CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21222 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AN NS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/11/2025 del GIP TRIBUNALE di Frosinone udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;
lette le conclusioni del PG FABIO PICUTI che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta, avanzata dal Pubblico ministero, di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NS AN con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 26 novembre 2020. A ragione della decisione osserva che AN, in epoca precedente alla citata condanna, aveva beneficiato della pena sospesa concessagli con decreto penale di condanna del 14 maggio 2018, ma che tra le due condanne a pena sospesa era intervenuta una terza condanna, quella del Tribunale di Napoli del 5 novembre 2019, a pena detentiva non sospesa per delitto. Pertanto, il beneficio era stato reiterato per la seconda volta in violazione dell'art 164, secondo comma, cod. pen., con conseguente necessità di procedere alla sua revoca. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21222 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 2. Ricorre per cassazione NS AN, per il tramite del difensore di fiducia, articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Lamenta che il difensore di fiducia del ricorrente, pur nominato per la fase esecutiva in occasione della notifica del decreto di cumulo delle pene per cui è detenuto, non è stato informato della fissazione dell’udienza camerale relativa alla revoca della sospensione condizionale. La notifica dell'avviso di udienza è stata eseguita solo al condannato. Siffatta violazione dell'art 666, comma 3, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art 178, comma 1 lett c), cod. proc. pen., perché relativa all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato, rilevabile di ufficio in stato e grado del procedimento e non sanabile con la nomina del difensore d'ufficio nel corso dell'udienza.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art 24 della Costituzione per lesione del diritto di difesa Lamenta che l'ordinanza impugnata, pur incidendo su un beneficio già concesse e consolidatosi nel tempo, è stata emessa privando il ricorrente della possibilità di essere assistito dal difensore di fiducia già nominato per la fase esecutiva.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art 127 cod. proc. pen. per vizio del procedimento camerale Evidenzia che l’accertata inosservanza dell'obbligo, previsto a pena di nullità dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. di dare avviso dell'udienza a tutte le parti ha comportato l'invalidità dell'intero procedimento.
2.4. Con il quarto motivo deduce carenza di motivazione sulla natura della revoca. Si duole che l'ordinanza impugnata non solo non ha chiarito se la revoca sia stata disposta ai sensi dell'art 168, primo comma, cod. pen. o ai sensi del secondo comma della medesima diposizione ma ha anche omesso di specificare presupposti normativi applicati al caso concreto.
2.5. Con il quinto motivo deduce erronea applicazione dell'art 168 cod. pen. per violazione del principio di anteriorità. Ad avviso del ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone ha disposto la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del 26 novembre 2020 senza considerare che tutte le “condanne intermedie”, come si evince dal certificato Casellario giudiziale, riguardano fatti già noti al momento della concessione del beneficio revocato per essere stati commessi rispettivamente il 26 marzo 2018 (quello oggetto del decreto penale di condanna del 14 maggio 2018), il 1 giugno 2016 (quello oggetto della condanna del 5 novembre 2019). La Corte di appello di Napoli quando ha concesso nuovamente la sospensione condizionale con la sentenza in data 26 novembre 2020 era già pienamente a conoscenza dell'esistenza delle condanne intermedie anche di quella concessa con la sentenza del 5 2 novembre 2019 che era divenuta irrevocabile il 23 maggio 2020. 2.6. Con il sesto motivo deduce mancanza di motivazione sui presupposti sostanziali della revoca Il Giudice dell'esecuzione non ha specificato quale sia il rapporto temporale tra i fatti oggetto delle condanne intermedie e quelli della prima sospensione condizionale e se la Corte d'appello di Napoli al momento della concessione della sospensione con la sentenza in data 26 novembre 2020 fosse a conoscenza delle condanne intermedie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché tutti relativi all’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del difensore di fiducia, sono manifestamente infondati. Risulta dagli atti processuali, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della questione posta, che il ricorrente in occasione della notifica del provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica di Roma in data 8 maggio 2025, ha nominato suo difensore di fiducia l’avv. Dello Iacono e che dopo l’emissione, in data 16 luglio 2025, del decreto di fissazione dell’udienza camerale di trattazione della richiesta del Procuratore delle Repubblica di Frosinone di revoca della sospensione condizionale della pena decisa con il provvedimento impugnato in questa sede ha nominato, in data 21 luglio 2025, suo difensore di fiducia anche l’avv. Marco Buttapasta. Nonostante l’intervenuta nomina di un difensore di ufficio, anche il nuovo difensore di fiducia ha ricevuto notifica del decreto di fissazione dell’udienza del 7 novembre 2025, alla quale, tuttavia, non è comparso rendendo necessaria la nomina ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. di un difensore di ufficio quale suo sostituto, il quale nulla ha eccepito sulla regolarità del contraddittorio.. Così ricostruita la vicenda processuale, non vi è spazio per la eccepita nullità per omessa notifica dell’avviso di udienza al difensore di fiducia. A tutto concedere non è stato avvisato l’avv. Dello Iacono ma soltanto l’avv. Buttapasta, ma nel procedimento camerale l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, [...], Rv. 278815 - 01 2. Gli ulteriori motivi sono fondati nei limiti chiariti nel prosieguo.
2.1. L’ordinanza impugnata ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NS AN con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 26 novembre 2020 sul rilievo che lo stesso in epoca precedente alla citata condanna, oltre a 3 beneficiare dell’analogo beneficio concessogli con decreto penale di condanna del 14 maggio 2018 in relazione alla pena pecuniaria di 6.900,00 euro di multa, era stato condannato dal Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 novembre 2019, alla pena detentiva non sospesa di anni 3 mesi 4 per più delitti. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone ha, dunque, correttamente applicato l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità in questa sede (Sez. 1, n. 5909 del 16/01/2026, [...], Rv. 289443 – 01; Sez. 1, 10/11/2020, dep. 2021, Cacciola, non mass.) perché perfettamente aderente al sistema, secondo cui il giudice dell’esecuzione può in linea di principio revocare, ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in violazione del combinato disposto dell’art. 164, secondo comma, n. 1), e quarto comma, cod. pen., quest’ultimo come integrato da Corte cost. n. 95 del 1976, ossia in presenza di precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, ove il cumulo delle pene superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. (e ciò quand’anche, in relazione a tale prima condanna, sia intervenuta declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen.: Sez. 1, n. 40824 del 14/06/2022, [...], Rv. 283675- 01; Sez. 1, n. 32428 del 04/05/2016, [...], Rv. 267479-01).
2.2. Da tale principio, il Giudice dell’esecuzione ha fatto discendere automaticamente la revoca in executivis della sospensione condizionale. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, avrebbe dovuto, invece, verificare se la revoca fosse preclusa dal giudicato. Al pari delle altre cause ostative, anche quella integrata dalla preesistenza di una condanna (cosiddetta intermedia) a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione (Sez. 4, n. 47512 del 30/11/2011, [...], Rv. 251745 - 01) può rilevare ai fini della revoca solo se non era conoscibile al giudice di cognizione che aveva ulteriormente deliberato la sospensione stessa, perché documentalmente risultante dagli atti del procedimento dinanzi a lui svoltosi (Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo, Rv. 264381-01). Solo se nel giudizio di cognizione non è emersa, né dalla documentazione acquisita né dalle deduzioni delle parti, la sussistenza di una causa ostativa al beneficio, la relativa questione non è stata, nemmeno implicitamente, dedotta, e, quindi, in relazione ad essa non si forma il giudicato sostanziale, ma solo quello processuale, superabile in sede esecutiva. Al giudice dell’esecuzione compete, pertanto, di accertarese i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione dei benefici, anche eventualmente esercitando d’ufficio i poteri istruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e, quindi, disponendo l’acquisizione, in originale o in copia, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio di cognizione. 3. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'ordinanza 4 impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone per un nuovo giudizio, nel rispetto dei principi suindicati.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del tribunale di frosinone. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore 5
lette le conclusioni del PG FABIO PICUTI che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta, avanzata dal Pubblico ministero, di revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NS AN con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 26 novembre 2020. A ragione della decisione osserva che AN, in epoca precedente alla citata condanna, aveva beneficiato della pena sospesa concessagli con decreto penale di condanna del 14 maggio 2018, ma che tra le due condanne a pena sospesa era intervenuta una terza condanna, quella del Tribunale di Napoli del 5 novembre 2019, a pena detentiva non sospesa per delitto. Pertanto, il beneficio era stato reiterato per la seconda volta in violazione dell'art 164, secondo comma, cod. pen., con conseguente necessità di procedere alla sua revoca. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21222 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 29/04/2026 2. Ricorre per cassazione NS AN, per il tramite del difensore di fiducia, articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Lamenta che il difensore di fiducia del ricorrente, pur nominato per la fase esecutiva in occasione della notifica del decreto di cumulo delle pene per cui è detenuto, non è stato informato della fissazione dell’udienza camerale relativa alla revoca della sospensione condizionale. La notifica dell'avviso di udienza è stata eseguita solo al condannato. Siffatta violazione dell'art 666, comma 3, cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art 178, comma 1 lett c), cod. proc. pen., perché relativa all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato, rilevabile di ufficio in stato e grado del procedimento e non sanabile con la nomina del difensore d'ufficio nel corso dell'udienza.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art 24 della Costituzione per lesione del diritto di difesa Lamenta che l'ordinanza impugnata, pur incidendo su un beneficio già concesse e consolidatosi nel tempo, è stata emessa privando il ricorrente della possibilità di essere assistito dal difensore di fiducia già nominato per la fase esecutiva.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art 127 cod. proc. pen. per vizio del procedimento camerale Evidenzia che l’accertata inosservanza dell'obbligo, previsto a pena di nullità dall’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. di dare avviso dell'udienza a tutte le parti ha comportato l'invalidità dell'intero procedimento.
2.4. Con il quarto motivo deduce carenza di motivazione sulla natura della revoca. Si duole che l'ordinanza impugnata non solo non ha chiarito se la revoca sia stata disposta ai sensi dell'art 168, primo comma, cod. pen. o ai sensi del secondo comma della medesima diposizione ma ha anche omesso di specificare presupposti normativi applicati al caso concreto.
2.5. Con il quinto motivo deduce erronea applicazione dell'art 168 cod. pen. per violazione del principio di anteriorità. Ad avviso del ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone ha disposto la revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del 26 novembre 2020 senza considerare che tutte le “condanne intermedie”, come si evince dal certificato Casellario giudiziale, riguardano fatti già noti al momento della concessione del beneficio revocato per essere stati commessi rispettivamente il 26 marzo 2018 (quello oggetto del decreto penale di condanna del 14 maggio 2018), il 1 giugno 2016 (quello oggetto della condanna del 5 novembre 2019). La Corte di appello di Napoli quando ha concesso nuovamente la sospensione condizionale con la sentenza in data 26 novembre 2020 era già pienamente a conoscenza dell'esistenza delle condanne intermedie anche di quella concessa con la sentenza del 5 2 novembre 2019 che era divenuta irrevocabile il 23 maggio 2020. 2.6. Con il sesto motivo deduce mancanza di motivazione sui presupposti sostanziali della revoca Il Giudice dell'esecuzione non ha specificato quale sia il rapporto temporale tra i fatti oggetto delle condanne intermedie e quelli della prima sospensione condizionale e se la Corte d'appello di Napoli al momento della concessione della sospensione con la sentenza in data 26 novembre 2020 fosse a conoscenza delle condanne intermedie. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché tutti relativi all’omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti del difensore di fiducia, sono manifestamente infondati. Risulta dagli atti processuali, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della questione posta, che il ricorrente in occasione della notifica del provvedimento di esecuzione pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica di Roma in data 8 maggio 2025, ha nominato suo difensore di fiducia l’avv. Dello Iacono e che dopo l’emissione, in data 16 luglio 2025, del decreto di fissazione dell’udienza camerale di trattazione della richiesta del Procuratore delle Repubblica di Frosinone di revoca della sospensione condizionale della pena decisa con il provvedimento impugnato in questa sede ha nominato, in data 21 luglio 2025, suo difensore di fiducia anche l’avv. Marco Buttapasta. Nonostante l’intervenuta nomina di un difensore di ufficio, anche il nuovo difensore di fiducia ha ricevuto notifica del decreto di fissazione dell’udienza del 7 novembre 2025, alla quale, tuttavia, non è comparso rendendo necessaria la nomina ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. di un difensore di ufficio quale suo sostituto, il quale nulla ha eccepito sulla regolarità del contraddittorio.. Così ricostruita la vicenda processuale, non vi è spazio per la eccepita nullità per omessa notifica dell’avviso di udienza al difensore di fiducia. A tutto concedere non è stato avvisato l’avv. Dello Iacono ma soltanto l’avv. Buttapasta, ma nel procedimento camerale l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di due difensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, dal difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., è sanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, [...], Rv. 278815 - 01 2. Gli ulteriori motivi sono fondati nei limiti chiariti nel prosieguo.
2.1. L’ordinanza impugnata ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NS AN con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 26 novembre 2020 sul rilievo che lo stesso in epoca precedente alla citata condanna, oltre a 3 beneficiare dell’analogo beneficio concessogli con decreto penale di condanna del 14 maggio 2018 in relazione alla pena pecuniaria di 6.900,00 euro di multa, era stato condannato dal Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 novembre 2019, alla pena detentiva non sospesa di anni 3 mesi 4 per più delitti. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone ha, dunque, correttamente applicato l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità in questa sede (Sez. 1, n. 5909 del 16/01/2026, [...], Rv. 289443 – 01; Sez. 1, 10/11/2020, dep. 2021, Cacciola, non mass.) perché perfettamente aderente al sistema, secondo cui il giudice dell’esecuzione può in linea di principio revocare, ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa in violazione del combinato disposto dell’art. 164, secondo comma, n. 1), e quarto comma, cod. pen., quest’ultimo come integrato da Corte cost. n. 95 del 1976, ossia in presenza di precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, ove il cumulo delle pene superi i limiti di cui all’art. 163 cod. pen. (e ciò quand’anche, in relazione a tale prima condanna, sia intervenuta declaratoria di estinzione della pena e di ogni altro effetto penale, ai sensi dell’art. 47 Ord. pen.: Sez. 1, n. 40824 del 14/06/2022, [...], Rv. 283675- 01; Sez. 1, n. 32428 del 04/05/2016, [...], Rv. 267479-01).
2.2. Da tale principio, il Giudice dell’esecuzione ha fatto discendere automaticamente la revoca in executivis della sospensione condizionale. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, avrebbe dovuto, invece, verificare se la revoca fosse preclusa dal giudicato. Al pari delle altre cause ostative, anche quella integrata dalla preesistenza di una condanna (cosiddetta intermedia) a pena pecuniaria per delitto o a pena detentiva o pecuniaria per contravvenzione (Sez. 4, n. 47512 del 30/11/2011, [...], Rv. 251745 - 01) può rilevare ai fini della revoca solo se non era conoscibile al giudice di cognizione che aveva ulteriormente deliberato la sospensione stessa, perché documentalmente risultante dagli atti del procedimento dinanzi a lui svoltosi (Sez. U, n. 37345 del 23.04.2015, Longo, Rv. 264381-01). Solo se nel giudizio di cognizione non è emersa, né dalla documentazione acquisita né dalle deduzioni delle parti, la sussistenza di una causa ostativa al beneficio, la relativa questione non è stata, nemmeno implicitamente, dedotta, e, quindi, in relazione ad essa non si forma il giudicato sostanziale, ma solo quello processuale, superabile in sede esecutiva. Al giudice dell’esecuzione compete, pertanto, di accertarese i precedenti penali ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione all'atto della concessione dei benefici, anche eventualmente esercitando d’ufficio i poteri istruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e, quindi, disponendo l’acquisizione, in originale o in copia, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio di cognizione. 3. In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'ordinanza 4 impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Frosinone per un nuovo giudizio, nel rispetto dei principi suindicati.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del tribunale di frosinone. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore 5