Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di appello - confermando la sentenza di assoluzione di primo grado - oltre a condannare la parte civile al pagamento delle spese processuali, compensi, ai sensi dell'art. 592, comma quarto, cod. proc. pen., le spese sostenute dall'imputato, atteso che tale norma riguarda esclusivamente le spese processuali dovute all'amministrazione della giustizia, diverse da quelle per l'assistenza legale nel grado di giudizio, e non prevede alcuna alcuna possibilità di compensazione totale o parziale delle stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2017, n. 25265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25265 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
25265-17 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da 516 Giacomo Paoloni -· Presidente - N. sent. sez. Massimo Ricciarelli UP 28/03/2017 Orlando Villoni Relatore - N. R.G. 37697/2016 Gaetano De Amicis Fabrizio D'Arcangelo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DU Aniello, n. Salerno 18.10.1953 avverso la sentenza n. 608/16 Corte d'Appello di Salerno del 17/03/2016 esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
udito il pubblico ministero in persona dell'Avvocato Generale, dr. A. Rossi, che ha concluso per l'annullamento limitatamente alla statuizione sulle spese con rinvio alla corte d'appello competente per la determinazione delle stesse RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Salerno ha confermato l'as- 1 soluzione, già affermata in primo grado, di AN DU dal reato di calunnia (art. 368 cod. pen.), respingendo l'appello proposto ai soli effetti della respon- sabilità civile dal denunziante costituito parte civile, Raimondo Pasquino. La stessa parte civile soccombente è stata di conseguenza condannata al pa- gamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, ma in aggiunta la Corte ha compensato le spese sostenute dall'imputato ai sensi dell'art. 592, comma 4 cod. proc. pen.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che de- duce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 592, comma 4 cod. proc. pen. che non contempla possibilità alcuna di compen- sazione, sia totale che parziale e comunque illogicità della motivazione alla luce della totale ed esclusiva soccombenza della parte civile appellante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. Statuendo nel senso censurato dal ricorrente, la Corte d'Appello di Salerno ha in maniera del tutto inconferente deliberato la compensazione delle spese sostenute dall'imputato, ai sensi dell'art. 592, comma 4 cod. proc. pen.>, pur essendo questi risultato totalmente vincitore all'esito del giudizio di secondo grado promosso dal denunziante ai soli effetti civili. Trattasi di statuizione come anzidetto inconferente per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché avendo la Corte territoriale addossato alla parte civile soccombente il pagamento delle spese processuali, non residuava spazio alcuno per una compensazione totale o parziale delle stesse, secondo quanto stabilito proprio dall'art. 592, comma 4 cod. proc. pen. (Sez. 4, sent. n. 9591 del 05/03/ 1991, Monastra, Rv. 188208). In tema di condanna alle spese nei giudizi d'impugnazione, del resto, il giu- dice ha l'obbligo di condannare la parte civile al pagamento delle spese del pro- cesso, nel caso in cui l'impugnazione da questa proposta contro la sentenza di assoluzione dell'imputato non sia stata accolta, anche quando sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del PM> (Sez. U, sent. n. 41476 del 25/10/ 2005, P.G. e P.C. in proc. Misiano, Rv. 232165). 2 In secondo luogo, perché i giudici d'appello mostrano di aver confuso le spese del procedimento dovute all'amministrazione della giustizia, disciplinate dall'art. 592 cod. proc. pen. riguardo ai giudizi d'impugnazione, con quelle per assistenza legale di costituzione nel grado di giudizio, per cui non v'è stata in effetti con- danna della parte civile appellante alla rifusione in favore dell'imputato ma in ordine alle quali risulta del tutto incomprensibile il richiamo all'art. 592, comma 4 cod. proc. pen.
3. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limita- tamente alla statuizione investita dal ricorso e quest'ultima eliminata ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen.
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito la compensazione delle spese sostenute dall'imputato nel giudizio di appello pro- mosso dalla parte civile, compensazione che elimina. Roma, 28/03/2017 Il Presidente Il consigliere estensore Giacomo Paoloni Orlando DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 S MAG 709 IL E R P E U T Men Esposto S R O C 3