Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
Ove l'assicurato abbia proposto domanda di attribuzione di assegno di invalidità e nel corso del giudizio sopravvenga il requisito reddituale o quello dell'incollocazione al lavoro, lo stesso assicurato, ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., può avanzare nel medesimo giudizio domanda di pensione di inabilità, atteso che, in caso contrario, egli sarebbe costretto ad attendere l'esito del giudizio, secondo quanto dispone l'art. 11 legge n. 222 del 1984, ed a ricominciare successivamente l'iter amministrativo, con la oggettiva preclusione di una piena tutela del suo diritto (proprio in una situazione in cui egli avrebbe maggior bisogno di una tutela sollecita in ragione del grave stato di salute e della conseguente inabilità ad ogni proficuo lavoro), tale da apparire lesiva di diritti fondamentali, quali quelli garantiti dagli art. 3, 24 e 38 Costituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12128 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CE IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controra corrente - avverso la sentenza n. 86/01 del Tribunale di BARI, depositata il 20/03/01 - R.G.N. 443/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/03 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3 ottobre 1994, SI CE conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bari il Ministero dell'Interno per sentirlo condannare al pagamento in suo favore dell'assegno mensile di invalidità civile di cui all'art. 13 della legge 118 del 1971, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti.
Dopo la costituzione del convenuto, il Pretore con sentenza del 20 novembre 1997 rigettava la domanda per insussistenza del requisito della incollocazione al lavoro.
A seguito di proposizione di gravame da parte della CE il Tribunale di Bari, con sentenza del 20 marzo 2001, accoglieva in parte l'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, condannava il Ministero dell'Interno alla corresponsione, in favore della CE, dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal 1 febbraio 1996 nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione a favore dell'avv. Losito. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che l'assicurata, nata il [...], si era iscritta nelle liste di collocamento speciale solamente il 15 gennaio 1996 e prima della suddetta data non aveva provato in alcun modo il requisito dell'incollocabilità, non avendo presentato neanche una richiesta di iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice non poteva pervenirsi al rigetto integrale della domanda dell'assicurata in ragione del fatto che il requisito dell'incollocazione fosse intervenuto nel corso del giudizio, atteso che nel caso in esame doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c. che, per il generale principio di economia processuale, consentiva di tener conto non solo degli aggravamenti e di tutte le infermità verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario, ma permetteva anche che si desse rilievo al sopraggiungere, dopo la domanda amministrativa e l'inizio della controversia, del requisito reddituale e di quello della incollocazione.
Per concludere, il Tribunale affermava che, avendo la CE dimostrato anche il possesso dei requisiti economici per avere in primo grado prodotto la relativa documentazione, il suo gravame andava parzialmente accolto, con la condanna del Ministero, alla corresponsione della provvidenza richiesta a partire dal 1 febbraio 1996.
Avverso tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso SI CE, che ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLE DECISIONE 1. Il ricorso del Ministero
dell'Interno risulta in parte fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
2. Con la prima censura il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., e con la seconda doglianza invece lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Sostiene in particolare il Ministero che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere applicabile il disposto dell'art. 149 disp. att. c.p.c., perché detta norma, in ragione del suo carattere eccezionale, non può affatto trovare applicazione con una interpretazione estensiva e/o analogica anche con riferimento al requisito reddituale o a quello della incollocazione che, per configurare elementi costitutivi del diritto, devono sussistere al momento della proposizione della domanda in sede contenziosa.
2.1. I suddetti motivi sono privi di fondamento.
Questa Corte ha statuito che l'art. 149 c.p.c. - che impone di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario - essendo volto a superare preclusioni che possono derivare dal generale principio, in materia previdenziale, della previa domanda amministrativa, e, nell'ordinamento processuale, della pronuncia nei limiti della domanda e quindi dello stesso principio devolutivo che regola, in via generale, il processo di appello, trova applicazione - quale espressione di un principio generale di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza - anche nel corso del giudizio di appello (cfr. in tali sensi: Cass. 4 aprile 2002 n. 4834). Ed i giudici di legittimità hanno, in adesione ai suddetti principi e canoni ermeneutici, riconosciuto anche che l'assicurato ove abbia proposto domanda di attribuzione di assegno di invalidità e nel corso del giudizio sia stata accertata a suo carico la sussistenza di aggravamenti o nuove infermità - tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa - può avanzare nel medesimo giudizio domanda di pensione di inabilità atteso che, in caso contrario, egli sarebbe costretto ad attendere l'esito del giudizio, secondo quanto dispone l'art. 11 della legge n. 222 del 1984, ed a ricominciare successivamente l'iter amministrativo, con l'oggettiva preclusione di una piena tutela del suo diritto (proprio in una situazione in cui egli avrebbe maggior bisogno di una tutela sollecita in ragione del grave stato di salute e della conseguente inabilità ad ogni proficuo lavoro), tale da apparire lesiva di diritti fondamentali, quali quelli garantiti dagli artt. 3, 24 e 38 Cost. (in tali sensi cfr.:
Cass. 27 marzo 2001 n. 4385).
2.2. Questa Corte ritiene di ribadire le statuizioni ora indicate, volte a riconoscere all'art. 149 disp. att. c.p.c. un ambito applicativo ben più esteso di quello indicato dal ricorrente, ed applicabile, conseguentemente, anche al sopraggiungere del requisito reddituale e di quello dell'incollocazione nel corso del giudizio, non essendo state addotte dallo stesso Ministero ragioni idonee a sminuire la fondatezza delle suddette statuizioni.
3. Con il terzo e quarto motivo il Ministero denunzia nuovamente, seppure sotto diversi profili, violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118 del 1971 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Sostiene in particolare il Ministero che il giudice d'appello per ritenere provata la sussistenza del requisito reddituale ha fatto riferimento del tutto genericamente "alla produzione della relativa documentazione in primo grado", facendo in tal modo uso di una clausola di stile, che valeva soltanto a configurare una motivazione apparente. Per di più il richiamo a documenti prodotti in primo grado, di cui non veniva indicata la data e che non risultavano allegati al ricorso introduttivo della controversia, non poteva assumere valore alcuno in considerazione dell'epoca a partire dalla quale era stato riconosciuto l'assegno e tenendo altresì conto che il requisito reddituale, perché mutevole nel tempo, andava provato per tutto il periodo per il quale era stata disposta la condanna al pagamento (e non già per una parte soltanto).
3.1. I motivi ora esposti meritano accoglimento.
La sentenza d'appello che, per ritenere la sussistenza di un elemento costitutivo della domanda e del diritto fatto valere in giudizio, si richiama del tutto genericamente alla "relativa documentazione" "già in primo grado prodotta", senza indicare in alcun modo gli estremi dei documenti ritenuti decisivi sul punto e senza specificarne, seppure sinteticamente, il contenuto ed esaminarne la portata probatoria, si traduce in una omissione di motivazione.
In altri termini, la sentenza che, operando un mero richiamo a documenti prodotti nel corso del giudizio davanti al primo giudice, attribuisce ad essi rilevanza ai fini decisori, non vagliandone previamente il loro contenuto - e non esternando così in alcun modo l'iter argomentativo che ha portato ad attribuire ad essi influenza ai fini della soluzione della controversia - deve ritenersi, alla stregua del disposto degli artt. 132, comma primo, e 360, comma primo, n. 5, c.p.c. affetta da vizio di motivazione suscettibile, come tale, di essere censurato in sede di legittimità.
4. Consegue da quanto sinora detto che la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, per l'effetto, alla stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Lecce, che procedere ad un nuovo esame della controversa facendo applicazione dei principi innanzi enunciati.
5. Al giudice di rinvio va rimessa altresì la statuizione delle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce anche per le spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003