Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2017, n. 25265
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Sentenza 28 marzo 2017

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È illegittima la decisione con cui il giudice di appello - confermando la sentenza di assoluzione di primo grado - oltre a condannare la parte civile al pagamento delle spese processuali, compensi, ai sensi dell'art. 592, comma quarto, cod. proc. pen., le spese sostenute dall'imputato, atteso che tale norma riguarda esclusivamente le spese processuali dovute all'amministrazione della giustizia, diverse da quelle per l'assistenza legale nel grado di giudizio, e non prevede alcuna alcuna possibilità di compensazione totale o parziale delle stesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2017, n. 25265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25265
    Data del deposito : 28 marzo 2017

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