Sentenza 3 luglio 2000
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di rifiuto di atti d'ufficio è necessario, che il pubblico ufficiale sia consapevole del suo contegno omissivo, nel senso che deve rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento "contra jus"; tale requisito di illiceità speciale delimita la rilevanza penale solamente a quelle forme di diniego di adempimento che non trovano alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, la decisione di merito con la quale si era ritenuta la sussistenza del delitto da parte di vigili sanitari che non avevano proceduto al sequestro disposto dal G.I.P. di caseifici operanti senza autorizzazione allo scarico di acque reflue, perché, due giorni dopo la consegna dei provvedimenti di sequestro, gli opifici avevano ottenuto l'autorizzazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2000, n. 8949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8949 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 07/07/2000
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere N. 1320
3. Dott. TITO GARIBBA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE Consigliere N. 439/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sui ricorsi proposti da De RI CA ed PO NG, avverso la sentenza 7 luglio 1999 della Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gianfranco Viglietta, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Udito, per gli imputati, l'avv. Vincenzo Viggiani.
FATTO E DIRITTO
1. Nell'aprile 1992 il Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Napoli ordinava il sequestro di taluni caseifici operanti nel Comune di S. Maria La Carità, privi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue. Affidata l'esecuzione del sequestro all'USL 35, i provvedimenti venivano consegnati il 21 aprile ai vigili sanitari dell'ufficio ecologia che, due giorni dopo, comunicavano alla Procura della Repubblica che, poiché gli interessati avevano conseguito l'autorizzazione allo scarico, era venuto meno la ragione del sequestro.
Si procedeva conseguentemente a carico dei vigili sanitari De RI CA ed PO NG in ordine al reato di cui all'art.328 c.p. per avere rifiutato un atto del loro ufficio, da compiere senza ritardo per ragioni di giustizia, omettendo di dare esecuzione ai provvedimenti di sequestro loro affidati.
Con sentenza 28 settembre 1998 il Tribunale di Torre Annunziata assolveva gli imputati perché il fatto non costituisce reato. A seguito di impugnazione del Pubblico ministero, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 luglio 1999, condannava il De RI e l'PO alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno. Ora ricorrono per cassazione gli imputati denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 328 c.p., nonché difetto di motivazione sul punto concernente l'elemento soggettivo del reato.
3. Rileva la Corte che, poiché il 21 ottobre 1999 è maturato il termine utile per la prescrizione del reato, il Collegio è chiamato a verificare le condizioni indicate dall'art. 129, comma 2, c.p.p. per il proscioglimento nel merito, condizioni qui da ritenere sussistenti sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato. In effetti, dal testo della sentenza impugnata non emergono argomenti in grado di configurare nel caso di specie l'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 328, primo comma, c.p.. L'affermazione che comunque i due agenti sanitari avrebbero dovuto dare immediatamente esecuzione al decreto di sequestro pare, infatti, smentita dalla necessità che il dolo, oltre che investire l'evento giuridico del reato, deve incidere anche sul carattere indebito del contegno omissivo, nel senso, cioè che il pubblico ufficiale deve rappresentarsi e volere la realizzazione di un evento contra ius, conformemente alla connotazione di illiceità speciale che designa il rifiuto.
Il requisito di illiceità tende, infatti, a delimitare la rilevanza penale a quelle forme di diniego di adempimento che non trovano alcuna plausibile giustificazione alla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione. Conformemente, del resto, alla nuova obiettività del delitto in esame, quale risultante a seguito della sostituzione dell'art. 328 c.p. ad opera dell'art. 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86, incentrata sulla violazione o sulla messa in pericolo di "beni finali" (la giustizia, la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, l'igiene e la sanità). Se ciò è vero, ne discende che entrambi gli imputati, in presenza dei provvedimenti autorizzativi prontamente intervenuti (e pure a prescindere dai "consigli" provenienti dalla Procura della Repubblica), legittimamente avrebbero potuto intendere come non indebita la mancata pronta esecuzione di un provvedimento giurisdizionale rispetto ad una situazione di fatto che si sarebbe potuta porre come deprecabile intralcio al completamento della procedura amministrativa;
per di più, in un panorama indifferenziato di sanatoria rispetto ai numerosi caseifici della zona;
un dato da cui sembrerebbe derivare la conferma dell'assoluto convincimento degli imputati pure della differibilità dell'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
In applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2000