CASS
Sentenza 31 gennaio 2023
Sentenza 31 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/01/2023, n. 3980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3980 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2023 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA RZ MB, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/06/2022 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. IU HI, in sostituzione dell'avv. RO IU TE e l'avv. HI Alfonso, che ha concluso riportandosi ai motivi. ',C:i - i gr:11 r Penale Sent. Sez. 3 Num. 3980 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/06/2022, il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello ex art. 310 cod.proc.pen. proposto dal P.M. presso il Tribunale di Foggia avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale, con la quale era stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con l'applicazione cumulativa delle misure coercitive dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti di RZ MB- indagato del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 -, disponeva applicarsi nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RZ MB, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce la nullità dell'ordinanza per omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore, lamentando che l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare era stata redatta e firmata da entrambi i difensori di fiducia dello RZ, l'avv.to IU TE RO e l'avv. Alfonso HI;
il Tribunale del riesame non aveva notificato l'avviso di udienza per la trattazione dell'appello interposto dal P.M. anche al codifensore, avv. Alfonso HI, così determinando la nullità dell'intero procedimento. Con il secondo motivo deduce nullità dell'ordinanza per erronea applicazione delle norme relative alle esigenze cautelari e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari. Argomenta che il giudizio prognostico effettuato dal Giudice monocratico e che aveva determinato la sostituzione della misura custodiale in carcere era stato completo e fondato su una valutazione che aveva preso in considerazione ogni aspetto necessario e previsto dalle norme in tema di misure cautelari;
il tempo trascorso in condizione di restrizione carceraria era stato correttamente valorizzato nell'ottica dei concreti comportamenti tenuti dall'indagato, trai i quali rileva anche l'assenza di violazioni alle prescrizioni della misura;
anche la personalità dell'indagato era stata correttamente valutata come non dimostrativa dell'attualità del pericolo di reiterazione, in considerazione del fatto che le annotazioni del certificato penale erano datate nel tempo;
era, poi, infondata l'affermazione del Collegio cautelare che la rilevante quantità di stupefacente rinvenuta presupponeva la conoscenza diretta da parte dell'indagato di soggetti operanti nel mercato del narcotraffico;
infine, il Giudice monocratico aveva anche correttamente valutato la gravità del fatto contestato alla luce del provvedimento in materia di misure reali e, cioè, la restituzione alla figlia dell'indagato del denaro sequestrato, ritenuto inizialmente provento dell'attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti e, poi, lecito guadagno. 2 I Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata, deducendo che Tribunale del riesame non aveva notificato l'avviso di udienza per la trattazione dell'appello interposto dal P.M. l'ordinanza del Tribunale di Foggia - che aveva disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con l'applicazione cumulativa delle misure coercitive dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla P.G,- anche al codifensore dell'indagato, l' avv. Alfonso HI. Dall'esame degli atti processuali trasmessi a questa Corte, emerge che l'avviso di udienza per la trattazione dell'appello risulta notificato all'avv. IU TE RO, indicato quale unico difensore di fiducia e non vi è prova in atti dell'allegata nomina quale codifensore di fiducia dell'avv. Alfonso HI (al momento della proposizione dell'appello cautelare e della spedizione dell'avviso di udienza o in un momento precedente). Nè il ricorrente deduce in maniera specifica quando e in che forme la nomina del codifensore di fiducia era stata rilasciata dall'indagato e depositata dinanzi al giudice procedente, risultando la censura generica in ordine al fatto dal quale discenderebbe la dedotta nullità. Va ricordato che la nomina del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen., deve essere depositata dinanzi al giudice che procede e deve essere eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull'individuazione della persona incaricata dell'ufficio e sul procedimento per il quale la nomina viene disposta non potendosi fare carico all'Autorità procedente di defatiganti accertamenti dall'esito incerto (Sez. 5, n. 4874 del 14/11/2016, dep.01/02/2017,Rv.269493 - 01). La non specificità della deduzione in rito impedisce a questa Corte di verificarne la fondatezza alla luce delle emergenze degli atti processuali e di assolvere alla funzione di scrutinio ad essa demandata. Tale genericità determina l'inammissibilità della doglianza, in quanto i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e, quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 3 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204; Sez.6, n.17377 del 24/02/2016, Rv.266736). 2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, inammissibile. È opportuno muovere dal principio secondo il quale il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari è censurabile in sede di legittimità soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato, ma non anche quando si propongano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.F, n.47748 del 11/08/2014, Rv.261400; Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, Rv.204014; Sez.1,n.1769 del 23/03/1995, Rv.201177). Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. Nella specie, il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e, cioè, del pericolo di reiterazione criminosa. Va ricordato che con l' intervento riformatore operato con legge 16 aprile 2015 n. 47, il legislatore ha prescritto che, ai fini della sussistenza dell'esigenza di natura special preventiva, il pericolo non debba essere più soltanto "concreto" ma anche "attuale" al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi "dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", in linea con i principi già, peraltro, espressi da questa Corte in subiecta materia (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013) e -ex plurimis, Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871; Sez. 6, 26/11/2014, Rv. 261670; Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271, Rv. 237240, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità; Sez. 6, 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871, secondo cui i pericula libertatis, oltre che concreti dovessero essere anche "attuali", cioè sussistenti al momento in cui la misura veniva ad essere applicata;
Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Rv. 237240, secondo cui l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa non possono desumersi dalla tipologia astratta di reato o dalla sua ipotetica gravità). 4 La necessaria concretezza del giudizio prognostico discende, quindi, dagli stessi parametri valutativi enucleati dalla lett. c) dell'art. 274, e cioè dalle "specifiche modalità e circostanze del fatto" e dalla personalità dell'imputato o indagato come "desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali", che ancorano tale valutazione alla specifica situazione dell'indagato, scongiurando automatismi nell'applicazione delle misure dipendenti dalla mera gravità in astratto del titolo di reato contestato (Sez.3,n.1166 del 02/12/2015, dep.14/01/2016, Rv.266177). Il requisito della attualità sta, invece, ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. L'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216; Sez.2, n. 55216 del 18/09/2018,Rv.274085 - 01). Il Tribunale, facendo buon governo dei suesposti principi di diritto, non si è limitato ad evocare la gravità del titolo di reato (detenzione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina) nè la sola personalità negativa dell' indagato (a carico dello RZ risultano plurimi precedenti penali per reati contro la persona ed il patrimonio, denotanti un percorso delinquenziale che desta grave allarme sociale e risulta indicativo di una evidente proclività al delitto;
inoltre, risulta anche una condanna per la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale ex art. 75 d.lgs 159/2011, sintomatica di una personalità noncurante delle prescrizioni dell'autorità), ma ha espressamente richiamato la significativa capacità a delinquere desunta dalle modalità del fatto (disponibilità di elevato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina - gr 530 dalla quale potevano ricavarsi 1664 dosi -, che rendeva evidente la sussistenza di forti legami dello RZ con l'ambiente criminale di riferimento). 5 Il Tribunale, quindi, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare. Del pari congrua è la valutazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari. L'ordinanza ha pienamente osservato i criteri direttivi suindicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare, dall'analisi delle specifiche modalità di realizzazione della condotta delittuosa oltre che dalla disamina del peculiare contesto in cui il reato si è realizzato ed ha prodotto i suoi effetti, alla luce della qualificata personalità negativa palesata dal ricorrente e ad alla propensione alla inosservanza delle prescrizioni imposte dall'autorità, elementi tutti idonei rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza. Alla luce degli elementi suindicati, inoltre, è stato ritenuto che l'unica misura idonea ad arginare il pericolo di reiterazione criminosa era quella di massimo rigore, in quanto unica in grado di consentire un continuativo controllo sull'indagato. La motivazione complessiva è, quindi, adeguata, logica e conforme a diritto e si sottrae al sindacato di legittimità. Il ricorrente, in sostanza, sollecita una diversa lettura delle valutazioni del Tribunale, priva di confronto con le specifiche argomentazioni esposte nell'ordinanza impugnata, proponendo inammissibili rilievi in fatto. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 10/01/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. IU HI, in sostituzione dell'avv. RO IU TE e l'avv. HI Alfonso, che ha concluso riportandosi ai motivi. ',C:i - i gr:11 r Penale Sent. Sez. 3 Num. 3980 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 30/06/2022, il Tribunale di Bari, in accoglimento dell'appello ex art. 310 cod.proc.pen. proposto dal P.M. presso il Tribunale di Foggia avverso l'ordinanza dello stesso Tribunale, con la quale era stata disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con l'applicazione cumulativa delle misure coercitive dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti di RZ MB- indagato del delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 -, disponeva applicarsi nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RZ MB, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce la nullità dell'ordinanza per omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore, lamentando che l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare era stata redatta e firmata da entrambi i difensori di fiducia dello RZ, l'avv.to IU TE RO e l'avv. Alfonso HI;
il Tribunale del riesame non aveva notificato l'avviso di udienza per la trattazione dell'appello interposto dal P.M. anche al codifensore, avv. Alfonso HI, così determinando la nullità dell'intero procedimento. Con il secondo motivo deduce nullità dell'ordinanza per erronea applicazione delle norme relative alle esigenze cautelari e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari. Argomenta che il giudizio prognostico effettuato dal Giudice monocratico e che aveva determinato la sostituzione della misura custodiale in carcere era stato completo e fondato su una valutazione che aveva preso in considerazione ogni aspetto necessario e previsto dalle norme in tema di misure cautelari;
il tempo trascorso in condizione di restrizione carceraria era stato correttamente valorizzato nell'ottica dei concreti comportamenti tenuti dall'indagato, trai i quali rileva anche l'assenza di violazioni alle prescrizioni della misura;
anche la personalità dell'indagato era stata correttamente valutata come non dimostrativa dell'attualità del pericolo di reiterazione, in considerazione del fatto che le annotazioni del certificato penale erano datate nel tempo;
era, poi, infondata l'affermazione del Collegio cautelare che la rilevante quantità di stupefacente rinvenuta presupponeva la conoscenza diretta da parte dell'indagato di soggetti operanti nel mercato del narcotraffico;
infine, il Giudice monocratico aveva anche correttamente valutato la gravità del fatto contestato alla luce del provvedimento in materia di misure reali e, cioè, la restituzione alla figlia dell'indagato del denaro sequestrato, ritenuto inizialmente provento dell'attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti e, poi, lecito guadagno. 2 I Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata, deducendo che Tribunale del riesame non aveva notificato l'avviso di udienza per la trattazione dell'appello interposto dal P.M. l'ordinanza del Tribunale di Foggia - che aveva disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con l'applicazione cumulativa delle misure coercitive dell'obbligo di dimora nel comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla P.G,- anche al codifensore dell'indagato, l' avv. Alfonso HI. Dall'esame degli atti processuali trasmessi a questa Corte, emerge che l'avviso di udienza per la trattazione dell'appello risulta notificato all'avv. IU TE RO, indicato quale unico difensore di fiducia e non vi è prova in atti dell'allegata nomina quale codifensore di fiducia dell'avv. Alfonso HI (al momento della proposizione dell'appello cautelare e della spedizione dell'avviso di udienza o in un momento precedente). Nè il ricorrente deduce in maniera specifica quando e in che forme la nomina del codifensore di fiducia era stata rilasciata dall'indagato e depositata dinanzi al giudice procedente, risultando la censura generica in ordine al fatto dal quale discenderebbe la dedotta nullità. Va ricordato che la nomina del difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. pen., deve essere depositata dinanzi al giudice che procede e deve essere eseguita in forme tali da non consentire dubbi o incertezze sull'individuazione della persona incaricata dell'ufficio e sul procedimento per il quale la nomina viene disposta non potendosi fare carico all'Autorità procedente di defatiganti accertamenti dall'esito incerto (Sez. 5, n. 4874 del 14/11/2016, dep.01/02/2017,Rv.269493 - 01). La non specificità della deduzione in rito impedisce a questa Corte di verificarne la fondatezza alla luce delle emergenze degli atti processuali e di assolvere alla funzione di scrutinio ad essa demandata. Tale genericità determina l'inammissibilità della doglianza, in quanto i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e, quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 3 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204; Sez.6, n.17377 del 24/02/2016, Rv.266736). 2. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, inammissibile. È opportuno muovere dal principio secondo il quale il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari è censurabile in sede di legittimità soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato, ma non anche quando si propongano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.F, n.47748 del 11/08/2014, Rv.261400; Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, Rv.204014; Sez.1,n.1769 del 23/03/1995, Rv.201177). Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. Nella specie, il provvedimento impugnato è esente da vizi di motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari e, cioè, del pericolo di reiterazione criminosa. Va ricordato che con l' intervento riformatore operato con legge 16 aprile 2015 n. 47, il legislatore ha prescritto che, ai fini della sussistenza dell'esigenza di natura special preventiva, il pericolo non debba essere più soltanto "concreto" ma anche "attuale" al momento in cui si procede all'adozione della misura cautelare, e come non possa desumersi "dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", in linea con i principi già, peraltro, espressi da questa Corte in subiecta materia (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013) e -ex plurimis, Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871; Sez. 6, 26/11/2014, Rv. 261670; Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013; Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271, Rv. 237240, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità; Sez. 6, 26/11/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, 11/06/2015, Rv. 263871, secondo cui i pericula libertatis, oltre che concreti dovessero essere anche "attuali", cioè sussistenti al momento in cui la misura veniva ad essere applicata;
Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013, Rv. 257974; Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007, Rv. 237240, secondo cui l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa non possono desumersi dalla tipologia astratta di reato o dalla sua ipotetica gravità). 4 La necessaria concretezza del giudizio prognostico discende, quindi, dagli stessi parametri valutativi enucleati dalla lett. c) dell'art. 274, e cioè dalle "specifiche modalità e circostanze del fatto" e dalla personalità dell'imputato o indagato come "desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali", che ancorano tale valutazione alla specifica situazione dell'indagato, scongiurando automatismi nell'applicazione delle misure dipendenti dalla mera gravità in astratto del titolo di reato contestato (Sez.3,n.1166 del 02/12/2015, dep.14/01/2016, Rv.266177). Il requisito della attualità sta, invece, ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. L'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216; Sez.2, n. 55216 del 18/09/2018,Rv.274085 - 01). Il Tribunale, facendo buon governo dei suesposti principi di diritto, non si è limitato ad evocare la gravità del titolo di reato (detenzione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina) nè la sola personalità negativa dell' indagato (a carico dello RZ risultano plurimi precedenti penali per reati contro la persona ed il patrimonio, denotanti un percorso delinquenziale che desta grave allarme sociale e risulta indicativo di una evidente proclività al delitto;
inoltre, risulta anche una condanna per la violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale ex art. 75 d.lgs 159/2011, sintomatica di una personalità noncurante delle prescrizioni dell'autorità), ma ha espressamente richiamato la significativa capacità a delinquere desunta dalle modalità del fatto (disponibilità di elevato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina - gr 530 dalla quale potevano ricavarsi 1664 dosi -, che rendeva evidente la sussistenza di forti legami dello RZ con l'ambiente criminale di riferimento). 5 Il Tribunale, quindi, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sul quadro cautelare. Del pari congrua è la valutazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari. L'ordinanza ha pienamente osservato i criteri direttivi suindicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare, dall'analisi delle specifiche modalità di realizzazione della condotta delittuosa oltre che dalla disamina del peculiare contesto in cui il reato si è realizzato ed ha prodotto i suoi effetti, alla luce della qualificata personalità negativa palesata dal ricorrente e ad alla propensione alla inosservanza delle prescrizioni imposte dall'autorità, elementi tutti idonei rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza. Alla luce degli elementi suindicati, inoltre, è stato ritenuto che l'unica misura idonea ad arginare il pericolo di reiterazione criminosa era quella di massimo rigore, in quanto unica in grado di consentire un continuativo controllo sull'indagato. La motivazione complessiva è, quindi, adeguata, logica e conforme a diritto e si sottrae al sindacato di legittimità. Il ricorrente, in sostanza, sollecita una diversa lettura delle valutazioni del Tribunale, priva di confronto con le specifiche argomentazioni esposte nell'ordinanza impugnata, proponendo inammissibili rilievi in fatto. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 10/01/2023