Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6038 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
# 6038 /01 IN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilite SEZIONE TERZA CIVILE atel mistico Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vittorio DUVA R.G.N. 17030/98 Consigliere Dott. Ernesto LUPO 18546/98 - 43042 Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron. - 2200 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rep. Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Ud. 29/11/00 - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZ A Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 SCATOLA PIO, FEROLATO NAZARENA, SCATOLA CARMINE, iL IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI elettivamente 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO 1500 TA, difesi ALBERTO COCCIOLI, dall'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente -
0879079
contro
BROGGINI BRUNO;
0879080 intimato - D873054 e sul 2° ricorso n° 18546/98 proposto da: 0879055 BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA2000 BROGGINI 1935 PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SPADAFORA, che lo difende anche disgiuntamente Richiesta copia studio SPADAFORA dal Sig. all'avvocato ADRIANA MORELLI, giusta delega in atti;
per dirti L. 6000 *5 SET. 2001 - controricorrente e ricorrente incidentale IL CANCELLIERE
contro
SCATOLA PIO, FEROLATO NAZARENA, SCATOLA CARMINE;
intimati CANCELLERIA avversO la sentenza n. 2273/97 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 10/06/97 e depositata 1'11/07/97 (R.G. 3519/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica DE346134 udienza del 29/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEGRETO;
Richiesta copia_studio dal Sig. TA udito l'Avvocato Alberto COCCIOLI;
per diritti L. 6000 udito l'Avvocato Salvatore MILETO (per delega G. f =301 2 SPADAFORA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per UFFICIO COPIE il rigetto del ricorso principale ed assorbimento del Richiesta copia studio da! Sig. TI STA ricorso incidentale. per diritti L. 6000. 5 OTT. 2001 IL CANCELLIERE €0,52 L.1000 CANCELLERIA LIRE 2000 AY885333 CANCELLERIA AY885328 AY885329 -2- BF972187 AY885334 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 12.12.1991, Scatola Pio e Ferolato Nazzarena, in proprio e quali legali rappresentanti del fglio minore Scatola Carmine, convenivano davanti al tribunale di Monza Bruno RO per sentire dichiarare la sua responsabilità in ordine alla terapia odontoiatrica praticata, senza positivo esito, sul predetto minore e per ottenere la sua condanna al risarcimento dei danni. Il convenuto si costituiva e resisteva alla domanda. Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, con sentenza del 20.7.1994, sulla scorta della conclusioni del c.t.u., accertava la responsabilità per colpa del sanitario e lo condannava al pagamento della complessiva somma di f. 36.187.000, in moneta attuale in favore del minore e della somma di f. 2.400.000, in favore dei genitori. Proponeva appello il RO. La corte di appello di Milano, con sentenza depositata 1'11.7.1997, rigettava la domanda. Riteneva la corte di appello che, anzitutto, il c.t.u. aveva ritenuto che esattamente il RO aveva diagnosticato una disgnazia allo Scatola, per cui non vi era responsabilità del sanitario nella diagnosi;
che la responsabilità dello stesso, secondo i primi giudici, consisteva nel fatto che il 3 RO non avrebbe effettuato la terapia "intercettiva", considerata la più idonea dal c.t.u., ma altra terapia, per cui gli stessi avevano ritenuto la responsabilità del RO per negligenza ed imperizia;
che le conclusioni predette non potevano condividersi, in quanto anche il successivo dentista dr. Allievi, presso cui successivamente all'interruzione del rapporto per otto mesi con il RO, fu condotto il minore, non adottò la predetta terapia intercettiva;
che ciò faceva presumere che la scelta terapeutica del RO fosse in sintonia all'epoca dei fatti con i precetti dell'arte. Esclusa, quindi, l'imperizia e la negligenza del sanitario, la corte di merito rilevava che, sul piano eziologico, l'intervento di altro sanitario ed il comportamento dei genitori dello Scatola, che interruppero per otto mesi le conducendolo solo in seguito presso altro sanitario, cure, elidevano l'incidenza deterministica sul preteso evento dannoso del comportamento del RO. Infine la corte osservava che mancava anche l'evento dannoso, in quanto le cure del RO non avevano nè migliorato nè peggiorato la crescita disgnastica, e, trattandosi di obbligazione di mezzi, essa non aveva per oggetto il risultato della guarigione, e che, in ogni caso secondo lo stesso c.t.u. , essendo stata ripresa la terapia a is 4 13 anni, in periodo di massima crescita, ciò rendeva miglioramento di molto dei problemi possibile il lasciando seriamente dubitare disgnastici, dell'irreversibilità degli stessi per il mancato tempestivo intervento. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione gli attori. Resiste con controricorso il convenuto , che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato. Le parti hauna presuntato memoria. Motivi della decisione 1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la manifesta illogicità della sentenza e l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti. Ritengono i ricorrenti che la sentenza di appello, sulla frammentaria e superficiale dellabase di una lettura consulenza tecnica, ha ritenuto che il c.t.u. abbia concluso che la diagnosi effettuata dal dr. RO della disgnazia era esatta e che quindi l'eventuale colpa del medico fosse relativa non alla fase diagnostica, ma a quella terapeutica. B. 5 Ritengono, invece, i ricorrenti che ciò non corrisponde al vero, poichè, da un'attenta lettura della consulenza d'ufficio sarebbe emerso che il RO aveva effettuato una diagnosi corretta, ma solo parziale ed incompleta, avendo riscontrato la patologia dentale (disgnazia dentale), non accorgendosi invece che esisteva anche una disgnazia ossea, per cui il mascellare superiore non venne sottoposto ad alcuna terapia.
2. Il motivo è inammissibile. Il vizio di omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione (Cass. 2 giugno 1995, n. 6189). Inoltre, qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.), 6 necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. civ., sez. II, 1 febbraio 1995, n. 1161). Nella fattispecie, quanto all'asserita affermazione dell'errore diagnostico del RO, il ricorrente non solo non indica e non riporta quella parte della consulenza in cui si troverebbe detta conclusione del c.t.u., ma nello stesso motivo la si deduce come proveniente da un'attenta lettura della relazione peritale, unitamente agli spunti provenienti dalla consulenza di parte. In altri termini si tratta di una diversa valutazione ed interpretazione delle risultanze di consulenza, rispetto a quella testuale che il giudice di merito dichiara di aver effettuato e che, come tale, non è censurabile in questa sede di legittimità. ' e contrariamente a quanto sostenuto Se poi effettivamente dal giudice di merito, non rispondesse al vero che il c.t.u. 7 diagnostico del RO, ciò avesse escluso l'errore un vizio di motivazione, ma un costituirebbe non travisamento del fatto e questo non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n.4, c.p.c.. (Cass. 15.5.1997,n. 4310; Cass. 2.5.1996,n. 4018).
3.1. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile dalla documentazione, in relazione all'art. 360 manifesta. Lamentano,n. 5 c.p.c., nonchè l'illogicità altresì, i ricorrenti la violazione degli artt. 1176, 1218, 2236 e 2697 c.c. in materia di diligenza nell'adempiere e di prova nella responsabilità del medico e della struttura sanitaria. Assumono i ricorrenti, quanto alla discrezionalità del medico, che la stessa non può porsi in contrasto con le regole che possono ritenersi acquisite e sulla base di queste regole il c.t.u. aveva diagnosticato anche una 4. 8 0 disgnazia ossea oltre quella dentale, mentre il RO aveva diagnosticato e curato solo la seconda. Quanto alla diligenza, la stessa era esclusivamente quella di cui all'art. 1176, c. 2, C.C., per cui è illogica l'impugnata sentenza allorchè afferma che il solo fatto che non vi sia stata la guarigione, non determina l'inadempimento del medico, tenuto conto che non si è verificata una situazione deteriore, che è la sola modalità con cui può concretizzarsi il danno, per cui in buona sostanza mancherebbe nella fattispecie l'evento dannoso. Secondo i ricorrenti nella fattispecie si trattava di intervento di semplice esecuzione, che non presentava particolari complessità.
4.1. Osserva questa Corte che veri nodi della responsabilità del medico sono relativi al grado della colpa ed alla ripartizione dell'onere probatorio. Si è sottolineato che sotto il profilo sistematico le norme sulla diligenza (art. 1176 c.c.) sono previste per tutti i tipi di obbligazioni e non autorizzano ad individuare materie distinte, per cui il concetto di colpa è unitaric. Dottrina e giurisprudenza tendono, quindi, a ritenere che detto concetto sia quello previsto dall'art. 1176 c.c., che impone di valutare la colpa con riguardo alla natura dell'attività esercitata. 8 . 9 Pertanto la responsabilità del medico per i danni causati al paziente postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che in rapporto alla professione di medico chirurgo implica scrupolosa attenzione adeguata preparazioneed professionale (Cass. 12.8.1995, n. 8845). Infatti il medico-chirurgo nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall'art. 1176,c.1°, ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall'art. 1176,c.2°, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica. Il richiamo alla diligenza ha, in questi casi, la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise. In altri termini sta a significare applicazione di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo, e quindi diventa un criterio oggettivo e generale e non soggettivo. Ciò comporta, come è stato rilevato dalla dottrina, che la diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: 10 parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.
4.2. Nella diligenza è quindi compresa anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione. Comunemente si dice che trattasi di una diligentia in abstracto, ma ciò solo per escludere che trattisi di diligentia quam in suis, e cioè alla diligenza che normalmente adotta quel determinato debitore. Per il resto il grado di diligenza, per quanto in termini astratti ed oggettivi, deve essere apprezzato in relazione alle circostanze concrete e tra queste, quanto alla responsabilità professionale del medico, rientrano anche le dotazioni della struttura ospedaliera in cui lo stesso opera. Indubbiamente esiste una discrezionalità del medico in ordine alla terapia da adottare, ma il limite per il corretto esercizio di questa discrezionalità va individuato nella totale difformità del metodo o della tecnica, su cui la scelta è caduta, dalle regole che per consolidata sperimentazione si possono reputare acquisite alla scienza ed alla pratica, sì da costituire il necessario e comune corredo culturale del professionista, tanto più se specializzato in un determinato settore della medicina. 11 5. Anche nei confronti della prestazione professionale resa dal medico trova applicazione diretta l'art. 2236 C.C., a norma del quale, qualora la prestazione implichi la di speciale difficoltà, ilsoluzione di problemi tecnici prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave, senza la necessità di effettuarne un'applicazione analogica. Va altresì rilevato che la limitazione di responsabilità professionale del medico- chirurgo ai soli casi di dolo ○ colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 C.C., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza. anche nei casi di speciale difficoltà, tale Infatti limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso (Cass. 18.11.1997, n. 11440; Corte Cost. 22.11.1973,n. 166). Pertanto il professionista risponde anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica. In altri termini la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica 12 la preparazione media unicamente ai casi che trascendono perchè la particolare (Cass. 11.4.1995,n. 4152), ovvero complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza, о non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (Cass. 12.8.1995, n. 8845).
6. Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, la giurisprudenza considera unitariamente, a tali fini, l'attività sanitaria come prestazione di mezzi, senza più farsi carico della natura della responsabilità del medico. Essa ritiene che incomba al professionista, che invoca il più ristretto grado di colpa di cui all'art. 2236 C.C., provare che la prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, mentre incombe al paziente danneggiato provare quali siano state le modalità di esecuzione ritenute inidonee (Cass. 4.2.1998, n. 1127; Cass. 3.12.1974, n. 3957). di provare che Invece incombe al paziente l'onere l'intervento era di facile о routinaria esecuzione ed in tal caso il professionista ha l'onere di provare, al fine andare esente da responsabilità, che l'insuccesso di dell'operazione o della terapia non è dipeso da un difetto di diligenza propria (Cass. 30.5.1996, n. 5005; Cass. 18.11.1997,n. 11440; Cass. 11.4.1995, n. 4152). 女 13 Nel caso di intervento di facile esecuzione, non si verifica un passaggio da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, che sarebbe difficile dogmaticamente da giustificare a meno di negare la stessa distinzione tra i fa gran parte delladue tipi di obbligazioni ( come pure recente dottrina), ma opera il principio res ipsa loquitur, ampiamente applicato in materia negli ordinamenti anglosassoni (dove la responsabilità del medico è sempre di aquiliana),natura inteso come "quell'evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza”.
7.1. Nella fattispecie la sentenza impugnata non si pone espressamente il problema se l'intervento in questione fosse di facile soluzione oppure se implicasse la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, ma (a fronte delle conclusioni cui è giunto il c.t.u., per cui la responsabilità professionale del RO si fonderebbe sul fatto che non era stata adottata la "terapia intercettiva", indicata come la più idonea) esclude l'imperizia del RO sul rilievo che la terapia (evidentemente non intercettiva) da questi adottata era conforme con i precetti dell'arte, poichè anche il dr. Allievi, a cui successivamente si erano rivolti gli attori, non adotto la terapia intercettiva. 14 In altri termini, la sentenza impugnata ha ritenuto, sulla base della detta presunzione, di doversi discostare dalle di imperizia del ROconclusioni del c.t.u. nell'adozione della terapia, poichè quella adottata, per quanto non condivisa dal c.t.u., rimaneva pur sempre una delle terapie possibili ed idonee, secondo la scienza dell'epoca, rimanendo nella discrezionalità del sanitario la scelta di quale adottare.
7.2. A tal proposito va osservato che il giudice di merito può fondare il suo convincimento anche esclusivamente su una prova presuntiva semplice, non essendo tale prova inferiore alle altre, salvo che la legge disponga diversamente (Cass. 18.1.2000, n. 491) e che il giudizio in base al quale il giudice di merito ragiona per presunzione si sottrae al sindacato di legittimità se convenientemente motivato (Cass. 14.9.1999, n. 9782) Gli attuali ricorrenti non censurano l'impugnata sentenza per aver disatteso le conclusioni del c.t.u. sull'inidoneità della terapia adottata dal convenuto, nè censurano il ragionamento presuntivo suddetto, ma insistono anche in questo secondo motivo sull'imperizia del dentista nella diagnosi (per la non diagnosticata disgnazia ossea, ma solo quella dentale), a cui poi è conseguita un'errata terapia. 15 Ribadito che la sentenza impugnata ha accertato tramite la consulenza d'ufficio l'esattezza della diagnosi e che il relativo motivo di censura è inammissibile (primo motivo), Va osservato che il giudice di merito, avendo escluso l'imperizia del dentista nell'adozione della terapia per la disgnazia dentale (e non essendo in questa sede questo punto sempre e solo nell'ottica che l'errorecensurato in sè, ma di diagnosi aveva determinato un errore di terapia), correttamente ha escluso che la mancata positiva modificazione dello stato di salute del paziente abbia integrato un inadempimento, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato, eseguita in assenza di negligenza ed imperizia.
8. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano l'insufficiente e contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza circa un punto decisivo controversia prospettato dalle parti e rilevabiledella dalla documentazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Assumono i ricorrenti che nell'illogico travisamento dei fatti la sentenza impugnata ha ritenuto la contraddittorietà delle conclusioni del consulente in merito al pregiudizio derivato allo Scatola per la mancanza di opportuni presidi ortodiagnostici intercettivi, avendo poi affermato lo stesso anni in periodoc.t.u. che la terapia, ripresa a 13 16 possibile di massima crescita, (prevedendo una serie di terapie per la correzione della disgnazia) lascia dubitare della presunta irreversibilità del mancato tempestivo corretto intervento. Rilevano i ricorrenti che sul piccolo Scatola è stata praticata esclusivamente una terapia odontoiatrica in virtù della lacunosa diagnosi, mentre se fosse stata diagnosticata anche la disgnazia ossea (oltre quella dentaria) e questa fosse stata aggredita con idonea terapia, la guarigione sarebbe stata totale.
9. L'infondatezza del motivo discende dal punto che i ricorrenti, ancora una volta, fondano la censura sull'errore di diagnosi, a cui poi è conseguita l'erronea terapia (censura, come detto, già disattesa) e non sul punto che, esatta la diagnosi, potesse essere errata la terapia, come ritenuto dai primi giudici e dal c.t.u.. Ne consegue che, essendo erroneo il presupposto della censura, la stessa è infondata. 10. Il rigetto di questi primi tre motivi (e quindi l'esclusione di un comportamento colpevole del RO) comporta il rigetto dei restanti due motivi di ricorso, rispettivamente relativi alla ritenuta violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1227 c.c.( sull'assunto che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto un concorso di colpa del dr. 17 Allievi o dei genitori del piccolo Carmine, mai eccepito dal convenuto) ed alla violazione degli artt. 40 e 41 c.p. ( per l'incidenza delle singole condottenon aver valutato nell'eziologia causale, riducendo proporzionalmente la quota di responsabilità ascrivibile al RO). 11. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, la sentenza impugnata, avendo escluso una responsabilità del RO, ovviamente non ha ritenuto che concorso di colpa nella produzione sussistesse un danno ingiusto di altri soggetti con il dell'assunto RO, per il semplice motivo che quest'ultimo era esente da ogni responsabilità. L'accertata insussistenza di un comportamento colpevole del convenuto esclude in radice ogni possibilità di sua corresponsabilità. 12. Il rigetto del ricorso principale comporta anche l'assorbimento del ricorso incidentale, essendo lo stesso stato proposto "in via subordinata condizionata". Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. 18 R.G. 17030/98 18544198 Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, lì 29 novembre 2000. Il Presidente Il cons. est. Antonio Segato Viêmio touva # CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, li 24 APR. 2001 IL CANCELLIERE locess Giovanni Giambattista F E U T S 350000 R N E O O C A UFFICIO 5 LUG. 2001 M 3.50. O (its trecentocinque in Registrato 32068 Dirigento Area Servizi PPO) ziat (D.ssa Maria Grazia DI n. c Responsabile Servizio A (re (Dr. M. RACCION p. 19