Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2002, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' EL POLU TALI NO0 2 1 73 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT U ENA ICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 13143/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron.5214 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Consigliere Ud. 31/10/01 Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ITALKALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PERSIANI MATTIA, giusta delega in atti;
ricorrente contro domiciliato in ROMA via ANZALONE CATALDO, Vie di Corviale, I LUNGOTEVERE MELLINI 27, presso lo studio dell'Avvocato che to LA FORESTE ROBERTA e da ultimo d'ufficio presso LA 2001 CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4206 -1- insieme rappresentato e dife lall'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 133/98 del Tribunale di ENNA, depositata il 18/06/98 R.G.N. 250/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
Mettie Persien, l'ew.IATO ✓ per delega udito 1'Avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 13143/1999 ud. 31 ottobre 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. In data 25.7.1995 il TO di Enna in funzione di giudice del lavoro, a seguito di ricorso per ingiunzione di CA ON, ingiungeva alla società datrice di lavoro LK PA il pagamento della somma dovuta quale importo a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e spese. Avverso tale decreto proponeva opposizione l'LK deducendo che nulla era dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto al lavoratore opposto, atteso che il rapporto di lavoro con lo stesso intercorrente non era affatto cessato, ma doveva intendersi semplicemente sospeso a causa della situazione di "fermo produttivo" in cui versava la società opponente. L'LK aggiungeva, inoltre, che il predetto rapporto di lavoro non poteva considerarsi cessato per il solo fatto che l'Ente minerario siciliano (E.m.s.) aveva ammesso il lavoratore ai benefici di cui agli artt. 5 e 6 legge regionale n.27/84, atteso che tale legge prevedeva, per i dipendenti non riammessi nella attività lavorativa a causa di fermo produttivo dei sali alcalini, la corresponsione di una indennità sostitutiva della retribuzione e commisurata all'ammontare della stessa. Pertanto chiedeva la revoca del concesso decreto ingiuntivo. Costituitosi in giudizio l'opposto contestava tutto quanto ex adverso dedotto, sostenendo che l'intervenuta cessazione dell'attività del comparto dei sali alcalini, avendo determinato la risoluzione del rapporto di lavoro, legittimava il lavoratore a richiedere ed ottenere il T.F.R.. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso l'assunzione di informative presso la P.A.. Con sentenza del 17 dicembre 1996 il TO rigettava l'opposizione proposta. Avverso tale decisione la società LK proponeva appello evidenziando che gli artt. 5 e 6 L.R. 27/84, richiamati dall'art. 28 L.R. 25/93, non avrebbero potuto disciplinare il caso di specie in quanto concernenti le ipotesi di esubero del personale destinato alla mobilità esterna. Tempestivamente costituitosi in giudizio, l'appellato, sostenendo l'applicabilità della predetta normativa, chiedeva il rigetto del proposto appello e la conferma della sentenza impugnata. Il Tribunale di Enna con sentenza del 3 aprile - 20 giugno 1998 respingeva l'appello e confermava la sentenza impugnata, condannando la S.p.A. LK a rimborsare alla parte appellata le spese del grado. 3 Avverso questa sentenza la società LK ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un solo complesso motivo di censura, cui resiste la controparte con controricorso tardivamente depositato. La società, in prossimità dell'udienza, ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi, della legge regionale n. 8 del 1995, in relazione al disposto dell'art. 28 legge regionale n. 25 del 1993 e al disposto degli artt. 5 e 6 legge regionale n. 27 del 1984, e degli artt. 2118, 2086 e 2697 cod. civ., nonché vizi di motivazione, lamenta che il Tribunale non abbia ritenuto che la fattispecie non poteva considerarsi disciplinata dalla legge regionale n. 25 del 1993, relativa alle situazioni di esubero del personale, a cagione della ristrutturazione delle unità produttive, trattandosi della sospensione temporanea della attività aziendale nel settore dei sali alcalini, ed era disciplinata invece dalla legge n. 8 del 1995, che, con esclusivo riguardo alla vicenda del fermo produttivo, attribuiva ai lavoratori interessati un beneficio di contenuto identico a quello accordato ai lavoratori destinati al licenziamento, purché non si fossero dimessi dal rapporto in vista della ripresa dell'attività produttiva della miniera. Premesso che la sentenza della Corte Costituzionale n.446 del 1994 non si pronunzia sul punto specifico, assume la ricorrente che l'interpretazione della normativa in esame non consente di affermare che i lavoratori "fermati" debbano ritenersi "cessati" dal rapporto di lavoro, tenuto conto hon che l'espressione "lavoratori non riammessi nell'attività" non indica che i rapporti siano cessati ma soltanto sospesi, posto che l'arresto della produzione, alla luce delle sue causali, risulta essere temporaneo e non preclusivo del rientro in servizio, con carattere di priorità, dei lavoratori, ai quali è assicurato un trattamento indennitario assistenziale di contenuto pari al prepensionamento attribuito ai lavoratori "esodati", ma non l'istituto del prepensionamento nel senso tecnico giuridico, presupponente la cessazione del rapporto. D'altra parte, non si tratterebbe, nella specie, di una inammissibile sospensione unilaterale del rapporto, ma di una sospensione "ex lege" conseguente alla concessione di un beneficio assistenziale coerente con le esigenze primarie di tutela dei lavoratori, tanto più che non vi sono stati licenziamenti né dimissioni dei lavoratori.
2. Il ricorso non è fondato. Questa Corte (Cass. 11 febbraio 2000 n. 1554, 20 marzo 2000 n. 3274, 6 ottobre 2000 n.13312, 16 ottobre 2000 n.13743) ha già esaminato le questioni poste dalla società ricorrente ritenendole infondate ed ha affermato il seguente principio: Tenuto presente che gli artt. 5 e 6 della legge della Regione siciliana 9 maggio 1984 n. 27 disciplinano l'esodo agevolato dei lavoratori operanti nel settore dello zolfo, riconoscendo benefici inequivocabilmente collegati alla cessazione coattiva o a domanda dei rapporti di lavoro, e che chiaramente alla risoluzione dei rapporti di lavoro è collegata l'estensione, disposta dai commi secondo e terzo dell'art. 28 della legge reg. 1 settembre 1993 n. 25, degli stessi benefici (salvo, per i lavoratori con minore anzianità, l'esclusione della facoltà di optare per l'indennità "una tantum" invece che per le misure economiche di accompagnamento al raggiungimento dell'età pensionabile) a favore del personale della società LK (a partecipazione maggioritaria dell'ente minerario siciliano) il quale risulti in esubero in conseguenza dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive, deve ritenersi che l'art. 1 della legge reg. 10 gennaio 1995 n. 8, prevedendo l'applicazione anche ai dipendenti della medesima società LK "non riammessi nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo dei sali alcalini" dei benefici previsti dai citati commi secondo e terzo dell'art. 28 legge reg. n. 25/1993 (comma terzo bis aggiunto all'art. 28 dal cit. art. 1 legge reg. n. 8/1995), sottintenda il presupposto della risoluzione dei rapporti di lavoro, come del resto è confermato sul piano logico da altre disposizioni dello specifico intervento normativo. Ne risulta incontestabile il diritto al trattamento di fine rapporto del lavoratore cui sia state riconosciute le provvidenze economiche in questione, dovendosi ravvisare nella necessaria domanda dell'interessato (art. 28, terzo comma, legge reg. n. 25 del 1993) un atto di recesso dal rapporto di lavoro>>. Possono pertanto richiamarsi e ribadirsi le considerazioni già svolte in tali pronunce, che questo Collegio fa interamente proprie.
3. Devono però considerarsi le ulteriori argomentazioni contenute nella memoria presentata dalla difesa della società in prossimità dell'udienza, le quali inducono a qualche riflessione integrativa, ma non valgono ad infirmare la soluzione accolta nelle precedenti citate pronunce. In particolare la società contesta che vi si sia "identità di fattispecie risolutive" tra i benefici previsti dalla legge n.27 del 1984 e dalla legge n.28 del 1993 e quelli contemplati dalla successiva legge n.8 del 1995. A tal proposito può notarsi che è sì vero - come giustamente rileva l'attenta difesa della società - che l'espressione, contenuta nell'art. 28, comma 3 bis, 1. r. n.28 del 1993 (quale introdotto dall'art. 1 1. r. 5 8 del 1995), "non riammessi" nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo>> non indica, né implica affatto l'estinzione dei rapporti di lavoro. Anzi la mancata riammissione del dipendente nell'attività lavorativa implica al contrario l'attualità - e nient'affatto la cessazione - del rapporto di lavoro;
ciò che invece manca è l'attualità della prestazione in ragione appunto del fermo produttivo. Evenienza questa di certo ipotizzabile, essendo ben nota la possibilità di una sospensione del rapporto ex lege o su base volontaria (pattizia), anche perché - come esattamente rileva la difesa della società il fermo produttivo non implica di sé solo l'estinzione dei rapporti di lavoro dei - dipendenti inattivi. Ma questo pur giusto rilievo non conduce affatto a revocare in dubbio le conclusioni alle quali sono pervenute le menzionate pronunce. La mancata riammissione nell'attività lavorativa a causa del fermo produttivo costituisce un pre- requisito perché il dipendente possa accedere ai benefici in questione, ma non vale affatto a connotare le caratteristiche intrinseche dei benefici stessi. Solo i dipendenti "non riammessi" (ma non per questo cessati dal servizio) - e non già tutti i dipendenti della società LK - hanno titolo per accedere ai benefici in esame. Questa condizione di accesso si colloca quindi in posizione simmetrica rispetto all'altra prevista in precedenza dal secondo comma dell'art. 28 legge n.25 del 1993, che riferiva i medesimi benefici ai dipendenti risultati in esubero a seguito dei piani di ristrutturazione delle singole unità produttive. Altra questione è invece quale sia la connotazione strutturale del beneficio. E' evidente che il quesito sotteso a tale questione non vede una risposta ontologicamente orientata, ma occorre far riferimento al dato positivo della disciplina regionale. E' il legislatore regionale che ha operato una scelta discrezionale (essenzialmente di politica sociale) e in astratto nulla avrebbe impedito che i benefici in questione fossero stati costruiti proprio come ora ritiene la difesa della società: sospensione del rapporto di lavoro, accompagnata dall'intervento di sostegno, mediante l'erogazione di una prestazione previdenziale, del Fondo costituito presso l'Ente minerario siciliano, che all'epoca controllava la società LK (come risulta dallo stesso secondo comma dell'art. 2 della legge n.25 del 1993). Non a caso la difesa della società evoca, perspicuamente quanto suggestivamente, l'art. 9 della legge regionale n.42 del 1975 che effettivamente prevedeva proprio un beneficio di tal fatta;
ossia un beneficio che escludeva la risoluzione del rapporto di lavoro e presupponeva invece solo la sospensione dello stesso. Di fatto però il legislatore regionale del 1995 non ha operato questa scelta. E ciò risulta inequivocabilmente dal mero dato testuale dell'art. 1 della legge n. 8 del 1995. Tale disposizione - che è quella che ha introdotto i benefici in esame in favore dei lavoratori non riammessi in servizio in ragione del fermo produttivo - non disegna affatto (ex novo) la struttura di questi benefici, ma si limita ad importarla dall'art. 28 della legge n.25 del 1993, che a sua volta (con analogo rinvio) richiamava i benefici previsti dagli artt. 5 e 6 della legge n.27 del 1984. Quindi in forza di questo duplice rinvio è a tali ultime due disposizioni che occorre riferirsi per identificare i benefici in esame. L'art. 5 cit. (sotto la rubrica che in termini inequivocabili parla di risoluzione dei rapporti di lavoro) prevede un'ipotesi di prepensionamento (per volontà di ciascuna delle parti) alle condizioni e con le modalità di cui agli artt. 6 e 8 della cit. legge n.42 del 1975. L'art. 6 a sua volta prevede, in termini altrettanto inequivoci, un'ipotesi di risoluzione anticipata volontaria del rapporto di lavoro (per volontà del dipendente: a quest'ipotesi si riferisce specificamente la prevista "richiesta" del di an dipendente prevista dal terzo comma dell'art. 28 della legge n.28 del 1993). Invece l'ipotesi della mera sospensione "assistita" del rapporto, di cui all'art. 9 della cit. legge n.42 del 1975 (fattispecie peraltro del tutto peculiare, perché riguardava i lavoratori titolari di pensione INPS per i quali non era possibile la contribuzione volontaria, a differenza dell'ipotesi del prepensionamento o della risoluzione anticipata del rapporto), non è affatto richiamata negli artt. 5 e 6 della legge n.27 del 1984 e quindi neppure può dirsi richiamata dalle successive citate disposizioni della legislazione regionale che a questi articoli fanno rinvio. Pertanto è ben chiaro che i benefici in questione, sia quello dell'art. 5 1. n. 27 del 1984, sia quello dell'art. 6 cit., presupponevano entrambi la risoluzione del rapporto di lavoro. Conseguentemente anche l'estensione di tale benefici ai dipendenti della società LK non riammessi in servizio in ragione del fermo produttivo presenta la medesima connotazione strutturale: occorre che il rapporto di estingua perché i dipendenti possano fruire di tali benefici. -4. Infine in disparte i rilievi che la difesa della società svolge, sempre nella citata memoria, in ordine alla sentenza n. 446 del 1994 della Corte costituzionale (la quale in vero non prende posizione in ordine al problema interpretativo esaminato, ma è rilevante solo indirettamente perché chiarisce la ratio legis e lo sfondo in cui si colloca tale normativa, che è quello di un fermo produttivo totale non accompagnato dalla previsione di piani ristrutturazione e quindi giudicato, dal legislatore regionale, non emendabile) - occorre aggiungere un corollario finale in riferimento alle ulteriori argomentazioni della medesima difesa sulla cessazione del rapporto. -Una volta accertato per quanto ritenuto dalle pronunce sopra richiamate e per le considerazioni integrative sopra svolte - che la cessazione del rapporto costituisce presupposto che condiziona l'operatività del beneficio, c'è da considerare che in punto di fatto non è contestato (ed anzi è pacifico) che i dipendenti intimati siano stati ammessi al godimento dei benefici suddetti con 7 -come rilevato - deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente minerario siciliano, che controllava la società LK. Quindi vi è stata una richiesta dei singoli lavoratori dei benefici (del prepensionamento o della risoluzione anticipata del rapporto) ed un'adesione dell'E.m.s., per effetto delle quali - essendo i benefici condizionati entrambi alla risoluzione del rapporto - questo si è risolto. Ossia - come ha posto in rilievo la sentenza n.1554 del 2000 cit. essendo l'erogazione condizionata dalla - domanda dell'interessato, deve trarsene la necessaria conseguenza che una tale domanda integra di per sé gli estremi di un atto di recesso del lavoratore>>. Il lavoratore che chiede il prepensionamento ex art. 5 1. n. 27 del 1985 ovvero la risoluzione anticipata del rapporto ex art. 6 cit. non può che volere la risoluzione del rapporto. L'E.m.s. che "ammette" il lavoratore al beneficio acconsente, in sostanza, a che la sua controllata (l'LK) si privi di un dipendente. Indubbiamente siffatta fattispecie negoziale risolutiva presenta aspetti problematici - puntualmente rimarcati dalla difesa della società nella memoria - in relazione soprattutto alla rilevanza di un atto di recesso, di fatto condizionato sospensivamente all'ammissione al beneficio, recesso diretto non già alla società controllata (LK), bensì all'ente controllante (E.m.s.), il quale opera sì sul versante previdenziale, ma nell'interesse anche della società controllata, la quale invece è parte del rapporto di lavoro. Si tratta di un profilo che in vero è rimasto ai margini del dibattito processuale, essendo stato questo concentrato essenzialmente sulla questione (di diritto) concernente la struttura dei benefici in questione (se presupponessero, o meno, l'estinzione del rapporto), piuttosto che sulla questione (di fatto) se l'ammissione del lavoratore al beneficio (del prepensionamento o della risoluzione anticipata del rapporto), ancorché deliberata dall'ente controllante, fosse, o meno, riferibile anche alla società controllata. Non di meno deve da una parte ribadirsi che, una volta risolta la questione di diritto nel senso che i benefici presuppongono l'estinzione del rapporto, da ciò discende conseguentemente che la richiesta dei benefici e l'ammissione agli stessi non può non avere anche il significato di volontà di risoluzione del rapporto. D'altra parte può considerarsi che il terzo comma dell'art. 28 della legge n. 25 del 1993, richiamato poi dall'art. 1 della legge n.8 del 1995, prevede in realtà la "richiesta dei dipendenti" come elemento integrativo di una complessa ed atipica fattispecie risolutoria del rapporto, strettamente connessa alla peculiarità dei benefici in esame;
sicché, completata questa fattispecie, mirata soprattutto all'attivazione dei benefici, consegue ex lege l'effetto risolutivo del rapporto. 8 5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Per quanto concerne le spese processuali, deve rilevarsi che la tardività del deposito del controricorso perché effettuato oltre il ventesimo giorno dalla notificazione, implica la sua improcedibilità, evincendosi tale sanzione, pur in difetto di una espressa previsione della norma che fissa l'indicato termine (art. 370, 3° comma, c.p.c.), dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini inerenti ad atti processuali con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto del controricorso anche nella regolamentazione delle spese di lite (Cass., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2805).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese Così deciso in Roma il 31 ottobre 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore Younani Amorgo (Erminio Ravag ani) Muuminio Rev млюково Ph- IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 FEB. 2002 oggi, E R P IL CANCELLIERA U S N I O T DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA AI SENSI DELL'ART. 10 IMPOSTA 533 N. ESENTE DA 11-8-73 DIRITTO LEGGE O DELLA 9