Sentenza 13 gennaio 2003
Massime • 1
In tema di richiesta di annullamento di dimissioni asseritamente estorte dal datore di lavoro con la minaccia di un collocamento in cassa integrazione, occorre distinguere l'ipotesi in cui sussistano le condizioni legali per tale collocamento (nel qual caso è astrattamente configurabile il vizio del consenso di cui all'art. 1438, cod. civ., - minaccia di far valere un diritto), dall'ipotesi in cui tali condizioni non sussistano (nel qual caso è astrattamente configurabile il vizio di cui all'art. 1435, cod. civ. - violenza morale consistente nella prospettazione di un male ingiusto); l'accertamento in ordine all'esistenza del diritto fatto valere, ovvero all'efficacia e all'idoneità della minaccia a coartare la volontà del soggetto passivo (nell'ipotesi di cui all'art. 1438, cod. civ.), così come l'apprezzamento in ordine alla "effettività" della violenza morale ed alla sua "serietà", ossia alla sua potenzialità di incidere, con efficienza causale concreta, sulla libertà di volizione di una persona normale (nell'ipotesi di cui all'art. 1435, cod. civ.), sono riservati al giudice di merito e sono incensurabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che ha rigettato la domanda di annullamento dell'atto di dimissioni, ritenendo che fosse insussistente il potere del datore di lavoro di collocare il dipendente in C.I.G.S., in quanto il piano di ristrutturazione dell'impresa non riguardava il settore al quale era assegnato il lavoratore, e che la prospettazione dell'illegittimo collocamento in C.I.G.S., nonostante la mera annullabilità, e quindi l'immediata efficacia del relativo atto, fosse, da sola, sufficiente ad integrare una minaccia di un male ingiusto di per sè, idonea a coartare la volontà del lavoratore).
Commentari • 2
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INDICE 1. PREMESSA 2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA 3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA 3.1 DEFINIZIONE DI SOCIO QUALIFICATO 3.2 DEFINIZIONE DI PARTI CORRELATE 3.3 FINANZIAMENTI RILEVANTI 3.3.1 FINANZIAMENTI EROGATI 3.3.2 CASISTICA 3.3.2.1 IL CASH POOLING 3.3.2.2 IL LEASING 3.3.3 FINANZIAMENTI ESCLUSI 3.3.4 FINANZIAMENTI GARANTITI 4. MODALITA DI APPLICAZIONE DELLA THIN CAPITALIZATION RULE 4.1 CONDIZIONE PREGIUDIZIALE DI ACCESSO 4.2 RAPPORTO DI INDEDUCIBILITA\' RIFERITO AI SINGOLI SOCI 4.2.1 CONSISTENZA MEDIA DEI FINANZIAMENTI 4.2.2 PATRIMONIO NETTO CONTABILE 4.3 DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI 5. DISPOSIZIONE TRANSITORIA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI ID, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE GLORIOSO 13, presso lo studio dell'avvocato LIVIO BUSSA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO IRACE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 15556/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 25/08/99 - R.G.N. 4898/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/02 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato BUSSA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7 febbraio 1997 GU AN propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Roma, aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità, inefficacia ed invalidità delle dimissioni che egli aveva presentato all'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA S.c.r.l. (A.N.S.A.) di cui era dipendente e ad ottenere la conseguente condanna di questa società alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonché la declaratoria dell'illegittimità della dequalificazione subita e la conseguente condanna al risarcimento, del danno. Con l'appello lo AN espose che il suo atto di dimissioni era invalido, poiché egli l'aveva sottoscritto in quanto era stato determinato dall'illegittimo comportamento del datore, che gli. Aveva ingiustamente prospettato il collocamento in C.I.G.S. (in tal modo viziando il suo consenso con una minaccia e conseguendo il vantaggio di prepensionare un lavoratore non in esubero); l'atto di dimissioni era nullo anche per l'illeicità della causa sottesa alla risoluzione del rapporto, per il suo mancato inserimento nel piano di riorganizzazione aziendale.
Il Pretore, poi, aveva erroneamente ritenuto che la transazione giudiziale. del 30 ottobre 1994 avente per oggetto solo i danni subiti al 19 febbraio 1992, coinvolgesse la dequalificazione nel suo complesso, ed i danni successivi.
Con sentenza del 25 agosto 1999 il Tribunale di Roma respinse l'appello. Afferma il Tribunale che la minaccia prevista dall'art. 1438 cod. civ. deve essere l'esercizio d'un effettivo diritto del soggetto attivo;
ove il diritto del soggetto attivo non sussista, è configurabile la diversa ipotesi della violenza morale (art. 1435 cod. civ.) la quale esige tuttavia la serietà della minaccia.
Nel caso in esame, poiché il piano di ristrutturazione (che prevedeva l'esubero di 81 unità del personale poligrafico: settore ben diverso da quello ove lo AN lavorava) era stato definito e circoscriveva il potere del datore, non solo il diritto del datore sussisteva, bensì "anche a voler ritenere che la dedotta minaccia sia stata profferita", il fatto sarebbe stato privo del potere intimidatorio che caratterizza la minaccia: non sarebbe stato idoneo, su un piano oggettivo, a limitare la libera determinazione "d'una persona normale" (indipendentemente dalle particolari condizioni e caratteristiche personali dello AN, valutate dal Pretore").
Poiché il pensionamento anticipato ("possibile per tutti i lavoratori") era indipendente dall'appartenenza agli esuberi (e pertanto al piano di riorganizzazione aziendale), era da escludersi anche la pretesa illiceità della causa.
Inoltre poiché nell'atto di conciliazione la somma offerta ed accettata riguardava il risarcimento del danno alla salute, anche futuro, con rinuncia alle altre domande (fra le quali lo stesso accertamento della dequalificazione), anche l'assunto del ricorrente, secondo cui la conciliazione sarebbe stata limitata ai soli danni subiti fino al 19 febbraio 1992, era infondato. Di ciò era riscontro il fatto che la conciliazione era intervenuta dopo la cessazione del rapporto di lavoro: fatto che induceva a ritenere che le parti avessero voluto chiudere ogni aspetto della controversia relativa alla dequalificazione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre GU AN, percorrendo le linee di tre motivi: l'AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA S.c.r.l. resiste al controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1438 cod. civ. e dell'art. 115 proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che l'atto di dimissioni era viziato da violenza morale, in quanto a. essendo egli dipendente amministrativo di un'agenzia di stampa, apparteneva al personale poligrafico. e l'A.N.S.A, aveva pertanto diritto di collocarlo in C.I.G.S.; d'altra parte, "l'art. 37 della legge n. 416 del 1981 consente il prepensionamento dei dipendenti minacciati da collocamento in C.I.G.S.; in tal modo, se egli versava nelle condizioni soggettive di essere prepensionato, a maggior ragione avrebbe potuto subire il collocamento forzoso in C.I.G.S." e pertanto il diritto (il cui esercizio era stato minacciato) sussisteva;
b. il Tribunale non aveva considerato l'ingiusto vantaggio (espulsione d'un lavoratore senza onere risarcitorio, ed a spese della collettività) che la società avrebbe tratto attraverso la minaccia;
c. il collocamento in C.I.G.S. in violazione dei criteri di scelta previsti dalla legge 23 luglio 1991 n. 223 non sarebbe stato nullo, bensì annullabile, e pertanto efficace, ed in tal modo idoneo a costituire la minaccia.
Per queste ragioni, il Tribunale avrebbe dovuto ammettere i mezzi di prova richiesti per accertare la violenza morale subita. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. l435 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che a. "come nel caso delle dimissioni estorte con la minaccia d'un licenziamento in condizioni di inesistenza del diritto al recesso datoriale (Cass. 17 dicembre 1986 n. 7647; Cass. 16 gennaio 1984 n. 368) devono essere annullate le dimissioni estorte con la minaccia d'un collocamento in C.I.G.S." b. il Tribunale avrebbe dovuto considerare, oltre alla generale posizione d'inferiorità del lavoratore nei confronti del suo datore, lo specifico atteggiamento vessatorio della Società nei suoi confronti, ed il fatto che egli, in un perdurante stato di inattività, aveva instaurato due controversie giudiziarie. I primi due motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati (e che si riferiscono alle due ipotesi normative previste dall'art. 1438 cod. civ. e dall'art. 1435 cod. civ.), sono infondati.
Alle dimissioni, costituite da atto unilaterale recettizio (Cass. 20 novembre 1990 n. 11179) con contenuto patrimoniale, sono applicabili, per l'art. 1324 cod. civ., le norme che disciplinano i contratti (e pertanto anche gli artt. 1435 e 1438 cod. civ.). Il vizio del consenso previsto dall'art. 1438 cod. civ. presuppone l'esistenza del diritto del soggetto attivo. Ed invero, la norma menziona espressamente il "diritto"; lo indica quale oggetto che si "fa valere" (si riferisce in tal modo ad un comportamento che ha per oggetto qualcosa che "vale")e prevede la finalità (esterna alla funzione normativa del diritto) di conseguire "vantaggi ingiusti" (e pertanto, non solo si riferisce a "vantaggi", i quali, in quanto tali, non sono un disvalore;
bensì ipotizza implicitamente che i vantaggi possano essere "giusti", conseguenza ipotizzabile solo in riferimento ad un diritto).
Diversa è la causa d'invalidità prevista dall'art. 1435 cod. civ. (quale specificazione dell'art. 1434 cod. civ.) la norma menziona la violenza (che è negazione del diritto), la quale è "esercitata" (non è "fatta valere": non ha per oggetto qualcosa che "vale"), ed assume rilievo per le conseguenze nella sfera del soggetto passivo, ossia per un "male ingiusto" (a differenza dell'ipotesi dell'art. 1438 cod. civ., ove assume rilievo per le conseguenze nella sfera del soggetto attivo, determinando un vantaggio ingiusto). Da questa differenza discende che, come il Tribunale ha esattamente affermato, la prospettazione dell'esercizio d'un diritto inesistente non rientra nello spazio dell'art. 1438 cod. civ., bensì nello spazio dell'art. 1435 cod. civ, (per questa conclusione, Cass. 20 gennaio 1999 n. 509). La violenza prevista da questa norma deve essere effettiva (non meramente supposta) e seria (avendo come parametro l'astratta figura d'una persona normale, deve incidere, con efficienza causale concreta, sulla libertà di volizione del soggetto passivo: Cass. 21 giugno 2000 n. 8430). L'apprezzamento del giudice di merito, sull'esistenza e sull'idoneità della minaccia a coartare la volontà del soggetto passivo si risolve in un giudizio di fatto, che, qualora sia adeguatamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 13 novembre 1996 n. 9946); egualmente è a dirsi in ordine all'accertamento del fatto che la minaccia di far valere il diritto sia diretta a conseguire vantaggi ingiusti (e plurimis, Cass. 3 giugno 1980 n. 3611). Non diversamente è a dirsi anche per l'accertamento in ordine all'esistenza del diritto fatto valere per conseguire ingiusti vantaggi: poiché anche l'effettiva esistenza del diritto (fatto valere dal datore) è parte integrante del fatto delineato dalla norma, l'accertamento dell'effettiva esistenza del diritto nella situazione in controversia è un giudizio di fatto che, adeguatamente motivato dal giudice di merito, è insindacabile in sede di legittimità.
Non diversamente, per la violenza morale: l'apprezzamento del giudice di merito sull'efficacia della violenza tendente a coartare la volontà, tenendo conto delle condizioni e circostanze previste dall'art. 1435 cod. civ. si risolve in un giudizio di fatto che, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 9 maggio 1972 n. 1402). Nel caso in esame, il Tribunale ha accertato ed adeguatamente motivato un fatto: attraverso il piano di ristrutturazione, il potere del datore (di collocare in C.I.G.S.) era circoscritto ad un settore (personale poligrafico) ben diverso da quello (settore amministrativo) ove lo AN lavorava.
Il giudicante esamina poi questo fatto con i distinti parametri delle norme in esame (l'art. 1438 cod. civ. e 1435 cod. civ.); ed esclude sia l'esistenza del diritto della società di avviare lo AN in C.G.I.S. (e pertanto la causa d'invalidità prevista dall'art. 1438 cod. civ.) e sia la serietà della (eventuale) minaccia (e pertanto la causa d'invalidità prevista dall'art. 1435 cod. civ.). La pretesa esistenza del diritto della società ad avviare in C.I.G.S. lo AN (secondo il quale, per il solo fatto di essere dipendente di un'agenzia di stampa, egli apparteneva al "personale poligrafico", e pertanto era coinvolto nel piano di ristrutturazione), affermata dal ricorrente, costituisce un assunto immotivato, con cui non si censura in alcun modo il motivato accertamento di fatto eseguito dal Tribunale in ordine all'inesistenza del diritto del datore.
Per mera esigenza di completezza è da aggiungere che la norma invocata dal ricorrente (la quale consentirebbe il prepensionamento dei dipendenti minacciati da collocamento in C.I.G.S.) è palesemente inconferente a dimostrare il preteso diritto della società:
seguendo la stessa ipotesi normativa del ricorrente, nei confronti della collocabilità in C.I.G.S. il prepensionamento sarebbe conseguenza e non causa giustificativa (come egli assume). In assenza. di questo diritto, il preteso vantaggio del datore, sul piano dell'art. 143 8 cod. civ., era irrilevante. Non diversamente è a dirsi per la "serietà" dell'eventuale minaccia. Le argomentazioni del ricorrente (relative all'efficacia d'un eventuale pur invalido atto della società, nonché alla generale posizione d'inferiorità del lavoratore, al preteso atteggiamento vessatorio nei suoi confronti. ed alla pendenza di due controversie giudiziarie) non censurano in alcun modo l'apprezzamento del Tribunale in ordine all'assenza d'una minaccia "seria", in grado di intimidire una persona normale;
ne' censurano la valutazione pretorile, che è parte integrante della sentenza impugnata.
In particolare, l'efficacia d'un atto non costituisce, di per sè sola, elemento idoneo ad integrare la serietà della minaccia, che con l'atto si intende esercitare: è solo il presupposto necessario affinché gli aspetti della prospettazione (quali il contenuto e le condizioni dell'atto e le circostanze in cui è posto in essere) possano assumere la potenzialità della minaccia (un atto assolutamente nullo non avrebbe alcuna potenzialità). Irrilevante è anche il richiamo a precedenti decisioni di questa Corte (Cass. 17 dicembre 1986 n. 7647; Cass. 16 gennaio 1984 n. 368) per dedurre dall'inesistenza del potere del datore bensì (ed in modo particolare) della serietà della minaccia (per completezza è da osservare che nella seconda delle invocate decisioni non si esamina l'ipotesi d'un diritto inesistente, bensì d'un diritto fatto valere per ottenere ingiusti vantaggi).
Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. nonché 1362 e segg., 1965, 1967, 2113 e 2697 cod. civ., il ricorrente sostiene che il Tribunale, affermando che lo AN con la conciliazione del 6 dicembre 1994 avrebbe rinunciato all'accertamento della dequalificazione, si era pronunciato su un'eccezione non proposta in primo grado, e tardivamente proposta in appello.
L'atto era poi inidoneo a provare l'esistenza d'un accordo in ordine alla rinuncia al risarcimento del danno causato dalla dequalificazione per il periodo successivo a quello espressamente riconosciuto: la conciliazione si riferiva esclusivamente ai danni lamentati fino al 19 febbraio 1992, e le clausole di stile erano inidonee ad estenderne l'efficacia.
La dequalificazione non era oggetto della precedente domanda (nella quale era intervenuta la transazione del 6 dicembre 1994): lo era solo quale presupposto del risarcimento del danno, e tuttavia solo per il periodo dedotto in quella controversia, e pertanto alla transazione intervenuta, era il danno per dequalificazione verificatosi dopo il 19 febbraio 1992.
Anche questo motivo è infondato. L'estensione dell'atto di conciliazione dalla parte resistente dedotto, ed in particolare il fatto che esso comprenda o non comprenda diritto oggetto dell'attuale controversia, non costituisce (pur impropria) eccezione: è parte integrante del diritto stesso: e pertanto di ciò che lo stesso ricorrente chiede di accertare.
L'indagine del giudice di merito in ordine all'oggetto, all'estensione ed ai limiti del predetto negozio è poi un apprezzamento di fatto, che, qualora, sia sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. 16 aprile 1980 n. 2483). Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che il negozio comprendesse anche l'eventuale danno posteriore al 19 febbraio 1982, fondando l'interpretazione su tre argomenti: il riferimento ad un "danno anche futuro", la rinuncia "a tutte le altre domande avanzate con il ricorso introduttivo" (fra le quali era l'accertamento della dequalificazione, presupposto della domanda di risarcimento del danno ivi proposta, e fondamento della pretesa avanzata nella diversa controversia), ed il fatto che l'atto (6 dicembre 1994) fosse successivo alla cessazione del rapporto.
Gli argomenti addotti dal ricorrente non censurano adeguatamente la motivazione e non pongono in discussione la logica della decisione. Il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in EURO 41,00 (quarantuno/00) oltre ad EURO 2.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2003