Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 324
CASS
Sentenza 13 gennaio 2003

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In tema di richiesta di annullamento di dimissioni asseritamente estorte dal datore di lavoro con la minaccia di un collocamento in cassa integrazione, occorre distinguere l'ipotesi in cui sussistano le condizioni legali per tale collocamento (nel qual caso è astrattamente configurabile il vizio del consenso di cui all'art. 1438, cod. civ., - minaccia di far valere un diritto), dall'ipotesi in cui tali condizioni non sussistano (nel qual caso è astrattamente configurabile il vizio di cui all'art. 1435, cod. civ. - violenza morale consistente nella prospettazione di un male ingiusto); l'accertamento in ordine all'esistenza del diritto fatto valere, ovvero all'efficacia e all'idoneità della minaccia a coartare la volontà del soggetto passivo (nell'ipotesi di cui all'art. 1438, cod. civ.), così come l'apprezzamento in ordine alla "effettività" della violenza morale ed alla sua "serietà", ossia alla sua potenzialità di incidere, con efficienza causale concreta, sulla libertà di volizione di una persona normale (nell'ipotesi di cui all'art. 1435, cod. civ.), sono riservati al giudice di merito e sono incensurabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che ha rigettato la domanda di annullamento dell'atto di dimissioni, ritenendo che fosse insussistente il potere del datore di lavoro di collocare il dipendente in C.I.G.S., in quanto il piano di ristrutturazione dell'impresa non riguardava il settore al quale era assegnato il lavoratore, e che la prospettazione dell'illegittimo collocamento in C.I.G.S., nonostante la mera annullabilità, e quindi l'immediata efficacia del relativo atto, fosse, da sola, sufficiente ad integrare una minaccia di un male ingiusto di per sè, idonea a coartare la volontà del lavoratore).

Commentari2

  • 1Vizio del consenso
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Marco Biasi Scheda sintetica Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto e, pertanto, allo stesso si applicano anche le disposizioni previste dal codice civile in materia di vizi del consenso. I vizi del consenso previsti in materia contrattuale sono l'errore, la violenza ed il dolo. Ogni contratto stipulato in presenza di uno di questi vizi può essere annullato su richiesta della parte il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo. Anche alle dimissioni (che costituiscono un atto unilaterale, e non un contratto) si applica la disciplina prevista dal codice civile in materia di vizi del consenso: in particolare, assumono …

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  • 2Circolare del 17/03/2005 n. 11 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 17 marzo 2005

    INDICE 1. PREMESSA 2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA 3. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA 3.1 DEFINIZIONE DI SOCIO QUALIFICATO 3.2 DEFINIZIONE DI PARTI CORRELATE 3.3 FINANZIAMENTI RILEVANTI 3.3.1 FINANZIAMENTI EROGATI 3.3.2 CASISTICA 3.3.2.1 IL CASH POOLING 3.3.2.2 IL LEASING 3.3.3 FINANZIAMENTI ESCLUSI 3.3.4 FINANZIAMENTI GARANTITI 4. MODALITA DI APPLICAZIONE DELLA THIN CAPITALIZATION RULE 4.1 CONDIZIONE PREGIUDIZIALE DI ACCESSO 4.2 RAPPORTO DI INDEDUCIBILITA\' RIFERITO AI SINGOLI SOCI 4.2.1 CONSISTENZA MEDIA DEI FINANZIAMENTI 4.2.2 PATRIMONIO NETTO CONTABILE 4.3 DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI 5. DISPOSIZIONE TRANSITORIA …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 324
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 324
Data del deposito : 13 gennaio 2003

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