Sentenza 29 aprile 1998
Massime • 1
In tema di contumacia dell'imputato, alla omissione formale di revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia (che viene meno allorché l'imputato compaia nelle udienze successive prima della decisione), non conseguono effetti giuridici, tra cui quello di determinare l'obbligo della notifica della sentenza per estratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/1998, n. 2649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2649 |
| Data del deposito : | 29 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 29/4/1998
1. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " Andrea Colonnese " N. 2649
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENREALE
4. " IA UA " N. 42815/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da HE OR
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 20 ottobre 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato Calabrese;
Lette le richieste del Pubblico Ministero nella persona del Dr. O. Cedrangolo che ha concluso per il rigetto del ricorso Vista la memoria di replica depositata nell'interesse del ricorrente;
O S S E R V A
Con l'impugnato provvedimento è stato rigettato l'incidente di esecuzione proposto dal CH per ottenere la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti il 4 novembre 1996 dal tribunale di Roma. Ha ritenuto il giudice a quo che l'essere l'imputato comparso nelle udienze successive alla prima, aveva comportato una implicita revoca dell'originaria ordinanza dichiarativa della contumacia, di guisa che non gli spettava la notificazione dell'estratto della sentenza.
Ricorre per cassazione il CH deducendo violazione e falsa applicazione degli artt.487 comma 3 e 548 comma 3 c.p.p.. Il ricorso va disatteso.
La contumacia è una situazione che di per sè realizza fattispecie processuali, a prescindere da formali declaratorie. Ciò spiega perché secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, sent.n. 1543 del 6 febbraio 1998, emessa da questa stessa sezione), l'omissione formale della declaratoria di contumacia non ha, di norma, rilevanza giuridica.
Per le stesse ragioni effetti giuridici (tra cui quello di determinare l'obbligo della notifica per estratto della sentenza) non possono conseguire omissione formale di revoca della contumacia, che di diritto si verifica ai sensi dell'art. 487 comma 3 c.p.p. allorché - com'è avvenuto nel caso in esame - l'imputato, contumace, compaia nelle successive udienze prima della decisione. Non si contesta, invero, il principio secondo cui nella situazione processuale predetta occorre dichiarare formalmente la revoca della contumacia.
Senonché va osservato che quando risulti, come nel caso di specie, che si sono realizzate le condizioni volute dalla legge per tale pronuncia, è superflua l'esigenza di adempimento di suddetta formalità.
Non giova al ricorrente, perché sin troppo formalistico, l'argomento che nell'attuale art.487 sia scomparso l'inciso "di diritto" contenuto nella corrispondente disposizione di cui all'art.501 del codice abrogato. E neppure quello che vorrebbe trarre a sostegno dell'opposta tesi propugnante la necessità di un formale provvedimento di revoca, dalla sentenza Sez. V, 26 maggio 1992, Festa: ed invero, come esattamente rilevato dal P.g., diverso il caso qui in esame nel quale la dichiarazione di contumacia non è stata "mantenuta" durante tutto il giudizio e meno che mai e stata seguita dagli adempimenti di cancelleria correlati al giudizio contumaciale. Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 1998