Sentenza 10 maggio 2016
Massime • 1
Contro il provvedimento con il quale l'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 260, comma terzo, cod. proc.pen., abbia disposto l'alienazione o la distruzione di cose sottoposte a sequestro probatorio è esperibile unicamente l'incidente di esecuzione, proponibile dinanzi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento con le forme proprie della procedura camerale previste dall'art. 666 cod. proc. pen.. (In motivazione, la Corte ha osservato che i provvedimenti aventi ad oggetto la destinazione dei beni già sequestrati hanno natura esecutiva, presupponendo un vincolo già esistente e disciplinando le vicende successive alla sua apposizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2016, n. 27866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27866 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2016 |
Testo completo
€ 27 8 6 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1218 Elisabetta Rosi -Presidente CC - 10/05/2016 Enrico Manzon R.G.N. 4438/2016 Aldo Aceto -Relatore - Antonella Di Stasi Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AZ NZ, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 19/12/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga convertito in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. NZ AZ ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 19/12/2015 del G.i.p. del Tribunale di Aosta che, all'esito di udienza camerale, ha respinto l'opposizione proposta avverso il decreto del 26/11/2015 del Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale con cui era stata autorizzata la distruzione, previo prelevamento di campioni, di 194 forme formaggio sequestrate, a fini probatori, e custodite presso il magazzino della Cooperativa CPLF di proprietà del AZ.. 1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell'art. 260, cod. proc. pen.. Lamenta, in particolare, che la decisione di procedere alla distruzione delle forme è stata adottata sulla base di accertamenti condotti dalla polizia giudiziaria senza alcun contraddittorio con la difesa, senza alcun accertamento tecnico irripetibile, senza una campionatura o comunque un'analisi.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, sotto altro profilo, vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo il Giudice deciso - afferma -senza una approfondita disamina logica e giuridica dei fatti e con motivazione "apparente", non idonea a far comprendere i passaggi logici della decisione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è infondato.
3.Occorre preliminarmente affrontare e risolvere la questione, posta dal Procuratore generale, relativa alla ricorribilità per cassazione dell'ordinanza impugnata.
3.1.Va a tal fine evidenziato che, secondo un primo indirizzo, l'unico rimedio esperibile contro il provvedimento di cui all'art. 260, comma 3, cod. proc. pen. è l'incidente di esecuzione, trattandosi di questione concernente la fase esecutiva del sequestro, e pertanto la competenza a decidere è demandata allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento con le forme proprie della procedura camerale previste dall'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 19918 del 25/03/2003, Scalvini, Rv. 224569).
3.2.Un diverso indirizzo sostiene, invece, che avverso il provvedimento di cui all'art. 260, comma 3, cod. proc. pen., non è esperibile l'appello di cui all'art. 322 bis. c.p.p., in quanto quest'ultimo, siccome costituente un mezzo di gravame, soggiace al principio generale di tassatività. Tenuto conto del collegamento funzionale tra siffatta ordinanza ed il provvedimento di sequestro, alla quale inerisce, è esperibile invece, avverso di essa ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. da parte dei soggetti interessati, l'opposizione al G.I.P. in - camera di consiglio, nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1552 del 10/04/2000, Carugati, Rv. 216984).
3.3.Ritiene il Collegio che i provvedimenti che hanno ad oggetto la destinazione dei beni già sottoposti a sequestro, che dunque presuppongono un "titolo" già esistente e si giustificano proprio a causa di esso, hanno natura esecutiva poiché disciplinano le vicende successive all'apposizione del vincolo, 2 sicché avverso di essi è esperibile esclusivamente il rimedio dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666, cod. proc. pen., senza la necessità di ricorrere ad analogiche applicazioni dell'art. 263, cod. proc. pen., norma quest'ultima che, letta in sistematica coordinazione con l'art. 262 che la precede, disciplina i casi in cui si controverte sulla sussistenza delle ragioni probatorie del vincolo.
3.4.Tuttavia la questione ha scarsa rilevanza pratica perché nel caso di specie il G.i.p. ha deciso l'opposizione avverso il provvedimento del pubblico ministero sentendo le parti in camera di consiglio, decidendo con ordinanza, seguendo, cioè, le medesime scansioni procedurali previste dall'art. 666. cod. proc. pen. ed operando quale giudice dell'esecuzione. Non rileva il fatto che in questo caso il giudice conosca dell'esecuzione di un provvedimento da lui non adottato poiché nella fase delle indagini preliminari il G.i.p. è funzionalmente competente a conoscere delle richieste del pubblico ministero ma anche delle parti private (art. 328, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. altresì gli artt. 82, u.c. e 83, disp. att. c.p.p. circa le competenze della cancelleria del giudice in ordine agli adempimenti relativi alla vendita o distruzione delle cose sequestrate) che contestino l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal pubblico ministero.
3.5.Orbene, la decisione è stata correttamente adottata, sul piano procedurale, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 666, cod. proc. pen. e ricorribile per cassazione.
4.Nel merito delle questioni poste dal ricorrente, osserva la Corte che l'alienazione o la distruzione di beni sottoposti a sequestro probatorio penale costituisce forma anticipata di ablazione dei beni stessi adottata in assenza di un accertamento di responsabilità del loro titolare. Sicché, quando sorga controversia sui presupposti applicativi della norma essi devono essere valutati in maniera rigorosa, senza sconfinare in anticipazioni sul giudizio di responsabilità e salvaguardando il più possibile il diritto dell'indagato/imputato alla conservazione del bene e dunque il suo diritto di proprietà.
4.1. Non a caso l'art. 260, comma 3-bis, cod. proc. pen., limita la possibilità di procedere alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione alle seguenti ipotesi ben delimitate e alternative tra loro: a) la difficile o particolarmente onerosa custodia;
b) la custodia pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica;
c) l'evidente violazione dei divieti di fabbricazione, possesso, detenzione e commercializzazione.
4.2. Nel caso in esame, il G.i.p. ha autorizzato la distruzione delle forme di formaggio sul rilievo che sono state prodotte in carenza delle prescritte autorizzazioni sanitarie, comunque in assenza dei 'minimi' requisiti sanitari e in condizioni igieniche inesistenti' (...) inoltre è stato riscontrato veleno topicida 3 sulle assi di stagionatura dei formaggi presenti all'interno del locale adibito a deposito>>.
4.3.Il Giudice dunque ha ritenuto sussistente il presupposto della violazione evidente dei divieti di possesso, detenzione e commercializzazione degli alimenti che giustifica da sola la possibilità di distruggerli. Al riguardo va ricordato che secondo l'autorevole insegnamento di questa Corte, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep. il 09/01/2002, Butti, Rv. 220716). In questo senso anche la custodia in locali sporchi e quindi igienicamente inidonei alla conservazione determina la violazione del divieto di commercializzazione del prodotto (Sez. 3, n. 9477 del 21/01/2005, Ciccariello).
4.4.Non era dunque necessario alcun accertamento sulle caratteristiche intrinseche degli alimenti, essendo sufficiente l'esame visivo dei luoghi in cui essi erano conservati, la cui descrizione non è oggetto di critica da parte del ricorrente che non ne eccepisce il travisamento.
4.5.Questi, infatti, si lamenta che l'accertamento non è stato compiuto in contraddittorio ma è agevole osservare che l'art. 260, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede tale modalità solo come eventuale.
4.6.E' infondata, alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione relativa alla mancata motivazione avendo il Giudice indicato in modo più che adeguato i fatti che giustificano la distruzione degli alimenti.
4.7.Ne consegue che il ricorso deve essere respinto con condanna del AZ alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/05/2016 Il Consigliere estensore I Presidente Elisabetta Roşi Neolo Neck Aldo Aceto DEPOSITATA IN CANCELLERAL 4 6 LUG 2016 HL L CAN BULLERE Luana MalianiKiani