Sentenza 9 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/07/2001, n. 9320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9320 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE932 0/ 01 IN NOME DEL Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Conroezi.Conbubuli Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Primo Presidente Dott. Andrea R.G.N. 6627/97 VELA AMIRANTE - Presidente di sezione Dott. Francesco 6628/97 FINOCCHIARO-Presidente di sezione Dott. Alfio 6629/97 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO -Consigliere Cron. 21404 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. 3236 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Ud. 09/03/01 Dott. Giovanni PAOLINI Mel Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere ConsigliereDott. Roberto PREDEN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BANCO DI SICILIA S.P.A., in persona del legale UFFICIO COPIE Richiesta copia studio rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata dal Sig. IL SOLE MORE in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso 10 studio per diritti L. 6900 ENNIO RUSSO, rappresentata e difesa dell'avvocato dall'avvocato GIOVANNI CARATOZZOLO, giusta procura CANCELLERIA speciale del Notaio dott. Ugo Serio, depositata in 2001 data 2 giugno 1997, in atti;
ricorrente111 -1-
contro
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.NE TRIONFALE 77, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GUGLIOTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FORGANNI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente e sul 2° ricorso n° 06628/97 proposto da: I.R.F.I.S. in persona del legale S.P.A., rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio ENNIO RUSSO, rappresentata e difesa dell'avvocato dall'avvocato GIOVANNI CARATOZZOLO, giusta procura speciale del Notaio dott. Oreste Morello, depositata in data 2 giugno 1997, in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.NE TRIONFALE 77, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GUGLIOTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FORGANNI, giusta delega -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Messina, con atto del 6 novembre 1989, citò dinanzi al tribunale del capoluogo peloritano l'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele II ed il Banco di Sicilia chiedendo la condanna di ciascuna delle menzionate controparti a pagargli la somma di £.125.000.000 che asserì dovutagli a titolo di 3 "quote consorziali" stabilite con delibere del proprio comitato direttivo per gli anni 1985, 1986, 1987 e 1988, nonché l'ulteriore contributo integrativo di £.20.000.000, deliberato dal predetto comitato il 4 novembre 1985: per suffragare le domande, dedusse di essere stato costituito con decreto del 13 maggio 1962 ex art. 21 L. 29.VII.1957 n.654 e di essere stato assoggettato, in seguito, alla disciplina prevista dalla L. Reg. Sicilia 4.1.1984 n. 1, di essere sottoposto alla vigilanza dell'Assessore regionale per l'industria, e di essere dotato, a mente ! dell'art. 14 del testo normativo da ultimo citato, di uno "statuto tipo" contemplante "la competenza del comitato direttivo a determinare i contributi 3 annuali a carico degli enti consorziati tipologia";differenziati in base alla loro lamentò, quindi, che gli enti convenuti, ad onta del fatto che, in base alla citata legge regionale, risultassero suoi partecipanti, avevano rifiutato - di pagare i contributi revocati in discussione. Il tribunale, con sentenza del 3 aprile 1995, resa nel contraddittorio e nella resistenza dell'Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia, della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele II e del Banco di Sicilia, accolse le pretese attoree e condannò i convenuti a pagare al consorzio istante le somme dalla stesso rivendicate. dell'Istituto regionale Sui distinti gravami per il finanziamento delle industrie in Sicilia, del Banco di Sicilia e della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele II, la Corte d'appello di Messina, con sentenza data, nel contraddittorio del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Messina, il 25 gennaio 1997, disattese, previa riunione le impugnazioni, F confermò la pronuncia del primo giudice. La corte distrettuale, per quanto può interessare, a mente dell'art. 142 disp. Att. 4 Cod. proc. civ., nel presente momento del giudizio di legittimità, dopo aver evidenziato la ricorrenza degli estremi per ritenere incontestabilmente spettante agli enti appellanti la veste di partecipanti al consorzio appellato, motivò la decisione considerando, in buona sostanza, che i dibattuti oneri contributivi scaturivano dalla "specifica qualità di membri del consorzio" competente agli obbligati, ed erano disciplinati dallo statuto consortile sulla scorta dei criteri fissati dalla ripetuta L.R. n.
1. del 1984; soggiungendo, poi, al riguardo, che "ove....più che il potere discrezionale attribuito dallo Statuto al comitato direttivo del Consorzio, dovesse censurarsi lo scorretto esercizio del potere stesso, dovuto ad eventuali errori ed abusi nella liquidazione dei contributi, una tale domanda, a posizioni di interesse ricollegandosi avrebbe dovuto essere "ritenuta legittimo", sottratta alla competenza del giudice ordinario cognizione del giudice devoluta alla amministrativo". ta Banco di Sicilia, s.p.a. la Istituto regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia s.p.a. e la Sicilcassa s.p.a., succeduti 5 agli appellanti summenzionati, ricorrono separatamente, con articolati motivi, per la cassazione della surrichiamata sentenza di secondo grado, per quanto dedotto, non notificata ai fini di cui all'art. 285 cod. proc. civ.. Il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Messina resiste ai ricorsi con distinti controricorsi, tutti del 26 giugno 1997. La prima Sezione civile di questa Corte Suprema, cui i ricorsi erano stati in un primo tempo assegnati, con ordinanza n.729 del 10 agosto 2000, dopo aver sancito la relativa riunione, ha posto in risalto che con il secondo motivo del ricorso proposto dalla Banco di Sicilia s.p.a. la 어 riprodotta statuizione risultante dalladianzi sentenza di merito contestata viene censurata con doglianze intese a denunciare che, siccome "le disposizioni normative della legge regionale n.1/84 disciplinanti i contributi consortili (artt. 4/b e 10/d), lasciando agli statuti dei singoli enti, e, concretamente, alle decisioni dei rispettivi comitati direttivi la determinazione dell'entità F dei contributi individualmente a carico dei consorziati, si pongono in contrasto con lo art. 23 Cost., perché non contengono alcuna indicazione dei 6 criteri per stabilire l'incidenza dei contributi stessi in proporzione allo specifico interesse dell'ente consorziato e, quindi, per delimitare la discrezionalità dell'organo impositore affinchè non sconfini nell'arbitrio", "contrariamente a quanto affermato dalla corte d'appello, l'esame della congruità del contributo richiesto deve necessariamente rientrare nel sindacato del giudice ordinario, in quanto implica la risoluzione di questioni coinvolgenti diritti soggettivi di natura patrimoniale", ed ancora che poiché "la condanna al pagamento dei contributi non può prescindere dal positivo controllo della legittimità dei contributi stessi", è da ritenere essere "la tesi della corte d'appello affetta da contraddittorietà allorchè afferma, da un lato, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a verificare la congruità contributi e, d'altro lato, la sussistenzadei della giurisdizione dello stesso giudice а pronunciare condanna al pagamento dei medesimi contributi". Sulla scorta del rilievo in argomento la suddetta prima Seziona ha Osservato che "tale censura, che pone in discussione il fondamento stesso della pronuncia di condanna, investe espressamente il riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, delcontestando l'attribuzione a quest'ultimo sindacato di congruità dei contributi e sostenendo, attraverso l'eccepita illegittimità costituzionale della legge regionale, la necessità della هد verificabili dal giudice fissazione di criteri idonei a determinare l'entità dei ordinario contributi а carico del singolo ente consorziato, in proporzione all'interesse dello stesso all'attività del consorzio", ed ha rimesso, quindi, gli atti al Primo Presidente per la valutazione dell'opportunità di assegnare i ricorsi alle Sezioni unite, competenti a deliberare la rilevata questione di giurisdizione. Il giudizio, conseguentemente, è stato rimesso in questa sede per la pronuncia sulla giurisdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) La BANCO DI SICILIA s.p.a., con il secondo mezzo del suo ricorso, deduce evidenziarsi nell'impugnata sentenza della Corte d'appello di Messina "violazione e falsa applicazione dell'art. 23 Cost., nonché violazione dell'art. 112 c.p.C., nonché, sotto il medesimo profilo, omessa, errata 8 ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia": più specificamente, facendo presente che il giudice del merito avrebbe esaminato "semplicisticamente e frettolosamente" la questione, da essa ricorrente sollevata, dell'incostituzionalità degli artt. 4, lett. b), e d), L. Reg. Sicilia 4.1.1984 n.1, 10, lett. rispettivamente, che "i mezzi finanziari recanti, dei consorzi (per le aree di sviluppo industriale) sono costituiti dai contributi versati dagli altri enti ed organismi consorziati nella misura determinata dagli statuti, e che "il comitato direttivo (di ogni consorzio) determina le quote 0 0 7 annuali di contributo a carico degli enti consorziati, fissando anche misure differenziate per tipo di ente", lamenta l'erroneità della soluzione data dal giudice anzidetto alla questione considerata con l'affermazione della costituzionalità della normativa, e sostiene che tale questione, in contrasto con quanto ritenuto nella pronuncia censurata, avrebbe dovuto, dovrebbe essere dichiarata non manifestamente infondata e rimessa alla delibazione della Corte costituzionale, implicando la normativa discussa attribuzione ai consorzi di un potere impositivo 9 sottratto alla riserva di legge prevista dall'art. Costituzione, e destinato ad essere23 della esercitato, per effetto della mancata predisposizione di criteri finalizzati а disciplinare la relativa esplicazione, nei confronti di soggetti impossibilitati ad evitare una arbitraria imposizione, nella, pretesa, obbligatorietà della loro partecipazione alla compagine consortile. La società summenzionata denuncia, quindi, rivelarsi non condivisibile la declaratoria della corte distrettuale secondo la quale ogni sua eventuale istanza intesa a censurare uno scorretto esercizio del cennato potere impositivo da parte del consorzio controricorrente, ricollegandosi а posizioni di interesse legittimo, deve essere ritenuta esorbitante dalla giurisdizione del giudice ordinario e devoluta alla cognizione del giudice amministrativo: assume, al riguardo, non essere mai stato posto un problema di congruità dei discussi contributi, essendo stata fatta, invece, questione circa la mancanza di criteri e canoni per la determinazione dei medesimi;
soggiunge che, comunque, anche la problematica relativa alla congruità dei ridetti contributi, coinvolgente, a 10 suo dire, posizioni di diritto soggettivo, dovrebbe nell'a bito della giurisdizione essere ricondotta del giudice ordinario. La ricorrente, ancora, sostiene essere nel fatto ravvisabile la incongruità delle dibattute liquidazioni dei contributi di cui è causa per non risultare individuabili i criteri con i quali questi sono stati concretamente determinati. La BANCO DI SICILIA s.p.a., di poi, con il quarto mezzo del suo ricorso, prospetta essere riscontrabili nella sentenza impugnata 'ancora sotto un distinto profilo, violazione e falsa о с Р applicazione della legge regionale 1/84, nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. ed errata ed in su un punto essenziale motivazione parte omessa della controversia, sostenendo che la corte d'appello non avrebbe rilevato l'esistenza di una illegittimità delle disposizioni dello statuto del consorzio controricorrente contemplanti affidamento al comitato direttivo di tale ente del compito di determinare i contributi a carico dei consorziati, illegittimità da correlarsi al fatto che dette disposizioni in contrasto con le prescrizioni della legge regionale citata, non conterrebbero uno specifico criterio determinativo della misura dei 11 le regole per laridetti contributi, né determinazione della relativa entità, 0, comunque, detterebbe al riguardo una disciplina divergente da quella desumibile dalla normazione legislativa. La ISTITUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDUSTRIE IN SICILIA s.p.a. e la SICILCASSA s.p.a., alla loro volta, con il terzo mezzo dei ricorsi, assumono risaltare nella rispettivi sentenza contestata "violazione e falsa applicazione della L.R. 1/84, nonché errata ed in parte omessa motivazione su un punto essenziale della controversia", articolando doglianze di portata e contenuti identici a quelli delle censure sviluppate nel quarto motivo del ricorso dell'altra sunnominata ricorrente. 2)-I1 Consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Messina, con i prodotti controricorsi, replica agli assunti come allegando che "la sopra ex adverso prospettati questione inerente ad una presunta illegittimità costituzionale di alcuni articoli della L.R. n.1/84", comunque, a suo dire, ritenuta esattamente infondata dal giudice del merito, in quanto "attinente alla concreta determinazione della singoli misura del contributo richiesto ai 12 consorziati" andrebbe dichiarata "definitivamente preclusa", perché "ogni valutazione" al riguardo e "in ordine agli atti amministrativi emessi dagli organi del consorzio (nella specie, delibere del comitato direttivo volte alla determinazione dell'ammontare del contributo dei consorziati) avrebbe dovuto essere devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo". 3) In funzione della pronuncia sulla questione di giurisdizione, soccorrono le seguenti osservazioni. A) - Il consorzio per l'area di sviluppo industriale della Provincia di Messina, controricorrente, al pari di tutti gli altri enti consimili ricadenti sotto la disciplina della L. della Regione Sicilia 4.1.1984 n. 1, è un ente pubblico economico (cfr., in merito, Cass. SS.UU. civ., sent. n.733 del 26.1.1994, id., sent. n.6628 dell'8.VII.1998). B) I contributi dovuti a detto consorzio dai suoi partecipanti, consequenzialmente, integrano prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica, riducibili nella categoria generale dei tributi (cfr., sul tema, per riferimenti, Cass. SS.UU. civ., sent. n.1137 del 26.X.2000, espressione più 13 recente di un orientamento giurisprudenziale consolidato in ordine alla qualificazione dei contributi spettanti ai consorzi di bonifica). C)-Stando così le cose, è da dire che, ai fini giurisdizione fra giudice del riparto della amministrativo in relazione ordinario e giudice concernenti i contributi alle controversie considerati, devono ritenersi comprese nella giurisdizione del primo di detti giudici le vertenze nelle quali venga in discussione l'esistenza del potere impositivo del consorzio sia sotto il profilo dell'investitura dell'ente impositore, sia per quanto inerisce all'inclusione del soggetto nei cui confronti viene fatto valere fra quelli tenuti alla richiesta contribuzione, vertenze della tutela del dibattendosi in tali diritto soggettivo del contribuente a non essere sottoposto a prestazioni patrimoniali al di fuori dalla legge;
che, viceversa,dei casi previsti ricadono nella giurisdizione, anche di merito, del giudice amministrativo le controversie nelle quali si dibatta della correttezza dell'esercizio del potere impositivo da parte dell'ente titolare dello stesso e si denunci aver dato luogo il relativo espletamento ad errori ed abusi nella 14 concreta del quantum delle determinazione prestazioni contestate, ricollegandosi, in tal caso, le discusse ragioni a posizioni di interesse legittimo (cfr., in proposito, ex aliis, Cass. SS.UU. civ., sent. n.4920 del 15.V.1998, id., sent. n.6628 del 1998, prec.cit., id., sent. n. 496 del 22.VII.1999, id., sent. n.1137 del 2000, cit.). D) -Alla stregua del principio testè enunciato, dal quale non vi è ragione di discostarsi, nella presente controversia, da ritenere, innanzi tutto, che, giusta quanto statuito al riguardo Cool dalla corte d'appello, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario con riferimento س و al profilo della causa concernente le deduzioni con د le quali le attuali ricorrenti, per resistere alle avverse pretese di pagamento dei discussi contributi consortili, hanno contestato l'esistenza in capo all'ente ricorrente del potere impositivo dallo stesso esercitato, e ciò anche in ragione della addotta incostituzionalità delle norme legislative, di cui alla L.R. Sicilia 4.1.1984 n.1, attributive a detto ente del ripetuto potere, nonché la propria, persistente, appartenenza al novero dei soggetti consorziati, tenuti alle prestazioni patrimoniali considerate. 15 In applicazione, peraltro, del principio generale di cui all'art. 5 L. 20.III.1865 n.2248 all. E (per il quale le autorità giudiziarie iapplicheranno gli atti amministrativi e regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi"), principio indiscutibilmente operante in ogni campo del contenzioso tributario specificamente trasposto e(ed in questo, anzi, ribadito, prima dall'art. 16, comma 4, d.p.r. 26.X.1972 n.636, e, poi, dall'art. comma 5, d.lgs. 31.XII.1992 n.546), va ravvisata la giurisdizione del giudice ordinario anche per ciò che concerne le questioni correlate alla prospettazione della illegittimità, violazione di legge, e perrispettivamente, per violazione di legge ed eccesso di potere, delle disposizioni dello statuto dell'ente controricorrente e degli atti amministrativi generali via via adottati dal comitato direttivo di tale ente in funzione della determinazione dei contributi in argomento, in quanto tali questioni ad ottenere la disapplicazionerisultino intese dello statuto e degli atti cennati in relazione all'oggetto ed ai rapporti dedotti in giudizio. Viceversa, con riferimento all'enunciazione di 16 cui sub C), va ritenuta devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione di ogni eventuale, istanza volta ad ottenere la ovvero l'invalidazione,declaratoria della nullità totale parziale, dello statuito e degli atti generali in discorso in relazione ad errori ed commessi nella relativa abusi riscontrabili emanazione. E)-In definitiva, l'esaminata vertenza va dichiarata compresa nella giurisdizione del giudice ordinario nei termini e con le precisazioni di cui alle lettere precedenti. F) -Tutte le altre questioni prospettate, ivi comprese quelle implicanti la س verifica della ع و د illegittimità fondatezza della denuncia della costituzionale degli artt. 4, lett. b) 10, e lett.d), L Regione Sicilia 4.1.1984 n.1, ed attinenti alle richieste di disapplicazione dello statuto e degli atti dell'ente ricorrente di cui sud D), afferendo, non alla giurisdizione ma, al merito della controversia ed all'accertamento dell'ortodossia e della correttezza della pronuncia resa dalla corte d'appello sulla bontà delle confliggenti ragioni delle parti, esulano dalla competenza di queste Sezioni unite, quale 17 www delimitata dall'art. 374, commi 1 e del codice di rito, e, perciò, a mente dell'art. 142 disp.att. cod. proc. civ., la relativa delibazione va rimessa alla Sezione quinta civile di questa Corte Suprema.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette gli atti per il prosieguo alla Sezione quinta civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di Черешка Робаний cassazione, il 9 marzo 2001. IL PRESIDENTE IL RELATORE Andrakel егйсилон 1097 250.000 4561 100000 TOT 350000 Depositato in Cancelleria 806T Collaboratore di Cancellerle 24,00 6 Dremie 7 Roma, lì 9.LUG. 2001 4 0 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA 7 c Oll ie AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 GEN. 200rie 4 Registrato in data versate € 204,76 USCENTOQUATTRO 76 (auro p. Il Dirigente Area Serviz (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPO E T A R Responsabile Servizio A 0 0 (Dr. M. RACCICHIN 9 18 1