Sentenza 25 giugno 1999
Massime • 1
Nel procedimento camerale de libertate l'audizione ex articolo 127 cod. proc. pen. da parte del magistrato di sorveglianza dell'interessato che si trovi detenuto in un luogo posto fuori del circondario del tribunale competente è sostitutiva dell'intervento diretto in udienza e dunque parte integrante della stessa, per cui è regolata dalla medesima disciplina. Ne consegue che la mancata audizione dell'imputato che ne abbia fatto richiesta comporta, al pari della mancata trasmissione, una lesione dell'inviolabile diritto di difesa e determina la nullità assoluta, a norma dell'articolo 179 cod. proc. pen., dell'udienza camerale e della successiva pronuncia del Tribunale sull'istanza di riesame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/06/1999, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 25 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 25/6/1999
1. Dott. Oreste Ciampa Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Oliva " N. 2417
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " NI IL " N. 18551/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ER TO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 3.8.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Oliva;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Veneziano che ha concluso per la reiezione del ricorso.
Fatto e diritto
TO ER ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce in data 3.8.1998, con la quale è stata confermata in sede di riesame la misura della custodia cautelare in carcere applicata per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. dal GIP in sede con ordinanza 20.7.1998, reiterazione del precedente provvedimento in data 16 maggio 1998, dichiarato inefficace à termini dei commi 5 e 10 dell'art. 309 c.p.p.. I gravi indizi di colpevolezza sono stati desunti dalle dichiarazioni del collaborante AN IO, da intercettazioni ambientali attivate sulla base di notizie confidenziali, da indagini di polizia;
presunte, dato il titolo del reato, le esigenze cautelari e l'inadeguatezza di ogni altra misura meno afflittiva. Il ER contesta la legittimità della misura, reiterata nonostante il difetto di elementi nuovi;
deduce, poi, tanto la nullità dell'ordinanza impugnata per non essere stata disposta ne' la sua traduzione, ne' la sua audizione da parte del magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione nonostante espressa richiesta in tal senso, quanto il difetto e la manifesta illogicità della motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza. Il ricorso è fondato.
È dato desumere dagli atti che il decreto di fissazione in camera di consiglio del procedimento di riesame, depositato il 27 luglio 1998, è stato notificato al ER, detenuto presso la casa circondariale di Taranto, il 28 successivo, e che costui ha chiesto, con dichiarazione tempestivamente resa all'Ufficio matricola del luogo di detenzione, di essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza. Non risulta, tuttavia, che a tale richiesta, avente l'affetto di cui alla 2^ p. del I co. dell'art. 123 c.p., e ritualmente trasmessa al destinatario, sia stato dato seguito. Orbene è noto che nel procedimento camerale de libertate l'audizione ex art. 127 c.p.p. da parte del magistrato di sorveglianza dell'interessato che si trovi detenuto - come nella specie - in un luogo posto fuori del circondario del tribunale competente è sostitutiva dell'intervento diretto in udienza e dunque parte integrante della stessa, per cui è regolata dalla medesima disciplina. Ne deriva che la mancata audizione dell'imputato che ne abbia fatto richiesta, comporta, al pari della mancata traduzione, una lesione dell'inviolabile diritto di difesa e determina la nullità assoluta ed insanabile, a norma dell'art. 179 c.p.p., dell'udienza camerale e della successiva pronuncia del Tribunale sull'istanza di riesame.
Non resta, quindi, che annullare l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio.
Nella pronuncia restano assorbiti gli altri motivi. La Cancelleria provvederà à termini dell'art. 94, 1/ter, disp. att. c.p.p. poiché al presente provvedimento non segue la liberazione dell'indagato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Lecce per nuova deliberazione;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1/ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999