Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, la valutazione concernente la particolare complessità del dibattimento attiene a tutte le concorrenti esigenze processuali, nonché ai carichi di lavoro e ai tempi occorrenti per l'approfondimento della posizione di ciascun imputato, per l'esame dei testi, per l'espletamento di particolari mezzi istruttori, in modo da accertare se nel caso di specie ricorra una situazione oggettiva tale da impedire la sollecita definizione del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2009, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 130
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 034407/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MO CO N. IL 16/08/1966;
avverso ORDINANZA del 24/06/2008 TRIB. LIBERTÀ di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Delehaye Enrico che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'appello, proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p., avverso il provvedimento con il quale la Corte di Assise di Appello aveva disposto la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nel corso del giudizio, propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di TI NI, accusato dell'omicidio aggravato di PA RT e di violazione della legge sulle armi e per questo condannato in primo grado alla pena di anni diciotto e mesi due di reclusione, chiedendone l'annullamento perché viziato, secondo prospettazione difensiva, da violazione di legge ed illogicità della motivazione. Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente la violazione dell'art. 304 c.p.p., comma 2, nonché difetto di motivazione sul punto, sul rilievo che nel caso di specie il giudice territoriale avrebbe posto come principio di diritto il presupposto che il requisito di cui all'espressione "particolarmente complessi" richiesto dalla norma, ricorra ogni qual volta, "per una serie di difficoltà", la sentenza non possa essere pronunciata tempestivamente, difficoltà poi nel concreto indicate nella pluralità degli omicidi contestati, ne loro contesto di tipo mafioso, nella necessità di approfondimenti probatori "di tale pregnanza da non poter essere liquidati in breve tempo o in poche battute".
Lamenta ancora il ricorrente che il processo in parola è pervenuto alla cancelleria della Corte distrettuale nell'ottobre del 2007, molto prima, pertanto, del termine di fase connesso a tale grado di giudizio in relazione alle misure cautelari, termine in scadenza ne marzo del 2009, di guisa che ben avrebbe potuto il giudice dell'appello considerare fin dall'inizio il quadro complessivo del processo ed assumere in quel tempo iniziale motivate determinazioni sull'organizzazione del processo. Censura, infine, l'impugnante la illegittimità della motivazione impugnata laddove giustifica la necessità della sospensione dei termine massimo custodiale richiamando "sopravvenienze imprevedibili", attesa la genericità del concetto utilizzato, ovvero il carico di lavoro dei giudicanti, dappoiché sconfessato tale argomento dalla giurisprudenza di legittimità.
La doglianza è infondata.
Giova in primo luogo ribadire che l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare disciplinata dall'art. 304 c.p.p., comma 2 può essere adottata in ogni momento dei giudizio, anche in una fase avanzata del dibattimento, ne' deve la relativa decisione dipendere necessariamente da fatti sopravvenuti ovvero imprevedibili, dappoiché il tenore letterale della norma richiede semplicemente la valutazione prognostica che la complessità del dibattimento possa determinare il superamento dei termini massimi di fase della detenzione cautelare (Cass., Sez. 6^, 11.3.2003, n. 18218, rv. 225343).
Rimane da delibare i termini concreti attraverso i quali fornire di sostanza giuridica la nozione codicistica di "dibattimento particolarmente complesso", dappoiché nella relativa questione di diritto si risolve la doglianza all'esame di questa Corte. Anche in questo sovviene una consolidata elaborazione interpretativa del giudice di legittimità, secondo la quale, ai fini della dedotta valutazione, occorre, da parte del giudice di merito, una disamina globale, una delibazione cioè di tutte le concorrenti esigenze processuali, congiunta a quella relativa ai carichi di lavoro ed ai tempi occorrenti per l'approfondimento della posizione di ciascun imputato, per l'escussione dei testi, per l'espletamento di particolari mezzi istruttori, di guisa che si possa di conseguenza accertare se nel caso specifico ricorra una situazione oggetti va tale da impedire la sollecita definizione del giudizio (Cass., Sez. 1^, 14.7.1994, n. 3570, rv. 199300; Cass., Sez. 1^, 203.2003, n. 19745, rv. 224232; Cass., Sez. 6^, 26. 10.2004, n. 10, rv. 230516). Nè estraneo all'ambito deliberativo ora indicato può ritenersi il carico di lavoro dell'organo giudicante e dei suoi singoli componenti - ancorché ragioni queste estrinseche al processo - ovvero, anche, l'imprevedibile sopravvenienza di ulteriore impegno lavorativo, dappoiché espressione, quest'ultima, non sempre e necessariamente di disfunzioni organizzative, bensì anche, e soprattutto, del fisiologico atteggiarsi del quadro di impegni processuali del magistrato e dei collegi giudicanti, connesso alla garanzia costituzionale del giudice precostituito per legge (in tali termini:
Cass, 11.6.1997, Di Giorgio;
Cass., Sez. 6^ 26. 10.2004, n. 10 cit.)). Nel caso di specie il giudice territoriale ha adeguatamente e correttamente motivato la decisione sottoposta a gravame di legittimità, dappoiché individuate, quali ragioni a sostegno di essa, il numero degli imputali e la gravità delle imputazioni, dati questi poi immediatamente collegati: alla mole imponente di carte processuali, alla molteplicità delle questioni prospettate dai difensori e P.M., al coinvolgimento istituzionale nell'esame giudiziale di magistrati impegnati nella celebrazione contestuale di altri processi analoghi.
Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2009