Sentenza 23 settembre 2014
Massime • 1
Integra il reato di appropriazione indebita la condotta del "trustee" che destina i beni conferiti in "trust" a finalità proprie o comunque diverse da quelle per realizzare le quali il negozio fiduciario è stato istituito, in quanto l'intestazione formale del diritto di proprietà al trustee ha solo la valenza di una proprietà temporale, che non consente di disporre dei beni in misura piena ed esclusiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2014, n. 50672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50672 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 23/09/2014
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - rel. Consigliere - N. 1789
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 26571/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RC, nato il [...];
avverso l'ordinanza n. 29/014 Tribunale del riesame di Vicenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. De Augustinis Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato, gli avvocati Corrà Francesco e Beria Antonio che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Vicenza, revocava il decreto di sequestro preventivo sull'immobile sito in Vicenza alla via Legioni Antonini n. 53, di pertinenza del Trust Isabella, perché l'appropriazione indebita, reato in relazione al quale era stato concesso il provvedimento ablativo, è configurabile solo per i beni mobili, confermandolo per gli altri beni, di tale natura, conferiti in trust e consistenti in una polizza assicurativa sulla vita ed il denaro riveniente dal suo disinvestimento.
1.2 Indagato, nell'ipotesi di accusa, è LI RC, trustee dell'"Isabella"trust, che, violandone l'atto costitutivo, aveva costituito in Svizzera una società anonima, adoperando la liquidità presente sul conto del Trust ed aveva avviato una serie di operazioni giuridiche - contabili per appropriarsi dei beni anche immobili del trust. Secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, LI "aveva destinato a sè stesso il trasferimento della liquidità di una polizza di diritto lussemburghese, aveva costituito una società svizzera nella quale stava tentando di far confluire le somme liquide che aveva già depositato nella polizza suddetta e stava cercando di liquidare un immobile, destinando alle istituzioni oncologiche beneficiane del trust solo una minima parte degli importi, il tutto senza avere preventivamente contattato il guardiano del trust".
1.3 Avverso tale ordinanza propongono ricorso gli avvocati Francesco Corrà e Antonio Beria, in difesa di LI chiedendo l'annullamento dell'ordinanza e deducendo a motivo l'erronea applicazione della legge penale, ed in particolare dell'art. 646 c.p., e dell'art. 832 c.p. ed art.
1.2.3.8 della Convenzione dell'Aja
dell'1.7.1985. Affermano i ricorrenti che con il negozio fiduciario è stata trasferita al LI la piena proprietà dei beni conferiti in trust e che pertanto, non può configurarsi il delitto di appropriazione indebita, per il quale è necessario l'elemento dell'altruità della cosa.
Con memoria depositata per l'odierna udienza i ricorrenti insistono nella tesi secondo la quale la costituzione del trust determina un passaggio di proprietà dei beni conferiti in trust in capo al trustee.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
2.1 Per inquadrare l'ambito della problematica dedotta dalla difesa del ricorrente, è necessario individuare le caratteristiche del negozio fiduciario denominato trust, figura non generata nel nostro ordinamento ma in quello anglosassone e riconosciuta nel diritto interno per l'intervenuta adesione dello Stato alla convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, dovendosi, comunque, riconoscere che sussistono oggettive difficoltà ad adattare lo schema di fiducia anglosassone (causa tipica del Trust) al nostro ordinamento, anche a causa delle diversità strutturali e di regolamentazione dei diritti reali, nei due ordinamenti giuridici e per la possibile interferenza con il sistema di garanzie.
2.2 Secondo l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento in ambito domestico, resa esecutiva in Italia con L. 16 ottobre 1989, n. 364, per trust si intendono "i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato", caratterizzato dal fatto che "I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee" venendo essi "intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee", che ha il potere e l'obbligo, "di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee".
2.3 Con la decisione n. 10105/2014 rv 631179, la giurisprudenza civile di questa Corte, richiamando tale definizione, (che, per la precisione, ha recepito uno schema edulcorato dell'originario schema di trust anglosassone), ha già detto, per quello che qui interessa, che "Il "trust" non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al "trustee", che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto" riconoscendo così la mera intestazione formale del patrimonio separato al trustee, rimanendo, invece, beni e rapporti giuridici conferiti, ancorati al fine determinato dal regolamento del trust. Di talché, se anche l'effetto proprio del trust non è quello di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito, resta fermo che il disponente,con la costituzione del trust, proprio in ragione dello scopo cui è destinato il complesso dei beni e rapporti giuridici, ne perde subito la disponibilità, potendo essergli riservati, nel regolamento del Trust, solo poteri circoscritti e per lo più di controllo e, per la stessa ragione, il trustee ne acquista la formale disponibilità al fine di meglio adempiere allo scopo.
2.4 Questo schema di trust, per come riconosciuto e veicolato nel nostro ordinamento dalla giurisprudenza, mutua profili sostanziali dallo schema anglosassone, quali l'autonomia del patrimonio conferito, il potere-dovere del trustee di amministrare, gestire o disporre dei beni del trust, con l'obbligo di rendere il conto;
l'essere i beni del trust intestati al trustee, ma esclusi dal patrimonio di quest'ultimo, andando a formare una massa autonoma e distinta secondo uno schema di separazione patrimoniale perfetta, intesa come "incomunicabilità bidirezionale" tra il patrimonio separato e il patrimonio del soggetto che ne è titolare;
caratteristica, questa, che deriva dall'"affidamento" del diritto al trustee, sulla base della fiducia ispiratrice del negozio.
2.5 Dalla fiducia deriva anche l'assenza di rapporti negoziali tra fiduciario e fiduciante e l'assoluta discrezionalità di gestione del fiduciario, determinata dalla mancanza di precetti dettagliati. Per quello che qui interessa, sembra di poter affermare che, il riconoscimento di una intestazione meramente formale dei diritti al trustee, stempera i dubbi sulla configurabilità di un trust interno a causa delle caratteristiche dei nostri diritti reali;
problematiche che, nella realtà concreta, perdono assai di mordente e rilevanza a fronte dell'incisività innovativa delle caratteristiche proprie del negozio in questione e dell'agilità decisionale e dispositiva, tesa al conseguimento dello scopo, consentita dalla particolare configurazione dei poteri del trustee.
2.6 Orbene, se tale è l'essenza e la funzione dello schema del "trust " recepito nel nostro ordinamento, consegue che, anche ai fini dell'inquadramento della tutela penale, devono assumere rilevanza preminente, nell'interpretazione del negozio sia il vincolo di destinazione che grava sui beni (che, determinandone la funzione economico-sociale, ne impedisce la commistione con il patrimonio del trustee) sia l'esistenza di beneficiari del negozio fiduciario, a favore dei quali deve indirizzarsi tutta l'attività di gestione dei beni e rapporti, conferiti nel trust, dovendosi attribuire all'intestazione formale del diritto di proprietà al trustee la valenza di una proprietà temporale, sostanziata dal possesso del bene, sicuramente diversa da quella delineata nell'art. 832 c.c. e svincolata dal potere di disporre dei beni in misura piena ed esclusiva.
2.7 In quest'ottica, questo collegio condivide e fa propria l'affermazione del Tribunale del riesame secondo la quale: "In definitiva pare di poter dire, con tutta la circospezione che la delicata materia richiede, che il potere esercitato dal EL come trustee sui beni conferiti in trust non è quel diritto di godere e disporre dei beni stessi in modo pieno ed esclusivo in cui si sostanzia il diritto di proprietà secondo la nota definizione dell'art. 832 c.c.; si tratta piuttosto di una situazione reale di proprietà finalizzata e funzionale che si esercita su di un patrimonio separato ed autonomo rispetto a quello facente capo al EL, patrimonio che è vincolato, come si è detto, dal programma fiduciario che il trustee ha l'obbligo di perseguire e che sembra senz'altro riconducibile al concetto generale di possesso penalmente rilevante di cui all'art. 646 c.p.; la violazione di questo vincolo funzionale e la destinazione, pertanto, di beni conferiti in trust a finalità proprie del trustee e/o comunque a finalità diverse da quelle per realizzare le quali il trust è stato istituito concreta quella interversione del possesso in proprietà che costituisce l'essenza del delitto di cui all'art. 646 c.p..".
2.8 D'altra parte il concetto civilistico, che il ricorrente promuove per disarticolare la decisione del Tribunale del riesame, con il richiamo al diritto di proprietà del trustee come elemento di esclusione dell'altruità della cosa, non si allinea con quanto sostenuto dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte, che ha già precisato, fin dalla decisione n. 11628/1989 rv 182001, che "Il riferimento al concetto civilistico di altruità non può trovare applicazione nell'ambito penalistico della appropriazione indebita, sussistendo gli elementi costitutivi dell'ipotesi di cui all'art. 646 c.p., in presenza dell'animus proprio del delitto in esame, anche allorché la res sia, come il danaro, fungibile. Infatti, la ratio di tale norma deve essere individuata nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della res, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso della stessa, altresì nel caso in cui si tratti di una somma di danaro" (rv. 1 70581; rv. 124301).
Alla luce dei principi che precedono, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014