Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12128
CASS
Sentenza 19 agosto 2003

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Ove l'assicurato abbia proposto domanda di attribuzione di assegno di invalidità e nel corso del giudizio sopravvenga il requisito reddituale o quello dell'incollocazione al lavoro, lo stesso assicurato, ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., può avanzare nel medesimo giudizio domanda di pensione di inabilità, atteso che, in caso contrario, egli sarebbe costretto ad attendere l'esito del giudizio, secondo quanto dispone l'art. 11 legge n. 222 del 1984, ed a ricominciare successivamente l'iter amministrativo, con la oggettiva preclusione di una piena tutela del suo diritto (proprio in una situazione in cui egli avrebbe maggior bisogno di una tutela sollecita in ragione del grave stato di salute e della conseguente inabilità ad ogni proficuo lavoro), tale da apparire lesiva di diritti fondamentali, quali quelli garantiti dagli art. 3, 24 e 38 Costituzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12128
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12128
    Data del deposito : 19 agosto 2003

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