Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2016, n. 27866
CASS
Sentenza 10 maggio 2016

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Contro il provvedimento con il quale l'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 260, comma terzo, cod. proc.pen., abbia disposto l'alienazione o la distruzione di cose sottoposte a sequestro probatorio è esperibile unicamente l'incidente di esecuzione, proponibile dinanzi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento con le forme proprie della procedura camerale previste dall'art. 666 cod. proc. pen.. (In motivazione, la Corte ha osservato che i provvedimenti aventi ad oggetto la destinazione dei beni già sequestrati hanno natura esecutiva, presupponendo un vincolo già esistente e disciplinando le vicende successive alla sua apposizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/05/2016, n. 27866
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27866
    Data del deposito : 10 maggio 2016

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