Sentenza 2 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2002, n. 3034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3034 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2002 |
Testo completo
6 3034/02 DEL POROLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 10590/99 SEZIONE LAVORO Cron. N. 7138 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Guglielmo Sciarelli -Presidente- Alberto Spanò -Consigliere- Ud. 6.12.2001 2. Mario Putaturo Donati Viscido -Consigliere- 3. ८८ Donato Figurelli -Consigliere- 26 4. 5. Alessandro De Renzis -Consigliere Rel.- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AL GI - LL AN ER EL rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vittorio AU, NA Paparo e Mario Porcelli, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Pezzana 80, come da procura a mar- gine del ricorso 4802 Ricorrente
CONTRO
OAN- OFFICINE AERONAVALI VENEZIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2 in Roma, Lungotevere Michelangelo 9, presso lo studio dell'Avv. Enzo Morrico, che la rappresenta e difende per procura a mar- gine del controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 1312/98 del Tribunale del La- voro di Nola del 4.11.1998/12.11.1998 in causa R.G. 119/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.12.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Patrizia Mettiga Zandui per la OAN- Officine Aero- navali Venezia S.p.A.; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 15.3.1994 NN PA, IO LO ed AN GL convenivano in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Pomigliano d'Arco la S.p.A. OAN- Officine Aero- navali Venezia per sentir dichiarare l'illegittimità della loro so- spensione dal lavoro a decorrere dal 1.8.1993 ovvero dal 1.12.1993 con condanna della resistente al risarcimento dei danni subiti, ragguagliati alle differenze tra l'ammontare delle retribu- zioni e gli importi degli assegni percepiti per la cassa integrazio- ne guadagni straordinaria. Al riguardo, premesso di essere dipendenti dell'anzidetta società e di essere stati posti in CIGS dal 9 luglio 1992 e di essere stati inviati dal 17.5.1993 al 4.10.1993 a corsi di formazione e riqua- 3 lificazione, esponevano che, in ossequio all'accordo del 1993 sti- pulato da Finmeccanica S.p.A., azienda Alenia, avevano diritto a riprendere il lavoro nell'agosto o nel dicembre 1993. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle richieste dei ricorrenti. All'esito il Pretore adito con sentenza del 27.2.1996 dichiarava l'illegittimità della sospensione in cassa integrazione guadagni dei ricorrenti dal 1.8.1993, ordinava alla resistente l'immediata reintegra dei predetti nel posto di lavoro e condannava la stessa società al risarcimento del danno a favore dei ricorrenti nella misura rispettiva di £. 28.863.581, 35.236.010 e 47.414.993, ol- tre accessori. Proposto gravame da parte della OAN S.p. A., il Tribunale di Nola con sentenza n. 1312 del 1998 accoglieva l'appello della società e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, riget- tava le domande, con compensazione delle spese del doppio gra- do. In particolare il Tribunale osservava che l'accordo del 1993, che annullava e sostituiva precedenti intese in ordine alle medesime materie, riguardava integralmente la categoria di lavoratori in questione, ad essi andava applicata sia la disciplina della rotazio- ne semestrale sia la previsione, secondo la quale tale regime di rotazione è operativo, in caso di esuberi strutturali, ove non si trovino soluzioni esterne, esodi agevolati, utilizzo della legge n. 223 del 1991, fatta salva la partecipazione ad iniziative di forma- zione. Ad avviso del Tribunale, pertanto la rotazione dei lavora- tori, cui avrebbero dovuto partecipare anche coloro che si trova- vano già in sospensione, era da considerare residuale rispetto all'individuazione dei eventuali strumenti alternativi, quali, fra gli altri, quello della formazione professionale. Ciò posto, il Tribunale riteneva che i lavoratori appellati non potessero rientrare nel novero di coloro ai quali la norma tran- sitoria dell'accordo del 1993 aveva garantito la partecipazione alla rotazione semestrale con il rientro alla date individuate, in quanto, già sospesi fin dal 9.7.1992 al momento della stipula dell'accordo anzidetto, erano stati avviati al corso di formazione e riqualificazione. Il PA, il LO e la GL ricorrono per cassazione de- ducendo quattro motivi, ai quali resiste la OAN S.p.A. con con- troricorso. Entrambe le parti hanno presentato rispettiva memoria ex art. 378 C.P.C. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per invalidità della procura e della sotto- scrizione. La difesa della controricorrente ha, infatti, dedotto che la procura speciale era stata rilasciata dal PA, dal LO e dalla GL congiuntamente ai tre difensori, di cui due- Vitto- rio AU e NA RO non iscritti all'albo speciale dei Cas- sazionisti. 5 L'eccezione è infondata. In primo luogo deve escludersi che nella specie vi sia stato rila- scio di procura in forma congiunta da parte dei ricorrenti, poi- ché detta procura, in quanto conferita ai tre difensori, aveva at- tribuito a ciascuno di essi, disgiuntamente, la piena rappresen- tanza processuale e, quindi, anche il potere di sottoscrizione del ricorso (in termini Cass. sentenza n. 5389 del 16 giugno 1997; Cass. sentenza n. 4368 del 16 maggio 1997). Ne discende l'ammissibilità del ricorso per cassazione, poiché la procura spe- ciale a margine e lo stesso ricorso furono sottoscritti dall'Avv. Mario Porcelli, difensore iscritto all'albo dei Cassazionisti. Con il primo motivo del ricorso, denunciandosi violazione dell'art. 360 n. 3 n. 5 C.P.C. in relazione agli artt. 83, 75 e 124 disp. att. C.P.C., si deduce la nullità della sentenza impugnata per nullità dell'atto di appello, poiché l'impugnativa proposta aveva fatto riferimento, ai fini della valida costituzione del rap- porto processuale, al mandato al difensore apposto per il giudi- zio di primo grado in calce alla copia notificata del ricorso intro- duttivo, il quale era però nullo, in quanto all'espressione "delego gli Avvocati Enzo Morrico e F. Liberato De Falco a rappresen- tarmi e difendermi era seguita una firma del tutto illeg- gibile. Il rispetto delle regole processuali per il conferimento della procura alle liti da parte di una persona giuridica era, nella specie, rigorosamente richiesta, sicché il nome del sottoscrittore doveva apparire in forma chiara e intelligibile in modo da con- 6 sentire in ogni caso di accertare in virtù di quale deliberazione statutaria o speciale la persona fisica avesse provveduto alla sottoscrizione del mandato. Né il nome e la qualità del confe- rente il mandato erano desumibili dalla comparsa di costituzione in primo grado e dall'atto di appello. Il motivo è infondato. Deve anzitutto rilevarsi che sulla regolarità e validità della co- stituzione in giudizio in primo grado della convenuta OAN- Offi- cine Aeronavali Venezia si è formato il giudicato implicito per l'assoluta mancanza sul punto di censure da parte degli appellati nella memoria di costituzione e difesa depositata nel giudizio di secondo grado. Ne discende la validità della costituzione in ap- pello della società per l'espresso riferimento nella procura rila- sciata ai difensori al mandato di primo grado che è stato valida- mente conferito. Con il secondo motivo si deducono violazione e falsa applica- zione dell'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C., in relazione agli artt. 1362 e seguenti e 1375 cod. civ., del patto n. 3 (pagine 16 e 17) dell'accordo sindacale del marzo-aprile 1993, con particolare ri- guardo alla norma transitoria, mancata pronunzia su un punto de- cisivo della causa e vizi di motivazione. Viene contestata in particolare l'interpretazione del giudice di appello, per non aver dato rilievo sul piano ermeneutico alla chiarezza ed univocità delle dichiarazioni delle parti ed aver fi- nito con l'attribuire valore transitorio all'accordo 1993, che in- 7 vece in base al canone letterale avrebbe dovuto essere inteso nel senso della sua piena applicazione anche ai lavoratori sospesi in precedenza con il rispetto delle scadenze previste per il rientro (luglio o novembre 1993). La censura è infondata e non merita di essere condivisa. Il Tribunale con giudizio, esente da errori e congruamente moti- vato sotto il profilo logico- giuridico, nell'interpretare sistemati- camente l'insieme delle clausole dell'accordo del 1993 (compresa quella secondo cui "il presente accordo annulla e sostituisce pre- cedenti intese in ordine alle medesime materie") e nel richiamarsi alla clausola transitoria riportata in sentenza circa i regimi di rotazione, ha ritenuto che in base ad essa i lavoratori di cui è causa non dovessero essere riassunti alle date ivi individuate. Con il terzo motivo si denunciano violazione dell'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C., in relazione agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e agli accordi del 1992 e del 1993, contraddittorietà della motivazione ed omesso esame di un punto decisivo della controversia. In particolare viene sostenuto che con l'accordo del 1992 i lavo- ratori, posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, aveva- no diritto di essere riassunti dopo 12 mesi o dopo 18 mesi. Il motivo va disatteso, in quanto non è stato riportato l'anzidetto accordo, sicché il giudice di legittimità non è stato posto in con- dizioni di esercitare il controllo della circostanza, ritenuta deci- siva dai ricorrenti, sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, 8 e ciò in relazione al principio di autossufficienza, che caratteriz- za il ricorso per cassazione ( su tale principio ex plurimis Cass. sentenza n. 14738 del 30 dicembre 1999; Cass. sentenza n. 9734 del 13 settembre 1999; Cass. sentenza n. 5748 del 25 maggio 1995; Cass. sentenza n. 5742 del 17 giugno 1995). Con il quarto motivo, denunciandosi la violazione dell'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C., in relazione all'art. 2697 cod. civ. e alla norma transitoria sottoscritta a pag. 17 dell'accordo sindacale del 24 marzo 1993, nonché difetto di motivazione, si censura la senten- za per avere affermato in maniera apodittica che i ricorrenti non potevano essere annoverati tra i lavoratori aventi diritto a fruire della rotazione. Il motivo è infondato e va perciò disatteso. La decisione assunta dal Tribunale sul punto è corretta, in quanto i ricorrenti avrebbero dovuto provare la loro pretesa, ossia di essere compresi tra i 180 lavoratori aventi diritto al rientro nel luglio 1993 o tra i 180 aventi diritto al rientro nel novembre 1993. In conclusione sulla base delle considerazioni svolte il ricorso va respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di le- gittimità Così deciso in Roma addì 6 dicembre 2001 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore byglichen Chath Alessandro be Reus's ееее IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -2 MAR 2002 oggi, IL CANCELLIERE H O M E I D , A S 0 O S 1 L 3 A L . 3 T O T , 5 B R A I . A S ' E D N L P L S A E 3 I T D 7 S N - I O G 8 S P - O 1 N M E A 1 I S D A I E E D A , G E O G O T R E T T N L IT S E I S R G E I A E L D R L O E D