Sentenza 19 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/04/2002, n. 5679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5679 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2002 |
Testo completo
0063853 0 5 6 7 9 / 02 REPUBBLICA ITALI IN NOME DEL PO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria IRPEF. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA - Presidente R.G. N. 8018/99 Consigliere Cron. 16917 Dott. Stefano MONACI Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Consigliere Ud. 25/10/01 Dott. NC DI NUBILA Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 63853 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
w ricorrente e da II DD MILANO, in persona del PRIMO UFF DISTRETTUALE elettivamente domiciliato in Ministro pro tempore, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA ROMA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2001 legis;
- ricorrente 2108 -1- contro elettivamente domiciliato in ROMACOLIA ANTONIETTA, VIA A GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato MERLINO EUGENIO, rappresentata e difesa dall'avvocato CIPOLLA ANNA MARIA, giusta procura a margine;
M controricorrente - avverso la sentenza n. 8/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 27/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il resistente, 1'Avvocato MERLINO (con delega), che si rimette;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso in via principale il rinvio del ricorso a nuovo ruolo per eventuale trattazione congiunta col ricorso relativo al reddito della Soc. di fatto F.LLI EC;
in subordine 1' 'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo EC NC ha impugnato la rettifica operata per il 1983 dall'ufficio IIDD di Milano, che ha contestato il reddito da impresa minore nonché il reddito di partecipazione derivante dalla qualità di socio nella s.a.s. F.lli EC. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Ha resistito OL IE, erede di EC NC con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge (artt. 112 c.p.c., da 49 a 61 d.lgs.n.546/92, 5 d.p.r.n.597/73, 654 c.p.p.,d.l.429/82), motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punto decisivo della controversia sul presupposto della nullità della sentenza impugnata perché ha rigettato l'appello dell'ufficio con motivazione riguardante esclusivamente il reddito da impresa minore senza nulla dire in ordine al reddito di partecipazione. In particolare, ha evidenziato che il giudice non ha preso in esame la questione sollevata con l'appello e relativa al reddito di partecipazione violando così l'art. 112 c.p.c., oppure ha rigettato questa questione senza spendere sulla stessa una parola sul perché del rigetto. La contribuente ha resistito con controricorso sostenendo tra l'altro che l'appello dell'ufficio in ordine alla questione dei redditi di partecipazione non poteva e non può essere considerato come una impugnazione anche perché non è stata richiesta formalmente sul punto la riforma della decisione di primo grado. Ha aggiunto che forse l'ufficio voleva chiedere soltanto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo relativo all'accertamento contestato alla LL EC s.a.s.- Il ricorso per Cassazione è incentrato sul problema del reddito di partecipazione, che la Commissione, secondo il ricorrente, non avrebbe esaminato nonostante l'appello dell'ufficio sul punto. Ritiene la Corte che questo appello deve essere dichiarato inammissibile dal momento che esso è un atto estremamente generico, che non individua e non specifica i vizi riscontrati nella sentenza impugnata. E infatti, l'impugnazione sul punto è del seguente tenore: "L'accertamento, anno 1983, a carico della società LL EC s.a.s. di EC V. e C., con sede in Milano è pendente innanzi alla Commissione Tributaria di 2° grado di Milano. Pertanto, il reddito di partecipazione imputabile al contribuente dovrà essere quello deciso in via definitiva a carico della società". Il primo periodo dell'impugnazione fornisce al giudice una notizia, e cioè la pendenza di un processo relativo all'accertamento fatto nei confronti della società, mentre il secondo periodo ha il senso di una richiesta di adeguamento del giudice adito alla decisione che sarebbe emessa dal giudice dell'accertamento operato nei confronti della società. Nulla, però, è detto ordine alla questione del reddito di partecipazione del socio, prospettata da costui con il ric introduttivo al punto III, e nulla è detto in ordine ai vizi riscontrati nella sentenza che si v impugnare, per cui l'inammissibilità dell'atto discende dalla legge (art. 346 c.p.c. c giustamente vuole che vengano formulate doglianze specifiche da sottoporre alla valutažo del giudice dell'impugnazione ed all'attenzione della controparte, per consentire" un contraddittorio pieno. La sentenza impugnata va allora cassata per effetto della declaratoria di inammissibilità dell'appello. In questo contesto sussistono senza dubbio giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l'appello proposto dall'ufficio e cassa la sentenza impugnata. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 25.10.2001 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. Il Presidente FalconeDr. Giuseppe Falcone Dr. Giovanni Olla IL CANCELLIERE C1 CE IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1.9 APR, 2002 Oggi IL CANCELLERE C1 CE IS