Sentenza 28 novembre 2008
Massime • 1
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, l'imputato va assolto "perché il fatto non sussiste" quando la condotta di detenzione risulti finalizzata all'uso personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/11/2008, n. 48300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48300 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VISCONTI Sergio - Presidente - del 28/11/2008
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 2137
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 24698/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Imputati:
TI NZ, nato a [...] il [...];
TU ON, nato a [...] il [...];
e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari;
avverso la sentenza pronunciata in data 23 gennaio 2003 dalla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari;
- udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. STABILE Carmine, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari - confermava la condanna di NZ TI e ON TU, alle pene di anni uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 413,00 di multa, per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) per avere ricevuto, in concorso tra loro, "un ingente numero di gioielli" di cui conoscevano la provenienza delittuosa. Osservava la Corte che molti dei monili sequestrati erano stati riconosciuti dai soggetti derubati e che gli imputati non avevano offerto alcuna giustificazione in ordine al possesso dei medesimi (rinvenuti nella camera occupata dalla TU, che divideva l'abitazione con il nipote). La Corte di merito assolveva, inoltre, perché il fatto non sussiste, NZ TI dall'accusa di avere "detenuto al fine di spaccio quantitativi non meglio precisati di eroina".
2. Avverso l'anzidetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, per mezzo del comune difensore, ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari.
3. Gli imputati deducono mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nonché violazione dell'art.379 c.p.. Con riguardo al TI, rileva il difensore che la Corte non avrebbe indicato quali sarebbero le "prove logiche" a carico dell'imputato.
Osserva che la Corte aveva escluso che l'imputato avesse ricevuto quei monili in corrispettivo di cessioni di sostanze stupefacenti, ipotizzando al contempo che il TI "potesse fungere da custode dei preziosi per conto dei suoi amici".
La sua condotta, pertanto, era semmai da inquadrarsi nella fattispecie di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 c.p.. Quanto alla TU, il difensore rileva che la circostanza che la donna avesse, al momento della perquisizione, "tardato ad aprire la porta" era, al più, sintomatica "di una condotta favoreggiatrice del nipote".
4. Il Procuratore generale deduce, invece, violazione di legge, osservando che la Corte di appello aveva rilevato che TI, come desumibile da quanto rinvenuto nell'abitazione (siringhe, acqua distillata, flaconi di metadone, filtrini con tracce di eroina, ecc.) e come emerso anche dai controlli effettuati presso il Sert di Nuoro, faceva uso di sostanze stupefacenti.
La Corte avrebbe, pertanto, dovuto assolverlo con la formula "perché il fatto non costituisce reato", con trasmissione di copia degli atti alla Prefettura competente all'irrogazione delle previste sanzioni amministrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. I ricorsi presentati nell'interesse degli imputati sono inammissibili. I vizi denunciati sono, invero, manifestamente insussistenti.
5.1. Quanto al fatto che la Corte non avrebbe indicato le "prove logiche" a carico degli imputati, deve osservarsi che, indiscussa la provenienza delittuosa degli oggetti preziosi, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. ex plurimis Cass. 2^, 27 febbraio 1997, Savie. RV 207313; Cass. 2^ 27 febbraio 2003, Crevena, RV 224634), anche sulla base dell'omessa - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede.
Ed è proprio l'omessa indicazione che ha, con ogni probabilità, indotto la Corte ad ipotizzare che il TI avrebbe potuto anche svolgere il ruolo di mero custode di quei valori per conto di suoi amici. Ma si tratta, a tutta evidenza, di un dato congetturale, mancando la prova che gli imputati, e in particolare il TI, perseguissero il fine immediato di giovare all'utile altrui (caratterizzante il favoreggiamento reale di cui all'art. 379 c.p.), anziché quello di agire per uno scopo personale specifico di locupletazione (tipico della ricettazione).
5.2. Quanto, infine, alla TU, l'inconsistenza della doglianza che la riguarda emerge dalla considerazione che non è affatto vero che la Corte ne avrebbe confermato la responsabilità soltanto perché, al momento della perquisizione, aveva tardato ad aprire la porta.
Come si è visto (supra 1), la Corte di merito ha posto in luce, richiamandosi esplicitamente ad affermazioni contenute nella sentenza di primo grado, che i preziosi erano stati rinvenuti nella stanza occupata dalla donna.
6. Inammissibile è altresì il ricorso del Procuratore generale. 6.1. È indubbio che la Corte di appello abbia affermato la sussistenza di soli fatti di rilevanza amministrativa a norma del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75 (l'acquisto o, comunque, la detenzione, per farne uso personale, di sostanze stupefacenti). Ma, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 6^ 22 gennaio 2007, P.G. in proc. Pinna, RV 236144; Cass. 6^ 30 ottobre 2006, P.G. in proc. Sechi, RV 235519), non integra alcuna violazione di legge, sostanziale o processuale, dalla quale possa derivare l'annullamento della sentenza di proscioglimento "per uso personale di sostanze stupefacenti", l'omessa trasmissione degli atti al prefetto a norma del citato art. 75, in quanto "tale trasmissione non rientra nella tipologia delle disposizioni da adottare obbligatoriamente con la decisione che definisce una fase o un grado del giudizio". Anche in assenza di siffatta statuizione, invero, il pubblico ministero (come anche il giudice) può provvedere alla trasmissione degli atti al prefetto competente per l'irrogazione delle sanzioni amministrative contemplate dall'art. 75. 6.2. Va rilevato, infine, che, nell'assolvere l'imputato, la Corte di merito ha utilizzato la "formula" corretta ("il fatto non sussiste"). Si tratta di formula che serve a contrassegnare la mancanza del "fatto" (di reato), nella specie della condotta incriminata. L'imputato, come si è detto, è stato prosciolto dal reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, ed in particolare dall'accusa di detenzione a "fini di spaccio", perché si è accertato che l'eroina non era detenuta per quel fine (ma per consumo personale).
Orbene, il menzionato art. 73, comma 1, (nella versione precedente alle modifiche apportate dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49) puniva chi "senza l'autorizzazione di cui all'art. 17" e "fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75" comunque illecitamente detenesse sostanze stupefacenti.
La stessa lettera della legge contribuiva, dunque, a chiarire che la "illiceità della detenzione" atteneva soltanto alla detenzione per uso non personale, mentre la detenzione per consumo personale integrava l'illecito amministrativo di cui all'art. 75 (e non certo un fatto lecito, tale da giustificare l'inquadramento tra le cause di giustificazione;
cfr., per tutte, Cass. 6^ 28 gennaio 1994, Zaccardo, RV 197096). In caso di uso personale non sussiste, dunque, la condotta del reato (nello stesso senso cfr., ex plurimis, Cass. 6^ 4 gennaio 1994, Sunseci, RV 199458, in motivazione). Essa non si esaurisce, invero, nella sola detenzione non autorizzata dello stupefacente, ma si connota anche attraverso l'elemento "negativo" dell'uso personale integrante illecito amministrativo (è da escludere, di riflesso, che la finalizzazione, per quanto in negativo, vale a dire, ad uso diverso da quello personale, della detenzione costituisca soltanto una componente della colpevolezza, segnatamente una causa di esclusione della stessa).
7. Segue a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna gli imputati ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2008