Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21222
CASS
Sentenza 9 giugno 2026

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  • Accolto
    Reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena

    Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che la reiterazione del beneficio fosse avvenuta in violazione di legge, giustificando la revoca.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa per lesione dell'art. 24 Cost.

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo per le stesse ragioni esposte nel precedente motivo relativo alla nullità processuale.

  • Rigettato
    Vizio del procedimento camerale per violazione dell'art. 127 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo per le stesse ragioni esposte nei precedenti motivi relativi alla nullità processuale.

  • Accolto
    Carenza di motivazione sulla natura della revoca

    La Corte ha ritenuto il motivo fondato, poiché il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare se la revoca fosse preclusa dal giudicato, accertando se i precedenti penali ostativi fossero documentalmente noti al giudice della cognizione.

  • Rigettato
    Inosservanza di norme processuali a pena di nullità per omessa notifica al difensore

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché la notifica è stata regolarmente effettuata al difensore di fiducia nominato successivamente e, in ogni caso, l'eventuale omessa notifica a uno dei difensori integra una nullità a regime intermedio sanata se non eccepita.

  • Accolto
    Erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen. per violazione del principio di anteriorità

    La Corte ha ritenuto il motivo fondato, poiché il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare se la revoca fosse preclusa dal giudicato, accertando se i precedenti penali ostativi fossero documentalmente noti al giudice della cognizione.

  • Accolto
    Mancanza di motivazione sui presupposti sostanziali della revoca

    La Corte ha ritenuto il motivo fondato, poiché il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto verificare se la revoca fosse preclusa dal giudicato, accertando se i precedenti penali ostativi fossero documentalmente noti al giudice della cognizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21222
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21222
    Data del deposito : 9 giugno 2026

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