Sentenza 1 dicembre 2015
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non è ostativa alla consegna a fini processuali la circostanza che il periodo di custodia cautelare sofferta in Italia sia superiore al termine di durata della misura indicato nel provvedimento dello Stato di emissione. (Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo "a termine" emesso dall'autorità' giudiziaria romena).
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeo, 15 anni di giurisprudenza di cassazione sul MAE (Cass., 12/2020)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 gennaio 2021
Questioni di costituzionalità 1. Questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale 1.1. Computo della custodia cautelare all'estero: illegittimità 1.2. Impugnazione delle misure cautelari: inammissibilità. 1.5. Rifiuto di consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'U.E. residente o dimorante in Italia: questione pendente 2. Questioni dichiarate manifestamente infondate dalla Corte di Cassazione 2.1. Arresto obbligatorio da parte della polizia giudiziaria (art. 13) 2.2. Tutela della madre di prole di età inferiore a tre anni (18, comma 1, lett. s) (ora, 18, comma 1, lett. p) 2.3. Consegna sulla base di un m.a.e. non sottoscritto da un giudice 2.4. Brevità dei termini del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2015, n. 47731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47731 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2015 |
Testo completo
47 7 3 1/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 01/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO AGRO' N.2192 - Consigliere - Dott. ANGELO COSTANZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MASSIMO RICCIARELLI N. 46714/2015 - Consigliere - Dott. LAURA SCALIA - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC EL N. IL 22/02/1985 avverso la sentenza n. 126/2015 CORTE APPELLO di PALERMO, del 16/10/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Letter sentite le conclusioni del PG Dott. M. Giuseppina Festorom delis inst issibuite del wel хих ncorso ' Udit difensore Avv.; Solvatore Coldarelia che per l'eccopt mento obeде insistitoha rcorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 16 ottobre 2015, la Corte d'Appello di Palermo ha disposto la consegna di IC EL all'autorità giudiziaria romena richiedente, in esecuzione del mandato di arresto europeo (M.A.E.) processuale n. 10 del 5 maggio 2015, emesso in relazione al reato di rapina commesso il 14 -15 marzo 2015. 1.1. Preliminarmente, la Corte ha rilevato che IC, con ordinanza del 27 agosto 2015 emessa a seguito di convalida dell'arresto, è stato sottoposto a custodia cautelare ai fini della esecuzione del M.A.E.; che IC ha negato il proprio consenso alla consegna;
che il mandato è stato emesso in presenza di tutti i presupposti di legge;
che sussiste il presupposto della doppia incriminabilità ed il reato per il quale si procede è punito con una pena superiore a dodici mesi di reclusione (segnatamente con quella massima di dodici anni); che nel provvedimento cautelare applicativo della custodia in carcere emesso il 17 marzo 2015 dalla Pretura di Braila risultano compiutamente indicati i presupposti applicativi della misura coercitiva e le fonti di prova;
che non sussistono ragionevoli dubbi in ordine al mancato rispetto da parte dell'autorità giudiziaria romena dell'art. 6, comma 3, CEDU;
che non ricorrono condizioni ostative alla consegna.
2. Avverso la sentenza ha presentato personalmente ricorso IC EL per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge in relazione all'art. 6, lett. f), L. n. 69 del 2005; evidenzia il ricorrente, per un verso, che il mandato di arresto non reca indicazione della pena minima, per altro verso, che il consegnando risulta ristretto da un periodo superiore a trenta giorni, in violazione del termine di durata della detenzione temporanea applicata appunto di trenta giorni -, - indicato nel mandato emesso dal Tribunale di Braila;
2.2. violazione di legge in relazione all'art. 18, comma 1 lett. g), L. n. 69 del 2005 ed all'art. 6, comma 3, CEDU, e vizio di motivazione;
il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare in merito alla questione sollevata nella memoria difensiva, nella quale si era censurata l'emissione del provvedimento applicativo della misura cautelare del 17 marzo 2015 in contumacia dell'imputato, dichiarata senza nessun e rituale preventivo avviso;
d'altra parte, si evidenzia che l'allontanamento dello straniero dal territorio romeno non costituisce prova della conoscenza da parte del medesimo dell'esistenza del procedimento, né dimostra la sua volontà di darsi alla fuga.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, mentre il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. Ed invero, dal chiaro disposto normativo dell'art. 7, comma 3, L. n. 69/2005 (che recita "Il fatto dovrà essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi") risulta di tutta evidenza come, ai fini della consegna in forza di un mandato d'arresto europeo, sia del tutto irrilevante la pena edittale minima comminata per il reato per il quale si procede, essendo solo necessario che esso sia punito con una pena massima superiore alla soglia di dodici mesi, nella specie ampiamente oltrepassata.
2.2. Anche la seconda doglianza mossa nel primo motivo è manifestamente infondata, là dove la circostanza che la durata della custodia sofferta in Italia in attesa di dare esecuzione al M.A.E. superi la durata della custodia cautelare indicata nel mandato dell'A.G. richiedente non può costituire motivo di rifiuto alla consegna. In questo senso si è consolidata l'ermeneusi di questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, non è ostativa alla consegna a fini processuali la circostanza che il periodo di custodia cautelare a cui sia stata sottoposta in Italia la persona richiesta sia superiore al termine di durata della misura cautelare predeterminato nel provvedimento cautelare dello Stato di emissione. (Fattispecie relativa a mandato di arresto europeo a termine" emesso dall'autorità' giudiziaria romena) (Sez. 6, n. 16544 del 27/04/2010 dep. 28/04/2010, T., Rv. 246749). Mentre la garanzia della - computabilità della custodia cautelare sofferta dall'estradando (o consegnando) nella pena da scontare rientra tra i diritti fondamentali della persona, desumibili dagli artt. 9 e 10 della Convenzione Europea di Estradizione (v. ex plurimis Cass., Sez. 6, 17/09/2004, Iute), non può affermarsi che analoga computabilità debba valere con riferimento alla custodia cautelare subita a fini estradizionali in relazione alla durata della custodia preventiva cui il soggetto può essere sottoposto in base all'ordinamento del Paese richiedente.
3. Anche il secondo motivo di ricorso risulta palesemente destituito di fondamento. 3 Risponde invero alla fisiologia processuale che un'ordinanza di custodia se fosse cautelare sia emessa in contumacia della persona indagata, la quale preventivamente avvisata potrebbe anzi far perdere le proprie tracce e - vanificare la cautela cui appunto le misure de quibus sono volte a tutelare.
4. Dalla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di 1000 euro alla cassa delle ammende. A norma dell'art. 22 comma 5 L. n. 69 del 2005, manda alla Cancelleria per la trasmissione del provvedimento al Ministro di Giustizia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle . spese del procedimento ed al pagamento della somma di 1000 euro alla cassa delle ammende. manda alla Cancelleria per gli adempimenti ai sensi dell'art. 22 comma 5 L. n. 69 del 2005. Così deciso in Roma il 1 dicembre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Antonio Agrò Alessandra Bassi Helthy DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 DIC 2015 A DI CAR M E E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO R P U I Z O N B R A Piera Esposito 4