinare l'evento ai sensi dell'art. 41, comma 2, cod. pen. L'effetto interruttivo del nesso causale sussiste, infatti, solo in presenza di circostanze che introducano un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare, dovendosi escludere nel caso in esame che esami strumentali svolti non correttamente fossero di per sé sufficienti a introdurre un rischio nuovo o del tutto esorbitante rispetto a quello che, in presenza della sintomatologia rilevabile all'esame clinico, lo specialista ortopedico avrebbe dovuto gestire in quanto non estraneo al suo sapere. Ove si consideri che, rispetto alle deduzioni svolte nell'atto d'appello, la Corte territoriale ha replicato ritenendo applicabile il principio di equivalenza delle cause enunciato dall'art. 41, comma 1, cod. pen., per superare il vaglio di ammissibilità
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: DR TA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 11ee5dde0baa7e85
la censura avrebbe dovuto evidenziare gli elementi che i giudici di merito avrebbero dovuto valorizzare, e che in ipotesi avrebbero invece trascurato, in quanto idonei a dimostrare che l'errore del tecnico radiologo o del medico radiologo o del medico chirurgo vascolare fossero stati da soli sufficienti a determinare l'evento. Tale indicazione non è presente nel ricorso, che si limita a contestare genericamente l'affermazione, presente nelle conformi sentenze di merito, in base alla quale il dottor OV era l'unico sanitario ad avere la disponibilità di un quadro clinico integrale. Tale passaggio motivazionale viene, a ben vedere, interpretato dalla difesa in maniera non condivisibile, laddove si vorrebbe attribuire ad esso il significato di una conoscenza completa di una serie di dati anamnestici e risultati strumentali tutti completi;
in realtà, il Collegio ritiene che tale passo motivazionale indichi come fosse lo specialista ortopedico il sanitario al quale era affidata la diagnosi e che era nella condizione di valutare la completezza del quadro delle condizioni della paziente e dei sintomi manifestati o di rendersi conto dell'incompletezza dei dati a disposizione per dimetterla. Le sentenze di merito hanno, dunque, applicato correttamente l'art. 41 cod. pen. mettendo in luce quale fosse il comportamento prudenziale che l'ortopedico avrebbe dovuto osservare, così ponendo le basi per un corretto ragionamento logico-giuridico fondato sulla considerazione che, anche in ipotesi di cooperazione multidisciplinare, non rilevano per escludere la responsabilità del sanitario che non abbia osservato una regola precauzionale le altrui condotte colpose, ancorché causalmente efficienti rispetto all'evento, salvo che possa affermarsi l'efficacia esclusiva delle cause esterne alla condotta del sanitario stesso.
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: DR TA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
6. Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, i giudici di merito hanno spiegato le ragioni per le quali lo specialista ortopedico: a. fosse in grado di rendersi conto del fatto che l'ecodoppler era incompleto, essendo privo del referto sull'asse arterioso (pag. 5 sentenza di primo grado); b. avesse eseguito superficialmente la lettura dei radiogrammi (pag.3 sentenza di primo grado); c. avesse sottovalutato la presenza di un importante ematoma in una zona diversa dal punto di impatto, messo in evidenza dall'ecografia che, in corrispondenza dell'ematoma a livello del cavo popliteo, aveva mostrato un'area disomogenea 2,7 x 3,5 compatibile con ematoma muscolare;
d. non si fosse reso conto, in sostanza, di una condizione patologica che in seguito sarebbe stata diagnosticata immediatamente, sulla base dei medesimi esami, da altro medico in data 8 aprile 2015 (pag.4 sentenza primo grado). Inoltre, contrariamente a quanto indicato dal ricorrente, i giudici di merito hanno evidenziato la prova scientifica idonea a dimostrare quale regola cautelare dell'ars medica sarebbe stata violata dal OV (pag.5 sentenza primo grado e pag.3 sentenza di appello), segnatamente il generico obbligo prudenziale di
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disporre di esami strumentali adeguati e completi alla luce dei quali valutare, sottoponendo la paziente a osservazione per un tempo congruo per monitorare l'ematoma, quali fossero gli effettivi postumi della caduta. Va, a tale proposito, sottolineato che spetta al medico che ha in carico il paziente porre rimedio, ove necessario, a errori altrui che siano evidenti e non settoriali o comunque rientranti nella sua sfera di conoscenza ed emendabili con l'ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio (Sez. 4, n.33329 del 5/05/2015, Sorrentino, Rv. 264366-01).
7. Non è, dunque, condivisibile l'assunto secondo il quale la motivazione offerta nelle sentenze di merito sarebbe mancante in quanto apparente;
piuttosto, il ricorso non si misura con le valutazioni contenute nelle sentenze di merito, rimanendo generico e inidoneo, in quanto tale, a destrutturare il ragionamento a base della pronuncia di condanna agli effetti civili. Infondata è la doglianza inerente all'omessa valutazione della posizione di garanzia della U.O. di Chirurgia d'urgenza e Medicina d'urgenza, ove si osservi che pacificamente la paziente fu presa in carico nel reparto di Ortopedia e, in particolare, dall'imputato. In ogni caso giova, a tal proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità in merito al fatto che la posizione di garanzia può essere generata tanto da un'investitura formale quanto dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente dell'agente, consistente nella presa in carico del bene protetto (Sez. 4, n.2030 del 21/11/2024, dep. 2025, Repetto, Rv. 287517-01; Sez.4, n. 42867 del 26/09/2019, P., Rv. 277630-02) Inoltre, è stato già affermato che il medico al quale il paziente sia inviato dal Pronto Soccorso per un consulto specialistico ha gli stessi doveri professionali del medico che ha in carico il paziente (Sez. 4, n.24895 del 12/05/2021, Sonaglioni, Rv. 281487-02).
8. Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile SI UR, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile SI
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR
QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
Firmato Da: DR TA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Serial: 11ee5dde0baa7e85
UR, liquidate in complessivi euro tremila oltre accessori come per legge. Così è deciso, 08/10/2025
Il Consigliere estensore EUGENIA SERRAO
Il Presidente
DR TA
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698- Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072 Firmato Da: DR TA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85