Sentenza 4 luglio 2013
Massime • 1
La nullità derivante dall'omesso avviso all'indagato, da parte della polizia giudiziaria che procede ad un atto indifferibile ed urgente qual è la sottoposizione a test alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere dal difensore è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2013, n. 31358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31358 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 04/07/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - N. 1440
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 11116/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA KE n. il 19.4.1962;
avverso la sentenza n. 2552/2012 pronunciata dalla Corte d'appello di Torino il 11.6.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 4.7.2013 la relazione fatta dal Cons. Dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. F.M. Iacoviello, che ha concluso per annullamento con rinvio limitatamente alla conversione della pena. Rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 11.6.2012, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Saluzzo del 12.10.2010, con la quale NR TA è stato condannato alla pena di due mesi e dieci giorni di arresto e di Euro 1.300,00 di ammenda (sostituita con la pena pecuniaria nella misura corrispondente), oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e alla confisca del veicolo in sequestro, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 2,46 g/l) commesso in Saluzzo il 19.10.2008.
2.1. - Avverso tale sentenza, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, sulla base di due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, l'imputato censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all'art. 114 disp. att. c.p.p. e art. 356 c.p.p., avendo la corte territoriale ritenuta tardiva (e comunque infondata) l'eccezione di inutilizzabilità dell'accertamento strumentale del tasso alcolemico riscontrato sulla persona dell'imputato (per avere la polizia giudiziaria omesso di avvisare l'interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia in relazione a detto accertamento), sull'erroneo presupposto dell'intervenuta sanatoria di detta nullità, avendo l'imputato trascurato di sollevare tempestivamente la relativa eccezione in occasione del primo atto del processo successivo alla relativa consumazione.
Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui attesta l'avvenuta tempestiva trasmissione al TA dell'avviso de quo (sì come risultante dalla corrispondente verbalizzazione redatta dagli organi di polizia giudiziaria), avendo gli operanti proceduto alla verbalizzazione in epoca successiva al compimento dell'accertamento del tasso alcolemico, così come riscontrato dalle risultanze degli scontrini dell'alcoltest.
2.2. - Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 2 c.p., avendo il giudice d'appello ritenuto inapplicabile la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità (di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9 bis), siccome ritenuto parte integrante di un trattamento sanzionatorio disposto da una legge penale entrata in vigore successivamente alla commissione del fatto e complessivamente meno favorevole al reo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1. - Il primo motivo di ricorso è infondato, avendo la corte territoriale ritenuto tardiva l'eccezione d'inutilizzabilità sollevata dall'imputato, correttamente richiamandosi al consolidato insegnamento di questa corte di legittimità ai sensi del quale la nullità che deriva dall'omesso avviso all'indagato, da parte della polizia giudiziaria che proceda ad un atto urgente ed indifferibile (quale certamente è la sottoposizione dell'indagato al test alcolimetrico), della facoltà di farsi assistere dal difensore, è di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta prima (ovvero immediatamente dopo) il compimento dell'atto, ex art. 182 c.p.p., comma 2. Detto termine non è posto dalla norma in relazione alla necessaria effettuazione di un successivo atto in cui intervenga la stessa parte o il difensore, ben potendo la formulazione dell'eccezione aver luogo anche al di fuori dell'espletamento di specifici atti, mediante lo strumento delle "memorie o richieste" che, ai sensi dell'art. 121 c.p.p., possono essere inoltrate in ogni stato e grado del procedimento (cfr., ex multis, Cass., Sez. 4, n. 2584/2006, Rv. 236007). Nel caso di specie, non avendo l'imputato formulato l'eccezione in questione nei termini sopra specificati (ma solamente nel corso del giudizio, dopo la proposizione dell'opposizione a decreto penale di condanna), l'eccepita nullità (ove mai esistente) deve ritenersi sanata.
3.2. - Deve ritenersi altresì infondato il secondo motivo d'impugnazione.
Con il ricorso proposto in questa sede l'imputato ha reiterato (come già avvenuto in sede d'appello) l'istanza di sostituzione, con il lavoro di pubblica utilità, della pena irrogata dal giudice di primo grado, individuata nella sanzione pecuniaria di Euro 3.960,00, a sua volta già determinata per effetto della conversione, nella sanzione pecuniaria corrispondente (L. n. 689 del 1981, ex art. 53), della pena originariamente determinata in due mesi e dieci giorni di arresto ed Euro 1.300,00 di ammenda.
Al riguardo, vale evidenziare come la sostituzione della pena con la misura del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, non può ritenersi applicabile in caso di già avvenuta sostituzione della pena originariamente inflitta con quella della sanzione sostitutiva di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 53, trattandosi di regimi sanzionatori sostitutivi aventi totale autonomia in ordine ai presupposti di applicazione, alle modalità esecutive e alle conseguenze nel caso di violazione, di guisa che essi possono trovare applicazione individualmente, senza che i benefici connessi alla sostituzione si sommino determinando un trattamento sanzionatorio ibrido, in violazione del principio di legalità delle pene (cfr. Cass., Sez. 4, n. 37967/2012, Rv. 254361). 4. - L'accertamento dell'infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dall'imputato impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2013. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013