Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REP B LIC IT01 367 / 03 ME EL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO -Presidente R.G.N. 16569/00 PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 2833 Dott. Mario Dott. Donato FIGURELLI Consigliere- Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 21/11/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RU TO, elettivamente domiciliata in ROMA C.NE CLODIA 36/A, presso lo studio dell'avvocato FABIO PISANI, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO RISO, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 4750 avverso la sentenza n. 2028/00 del Tribunale di -1- CATANIA, depositata il 28/04/00 R.G.N. 1169/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 16569/00 Svolgimento del processo Con ricorso del 24.12.1996 al Pretore di Catania Antonia riconoscimento del proprio diritto RU chiedeva il all'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa presentata il 24.4.1992. Il Ministero dell'Interno si costituiva e si opponeva alla domanda. In corso di causa la ricorrente dichiarava che con decreto del Prefetto di Catania del 15.7.1997 l'indennità di accompagnamento le era stata riconosciuta a decorrere dal 1.9.1996 e precisava che la domanda originaria veniva limitata al periodo compreso tra la domanda amministrativa e quella di decorrenza del diritto indicato nel decreto prefettizio. Dors Il Pretore, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza emessa il 13.3.1998 rigettava la domanda, in adesione alle conclusioni del CTU secondo cui la ricorrente non era in atto affetta da malattie invalidanti. Proponeva appello l'assistita lamentando che il Pretore non aveva considerato che per il periodo successivo all'agosto 1996 il diritto all'indennità di accompagnamento era stato amministrativa;
insisteva pertanto per riconosciuto in via l'accoglimento integrale della domanda. Il Tribunale di Catania, disposto il rinnovo della consulenza tecnica, con sentenza depositata il 18.4.2000, in riforma della dichiarava il diritto della decisione di primo grado, appellante all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1.10.1993 e condannava il Ministero dell'Interno alla corresponsione delle relative prestazioni. In motivazione il Tribunale dichiarava di aderire alle conclusioni del proprio consulente tecnico secondo il quale l'assistita, totalmente invalida, non era in grado di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita a decorrere dal 1 ottobre 1993. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso con quattro motivi. L'intimata resiste con controricorso. Motivi della decisione Con i primi due motivi di ricorso il Ministero dell'Interno denuncia violazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e vizi di motivazione e lamenta che il Tribunale avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del CTU nominato in secondo grado senza vagliare minimamente le diverse conclusioni della Ich pos consulenza tecnica di primo grado e senza precisare le ragioni della sua scelta. Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso il Ministero, denunciando ancora violazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e vizi di motivazione, lamenta che il Tribunale abbia fatto decorrere l'indennità dall'ottobre del 1993 nonostante le diverse risultanze della documentazione clinica;
osserva, infatti che lo stesso CTU di secondo grado aveva rilevato che la patologia epilettica comparsa nel 1992 non fosse ben documentata nella sua incidenza e che la patologia neuropatica si presentava a carattere altalenante%;B che il CTU di secondo grado aveva riscontrato la sussistenza di paresi dell'arto superiore destro e degli arti inferiori con deficit di forma grave a decorrere dal 20.9.1993, mentre gli esami specialistici effettuati su richiesta del CTU di primo grado attestavano un deficit di forza media limitatamente ai soli arti inferiori e 3 con carattere altalenante;
che le lamentate crisi epilettiche giornaliere non trovavano riscontro clinico alcuno;
che la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal settembre 1996 era stata disposta in via amministrativa per periodo limitato in considerazione di specifico episodio acuto e con espressa clausola di revisione nel biennio. I motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono infondati. Nonostante il formale richiamo a violazioni di legge, meramente enunciate e non svolte, le doglianze del ricorrente si risolvono nel contestare al Tribunale l'adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di secondo grado, e quindi nel prospettare un difetto di motivazione della Whoi sentenza. In tema di accertamento di invalidità comportante incapacità ovvero l'incapacità di deambulare e di attendere lavorativa agli atti quotidiani della vita, questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che la valutazione espressa dal giudice di merito in ordine alla obbiettiva esistenza delle infermità, alla loro natura ed entità, alla loro insorgenza, nonché alla incidenza delle stesse sulla predetta capacità costituisce tipico accertamento di fatto che è incensurabile in sede di legittimità, quando è sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Nella specie il Tribunale ha riassunto nella sua sentenza il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di primo grado, rilevando che il perito ha espletato il mandato affidatogli procedendo ad accertamenti ed indagini completi sia sotto il profilo anamnestico che strumentale ed ha fornito esauriente relazione, corredata dalla necessaria documentazione 4 medica, pervenendo a conclusioni coerenti con le risultanze di tali accertamenti. Quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (Cass. n. 3519 del 2001, Cass. 7806 del 1998). Nella specie il consulente tecnico di secondo grado è pervenuto alle conclusioni qui contestate dal ricorrente dopo aver preso in esame tutta la documentazione medica acquisita agli atti e dopo aver visitato l'assistita; in particolare il consulente, con argomentazioni corrette sul piano medico Don scientifico, sulla base della documentazione clinica acquisita, ha riconoscendo alla periziata, affetta da epilessia e da emiparesi destra, una condizione fisica di non autosufficienza (deambulazione a piccoli passi e solo con doppio sostegno e assenza di autonomia personale) sin dal settembre 1993 ed ha constatato che da quell'epoca tale condizione è stata invariabilmente riscontrata in tutti i successivi ricoveri e controlli clinici specialistici. Né va dimenticato che il diritto della RU all'indennità di accompagnamento è stato riconosciuto anche in sede amministrativa nel dicembre 1996 e che già nell'aprile del 1994 la medesima Commissione medica aveva riconosciuto il soggetto invalido al 100%, sia pure senza diritto all'indennità di accompagnamento. Questa Corte ha più volte affermato che, nel giudizio in materia di prestazioni assistenziali, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il 5 difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione non può consistere nella mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
in tal caso, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che sorregge la decisione e si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995). Nella specie le censure che il ricorrente muove alla sentenza D ési impugnata, nella parte in cui recepisce e fa proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, si risolvono in una diversa lettura della documentazione clinica ed in una generica contestazione del giudizio di mancanza di autonomia e di impossibilità di deambulazione della periziata e costituiscono una inammissibile richiesta di revisione della decisione del giudice di merito. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 10,00 oltre ad euro duemila per onorari. Così deciso in Roma il 21 novembre 2002 : Il Cons Саржив : 6 Il Presidente . estensore Veilimi Двропіно vi K CANCELLIEREANY CELLIERS Copportato in Cancelleria Boggi, GEN. 2003 CANCELLIERE ESENT BOLLO, DI SPESA, TASSA ANSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533