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Sentenza 10 febbraio 2023
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2023, n. 5768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5768 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FU GE LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/08/2022 del TRIB. LIBERTA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
lette/sentite !e conclusioni dei PG MARIA FRANCESCA LOY ee 211" t:224.1" i WiAAA,,,,: q «,2 0-IAP o il difensore it 7-0 1/422-é CLA-7 --7 Penale Sent. Sez. 5 Num. 5768 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 19/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 19 agosto 2022 dal Tribunale del riesame di Ancona, che ha confermato l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata applicativa dell'obbligo di dimora nei confronti di NG LE FU - gravemente indiziato di furto pluriaggravato all'interno di una gioielleria, avvenuto il 23 aprile 2021 ad opera di almeno cinque soggetti (tra cui CO e GE SE) che, giunti sul posto con un veicolo Volvo C 70, avevano frantumato il vetro antisfondamento dell'esercizio. Il ruolo dell'indagato è stato delineato come colui che aveva la disponibilità dei veicoli utilizzati dal commando — oltre la Volvo, un furgone Ford Transit tg. CD526RL — e che, qualche giorno prima, si era recato con un pretesto presso la gioielleria per effettuare un sopralluogo prodromico alla realizzazione del furto. 2. Contro l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha sviluppato un motivo unico, in cui ha convogliato doglianze di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione quanto al profilo indiziario e di manifesta illogicità in ordine alle esigenze cautelari. Tra le censure immotivatamente superate dal Tribunale del riesame vi è innanzitutto quella concernente l'erronea formulazione del capo di imputazione, perché FU non aveva partecipato alla fase ideativa ed organizzativa dei furto, a differenza di quanto si legge nel capo di imputazione. Quanto alla rilevanza della riferibilità a FU della disponibilità del Ford Transit — da lui rivenduto il 10 settembre 2021 — il ricorso sostiene che, se effettivamente l'indagato fosse stato coinvolto nel furto, avrebbe denunziato falsamente il furto del veicolo piuttosto che rivenderlo;
sicchè deve inferirsi la mancanza di consapevolezza dell'indagato in ordine all'utilizzo del veicolo da parte di altri. A discarico del ricorrente, vi è poi il fatto che, durante tutte le operazioni di intercettazione, non è emersa alcuna conversazione tra FU e i presunti complici SE né la prova della percezione di un profitto da parte del ricorrente. L'unica conversazione in cui si fa il nome del ricorrente è quella avvenuta tra SE con un soggetto rimasto sconosciuto. Inoltre l'utilizzo, da parte dei SE, dei documenti di FU per intestargli i mezzi non si spiegherebbe laddove vi fosse stata un'intesa criminosa tra i tre, in quanto, in tal caso, sarebbe stato molto più semplice recarsi 2 personalmente presso le agenzie (così come il prevenuto aveva fatto per la vendita del Ford Transit). In realtà l'utilizzo dei documenti di FU da parte dei SE — che il ricorso sostiene essere avvenuto senza che l'indagato lo sapesse — era legata ad un risparmio fiscale essendo egli titolare di partita I.V.A. per la vendita di auto usate. Le dichiarazioni di CE AI - parimenti poste a riscontro dell'impianto probatorio - non sono state rinvenute agli atti, con grave pregiudizio del diritto di difesa, e comunque il Collegio della cautela non ha fornito una risposta soddisfacente circa il tema della chiusura della gioielleria nel periodo 15 marzo-26 aprile 2021, risultando improbabile che, con i controlli in atto in quel periodo a causa dell'emergenza Covid, l'esercizio potesse essere aperto. Sul versante delle esigenze cauteiari, quanto al comportamento processuale dell'indagato — ritenuto dal Tribunale non significativo di una rivisitazione critica del proprio operato — il ricorso sottolinea che egli è stato l'unico che non si è avvalso della facoltà di non rispondere, protestando la propria innocenza ed ha spiegato tutte le impugnative previste dalla legge. Inoltre la difesa ha fatto rilevare come la misura cautelare applicata, identica a quella dei coindagati pregiudicati, fosse sproporzionata, considerate anche la chiusura della partita I.V.A. e la produzione delle buste paga dal settembre 2021 al maggio 2022. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. I motivi sono aspecifici, non confrontandosi adeguatamente né con la complessiva ricostruzione della vicenda emergente dall'analisi dei fatti né con i singoli segmenti indiziari che hanno contribuito a darvi corpo, puntualmente passati in rassegna nell'ordinanza impugnata. Invero, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (v. Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013, Sanmarco, Rv. 255568 - 01). In proposito, è necessario altresì rammentare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.. Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Indi, ove il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo dei provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438). Nel caso in esame, l'apparato argomentativo - di cui si è dato un primo saggio nella premessa del 'ritenuto in fatto' - è caratterizzato da congruenza e coordinazione logica, collegando, esso, con particolare riferimento ai capi di imputazione per i quali il Tribunale del riesame ha ritenuto di confermare l'ordinanza genetica, gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, evidenziando altresì le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione criminosa) sottese all'applicazione della misura dell'obbligo dì dimora. Come meglio si dirà nel prosieguo, con riferimento all'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dei singoli rilievi prospettati del ricorrente, non risultando "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato un deficit argomentativo, e restando estranea alla valutazione di questa Corte la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761), l'impugnato provvedimento rimane qui non sindacabile. 1.1. Quanto al versante indiziario, il ricorso, fatto di osservazioni sparse e frammentarie, finisce per non contrastare il complesso del ragionamento indiziario svolto dal Tribunale del riesame che, dalla disponibilità effettiva dei veicoli in capo al ricorrente, dall'intercettazione della conversazione in cui il medesimo veniva nominato dai complici e dalla partecipazione al sopralluogo prodromico al furto, ha tratto gli elementi indiziari gravi per confermare l'ordinanza genetica. 4 Fermo restando che sia l'autovettura Volvo che il Ford Transit, impiegati per il furto, risultavano essere stati intestati a Fuggìano, il ricorrente tenta di demolire la rilevanza di tale dato facendo riferimento, da una parte, alla sua inconsapevolezza circa l'intestazione dei veicoli, ma, dall'altra, finendo per ammettere che quella del Ford Transit non fosse fittizia, dal momento che tale veicolo, dagli accertamenti eseguiti, risultava essere stato oggetto di atto di alienazione anche materialmente posto in essere da FU (come riferito dalla titolare dell'agenzia di pratiche auto), circostanza correttamente ritenuta dal tribunale di conferma della piattaforma indiziarla che vede peraltro coinvolto l'indagato non solo in quanto fornitore dei veicoli utilizzati, ma anche perché prese parte al sopralluogo effettuato presso la gioielleria qualche giorno prima del furto;
laddove gli argomenti indicati al riguardo a confutazione del costrutto di merito si risolvono in mere congetture non dotate neppure di stringente assunto logico-ricostruttivo. Peraltro che FU fosse un soggetto in collegamento con i SE è dimostrato — si legge nell'ordinanza impugnata — dalla captazione della conversazione di CO SE in cui si annunzia ad un soggetto non identificato l'arrivo di FU;
trattasi all'evidenza di importante dato indiziario su cui nel ricorso non c'è confronto, che attesta come l'indagato non fosse un soggetto avulso da rapporti con i SE, le cui generalità fossero state solo strumentalizzate per acquistare veicoli. Come non c'è confronto con l'argomentazione del Collegio della cautela che, in risposta ad una doglianza sviluppata in sede di riesame, aveva indicato quale fosse il periodo, provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri alla mano, di chiusura degli esercizi commerciali nella Regione Marche, aspetto del tutto ignorato dal ricorrente, che ha concentrato le proprie doglianze sull'altra ratio decidench, vale a dire quella di non ritenere comunque certa la chiusura in virtù della possibilità che il gioielliere avesse contravvenuto alle disposizioni anticontagio emanate. Il ricorso appare altresì aspecifico quando ribadisce la censura circa la non reperibilità del verbale di sommarie informazioni testimoniali della commessa della gioielleria che aveva riconosciuto FU come colui che aveva effettuato un sopralluogo sul posto qualche giorno prima del furto, verbale la cui collocazione in allegato all'informativa finale è stata chiarita dal Tribunale del riesame. 2. In ordine alle esigenze cautelari, il ricorso è manifestamente infondato e aspecifico quando affronta la risposta del Tribunale della cautela in ordine al pericolo di recidiva, reputato razionalmente sussistente a prescindere dalla dismissione della partita IVA. — ben potendo il ricorrente continuare comunque a prestarsi alle intestazioni fittizie — e tenuto conto della disinvoltura 5 manifestata nel compiere il sopralluogo;
nel resto il motivo sul punto è affetto anche da genericità. Quanto, infine, al rilievo comparativo rispetto alla posizione dei correi, è solo il caso di osservare che la valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare va fatta in relazione alla sua posizione, a prescindere dalla pretesa necessità di una proporzionalità della cautela rispetto ai complici pregiudicati. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022.
lette/sentite !e conclusioni dei PG MARIA FRANCESCA LOY ee 211" t:224.1" i WiAAA,,,,: q «,2 0-IAP o il difensore it 7-0 1/422-é CLA-7 --7 Penale Sent. Sez. 5 Num. 5768 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 19/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 19 agosto 2022 dal Tribunale del riesame di Ancona, che ha confermato l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata applicativa dell'obbligo di dimora nei confronti di NG LE FU - gravemente indiziato di furto pluriaggravato all'interno di una gioielleria, avvenuto il 23 aprile 2021 ad opera di almeno cinque soggetti (tra cui CO e GE SE) che, giunti sul posto con un veicolo Volvo C 70, avevano frantumato il vetro antisfondamento dell'esercizio. Il ruolo dell'indagato è stato delineato come colui che aveva la disponibilità dei veicoli utilizzati dal commando — oltre la Volvo, un furgone Ford Transit tg. CD526RL — e che, qualche giorno prima, si era recato con un pretesto presso la gioielleria per effettuare un sopralluogo prodromico alla realizzazione del furto. 2. Contro l'ordinanza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'indagato a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha sviluppato un motivo unico, in cui ha convogliato doglianze di mancanza e di manifesta illogicità della motivazione quanto al profilo indiziario e di manifesta illogicità in ordine alle esigenze cautelari. Tra le censure immotivatamente superate dal Tribunale del riesame vi è innanzitutto quella concernente l'erronea formulazione del capo di imputazione, perché FU non aveva partecipato alla fase ideativa ed organizzativa dei furto, a differenza di quanto si legge nel capo di imputazione. Quanto alla rilevanza della riferibilità a FU della disponibilità del Ford Transit — da lui rivenduto il 10 settembre 2021 — il ricorso sostiene che, se effettivamente l'indagato fosse stato coinvolto nel furto, avrebbe denunziato falsamente il furto del veicolo piuttosto che rivenderlo;
sicchè deve inferirsi la mancanza di consapevolezza dell'indagato in ordine all'utilizzo del veicolo da parte di altri. A discarico del ricorrente, vi è poi il fatto che, durante tutte le operazioni di intercettazione, non è emersa alcuna conversazione tra FU e i presunti complici SE né la prova della percezione di un profitto da parte del ricorrente. L'unica conversazione in cui si fa il nome del ricorrente è quella avvenuta tra SE con un soggetto rimasto sconosciuto. Inoltre l'utilizzo, da parte dei SE, dei documenti di FU per intestargli i mezzi non si spiegherebbe laddove vi fosse stata un'intesa criminosa tra i tre, in quanto, in tal caso, sarebbe stato molto più semplice recarsi 2 personalmente presso le agenzie (così come il prevenuto aveva fatto per la vendita del Ford Transit). In realtà l'utilizzo dei documenti di FU da parte dei SE — che il ricorso sostiene essere avvenuto senza che l'indagato lo sapesse — era legata ad un risparmio fiscale essendo egli titolare di partita I.V.A. per la vendita di auto usate. Le dichiarazioni di CE AI - parimenti poste a riscontro dell'impianto probatorio - non sono state rinvenute agli atti, con grave pregiudizio del diritto di difesa, e comunque il Collegio della cautela non ha fornito una risposta soddisfacente circa il tema della chiusura della gioielleria nel periodo 15 marzo-26 aprile 2021, risultando improbabile che, con i controlli in atto in quel periodo a causa dell'emergenza Covid, l'esercizio potesse essere aperto. Sul versante delle esigenze cauteiari, quanto al comportamento processuale dell'indagato — ritenuto dal Tribunale non significativo di una rivisitazione critica del proprio operato — il ricorso sottolinea che egli è stato l'unico che non si è avvalso della facoltà di non rispondere, protestando la propria innocenza ed ha spiegato tutte le impugnative previste dalla legge. Inoltre la difesa ha fatto rilevare come la misura cautelare applicata, identica a quella dei coindagati pregiudicati, fosse sproporzionata, considerate anche la chiusura della partita I.V.A. e la produzione delle buste paga dal settembre 2021 al maggio 2022. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore ha insistito nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. I motivi sono aspecifici, non confrontandosi adeguatamente né con la complessiva ricostruzione della vicenda emergente dall'analisi dei fatti né con i singoli segmenti indiziari che hanno contribuito a darvi corpo, puntualmente passati in rassegna nell'ordinanza impugnata. Invero, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (v. Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013, Sanmarco, Rv. 255568 - 01). In proposito, è necessario altresì rammentare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce delle modifiche al testo dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen.. Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame, poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Indi, ove il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato, e non presenti illogicità evidenti, per la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo dei provvedimento medesimo, lo stesso non si espone a censura alcuna (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438). Nel caso in esame, l'apparato argomentativo - di cui si è dato un primo saggio nella premessa del 'ritenuto in fatto' - è caratterizzato da congruenza e coordinazione logica, collegando, esso, con particolare riferimento ai capi di imputazione per i quali il Tribunale del riesame ha ritenuto di confermare l'ordinanza genetica, gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, evidenziando altresì le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione criminosa) sottese all'applicazione della misura dell'obbligo dì dimora. Come meglio si dirà nel prosieguo, con riferimento all'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dei singoli rilievi prospettati del ricorrente, non risultando "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato un deficit argomentativo, e restando estranea alla valutazione di questa Corte la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1 n. 1700 del 20.03.1998, Barbaro, Rv. 210566; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Rv. 251761), l'impugnato provvedimento rimane qui non sindacabile. 1.1. Quanto al versante indiziario, il ricorso, fatto di osservazioni sparse e frammentarie, finisce per non contrastare il complesso del ragionamento indiziario svolto dal Tribunale del riesame che, dalla disponibilità effettiva dei veicoli in capo al ricorrente, dall'intercettazione della conversazione in cui il medesimo veniva nominato dai complici e dalla partecipazione al sopralluogo prodromico al furto, ha tratto gli elementi indiziari gravi per confermare l'ordinanza genetica. 4 Fermo restando che sia l'autovettura Volvo che il Ford Transit, impiegati per il furto, risultavano essere stati intestati a Fuggìano, il ricorrente tenta di demolire la rilevanza di tale dato facendo riferimento, da una parte, alla sua inconsapevolezza circa l'intestazione dei veicoli, ma, dall'altra, finendo per ammettere che quella del Ford Transit non fosse fittizia, dal momento che tale veicolo, dagli accertamenti eseguiti, risultava essere stato oggetto di atto di alienazione anche materialmente posto in essere da FU (come riferito dalla titolare dell'agenzia di pratiche auto), circostanza correttamente ritenuta dal tribunale di conferma della piattaforma indiziarla che vede peraltro coinvolto l'indagato non solo in quanto fornitore dei veicoli utilizzati, ma anche perché prese parte al sopralluogo effettuato presso la gioielleria qualche giorno prima del furto;
laddove gli argomenti indicati al riguardo a confutazione del costrutto di merito si risolvono in mere congetture non dotate neppure di stringente assunto logico-ricostruttivo. Peraltro che FU fosse un soggetto in collegamento con i SE è dimostrato — si legge nell'ordinanza impugnata — dalla captazione della conversazione di CO SE in cui si annunzia ad un soggetto non identificato l'arrivo di FU;
trattasi all'evidenza di importante dato indiziario su cui nel ricorso non c'è confronto, che attesta come l'indagato non fosse un soggetto avulso da rapporti con i SE, le cui generalità fossero state solo strumentalizzate per acquistare veicoli. Come non c'è confronto con l'argomentazione del Collegio della cautela che, in risposta ad una doglianza sviluppata in sede di riesame, aveva indicato quale fosse il periodo, provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri alla mano, di chiusura degli esercizi commerciali nella Regione Marche, aspetto del tutto ignorato dal ricorrente, che ha concentrato le proprie doglianze sull'altra ratio decidench, vale a dire quella di non ritenere comunque certa la chiusura in virtù della possibilità che il gioielliere avesse contravvenuto alle disposizioni anticontagio emanate. Il ricorso appare altresì aspecifico quando ribadisce la censura circa la non reperibilità del verbale di sommarie informazioni testimoniali della commessa della gioielleria che aveva riconosciuto FU come colui che aveva effettuato un sopralluogo sul posto qualche giorno prima del furto, verbale la cui collocazione in allegato all'informativa finale è stata chiarita dal Tribunale del riesame. 2. In ordine alle esigenze cautelari, il ricorso è manifestamente infondato e aspecifico quando affronta la risposta del Tribunale della cautela in ordine al pericolo di recidiva, reputato razionalmente sussistente a prescindere dalla dismissione della partita IVA. — ben potendo il ricorrente continuare comunque a prestarsi alle intestazioni fittizie — e tenuto conto della disinvoltura 5 manifestata nel compiere il sopralluogo;
nel resto il motivo sul punto è affetto anche da genericità. Quanto, infine, al rilievo comparativo rispetto alla posizione dei correi, è solo il caso di osservare che la valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare va fatta in relazione alla sua posizione, a prescindere dalla pretesa necessità di una proporzionalità della cautela rispetto ai complici pregiudicati. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022.