Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2014, n. 2260
CASS
Sentenza 26 marzo 2014

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L'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza in materia di misure di sicurezza personali e di accertamento della pericolosità sociale presuppone che l'impugnazione sia limitata alle sole disposizioni che riguardano le misure di sicurezza, mentre quando l'impugnazione riguarda anche altri "capi" penali della sentenza, ovvero altri "punti" della decisione pur afferenti allo stesso capo, riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione sul merito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto competente la Corte di appello a decidere sull'impugnazione che riguardava l'accertamento della configurabilità di una istigazione non accolta a commettere un delitto e della sussistenza la pericolosità sociale).

Le misure di sicurezza devono essere ordinate dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento contestualmente alla stessa, salvo che nei casi tassativamente indicati dalla legge (nn. 1, 2, 3 dell'art. 205, comma secondo, cod. pen.) tra i quali non figurano le ipotesi dei cosiddetti "quasi reati" (artt. 49 e 115 cod. pen.), e ciò per l'evidente ragione che le condizioni di pericolosità manifestate dal reato o dal "quasi reato" possono essere oggetto soltanto di una valutazione contenuta in una sentenza (artt. 202, 203 cod. pen.) emessa a seguito di contraddittorio tra le parti e assistita dagli ordinari mezzi di impugnazione.

In tema di concorso di persone, la partecipazione psichica sotto forma di istigazione richiede la prova che il comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2014, n. 2260
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2260
Data del deposito : 26 marzo 2014

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