Sentenza 19 febbraio 2016
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. il camper costituisce un luogo di privata dimora solo se in concreto venga accertata la sua effettiva destinazione all'espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione.
Commentari • 6
- 1. Art. 624-bis - Furto in abitazione e furto con strappo (1)https://www.filodiritto.com/
- 2. Il furto in abitazionehttps://www.studiocataldi.it/
Il furto in abitazione è un'ipotesi peculiare di furto, punita in via specifica rispetto alla fattispecie generale dall'articolo 624-bis del codice penale Il furto in abitazione: la norma Furto in abitazione, reato complesso Il bene giuridico protetto La privata dimora Elemento soggettivo Elemento oggettivo Altri elementi del furto in abitazione La Cassazione sul furto in abitazione Il furto in abitazione: la norma Il furto in abitazione è contemplato dall'art. 624 bis c.p., in forza del quale: "Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in …
Leggi di più… - 3. Furto in abitazione: quando si configura il reato previsto dall'art. 624 bis del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 agosto 2023
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di furto in abitazione previsto e punito dall'art. 624 bis del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi …
Leggi di più… - 4. Camper: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 aprile 2020
- 5. Furto in abitazione può applicarsi anche al camperAccesso limitatoElisa Scannapieco · https://www.altalex.com/ · 13 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2016, n. 38236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38236 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2016 |
Testo completo
38 236/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - N. 564/2016 Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - - Consigliere - N. 52866/2015 REGISTRO GENERALE Dott. EDUARDO DE GREGORIO Dott. ALFREDO GUARDIANO - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI SS N. IL 14/10/1978 avverso la sentenza n. 2168/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del 04/11/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sonte Spinaci che ha concluso per il rigetto del ricorso F Odito, per la parte civile, T'Avv Udit i difensor Avv. Cynthia de bilicis, in stituire dell'ow. On finto fiancarlo, che ho on us for l'accoglimento02 del ricor رمند FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Roma, in data 2.4.2015, aveva condannato IS AS alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitti di cui agli artt. 624 bis, 625, n. 2 e n. 7, c.p.; 81, 337, c.p.; 582, 585, c.p., commessi attraverso le condotte descritte nei capi a); b) e c) dell'imputazione.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Giancarlo Di Giulio, del Foro di Roma, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale non ha riqualificato la condotta di furto ai sensi dell'art. 624, c.p., come avrebbe dovuto, non potendosi considerare il camper dove si è consumato il reato un luogo di privata dimora, essendo parcheggiato in una pubblica via e non in un campeggio, ragione per la quale va considerato alla stregua di un semplice mezzo di locomozione, al pari di un'autovettura; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 625, n. 7, c.p., e della recidiva, in quanto le cose di cui si è impadronito l'imputato (una borsa contenente valori ed effetti personali prelevata all'interno del camper), non possono essere considerate esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede, potendo essere asportate dal possessore.
3. Il ricorso è fondato e va accolto nei seguenti termini. А 4. Con riferimento alla ritenuta qualificazione della condotta di furto di cui al capo a) 'dell'imputazione, ai sensi dell'art. 624 bis, c.p., non può non rilevarsi un'evidente carenza motivazionale da parte della corte territoriale, che inficia l'intero apparato argomentativo della decisione. Come è noto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, nel delitto di furto in abitazione, è qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, dovendosi individuare la ratio della previsione dell'art. 624 bis, co. 1, c.p., nell'esigenza di apprestare una maggiore tutela alla sfera privata dell'individuo in tutti i luoghi dove si svolge la sua personalità, quindi anche in quelli, diversi dall'abitazione, perché destinati in modo transitorio e contingente allo svolgimento di attività che attengono alla libertà domestica (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 30.6.2015, n. 428, rv. 265694; Cass., sez. V, 5.5.2010, n. 22725, rv. 247969; Cass., sez. V, 19.2.2014, n. 32026, rv. 261672). Proprio in applicazione di tali principi, la Suprema Corte, in un recente arresto, richiamato dalla stessa corte territoriale a fondamento della propria decisione, ha affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624 bis, c.p., il camper costituisce un luogo di privata dimora per la naturale destinazione all'uso abitativo quale "casa mobile" nella quale si espletano attività della vita privata (cfr. Cass., sez. VII, 12/01/2015, n. 7204, rv. 263188). A tale conclusione, tuttavia, la Suprema Corte è giunta osservando "come sia risultato indubitabile che il camper utilizzato dalle parti lese fosse un luogo di privata dimora, in quanto serviva 2 alle stesse, cittadini tedeschi, come casa mobile per trascorrervi, in giro per l'Italia, le vacanze, a nulla rilevando che tale mezzo non fosse parcheggiato in un campeggio, non venendo meno la naturale destinazione all'uso abitativo normale, trattandosi di luogo in cui i due stranieri dormivano ed espletavano tutte le altre attività della loro vita privata". Se ne deduce che il camper non può essere considerato luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora solo in virtù della sua strutturale idoneità a svolgere una funzione abitativa, in aggiunta alla sua oggettiva caratteristica di mezzo di locomozione su ruote, occorrendo, piuttosto accertare che, in concreto, in esso siano state espletate attività tipiche della vita privata, diverse dalla sua mera utilizzazione come mezzo di locomozione, sempre possibile. رس Orbene, nel caso in esame, tale indagine risulta del tutto negletta essendosi limitata la corte territoriale, a fronte di una specifica doglianza difensiva sul punto, a riportare la massima tratta dalla sentenza della Corte di Cassazione da ultima citata, evidenziando come i beni di cui l'IS si era impadronito "erano stati sottratti da un camper lasciato in sosta in piazza Bocca della Verità", senza nulla dire in ordina alla effettiva destinazione del camper ad uso abitativo. Identica carenza motivazionale si rinviene con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., con riferimento alle borse ed allo zaino, oggetto dell'azione predatoria dell'IS, considerate dalla corte territoriale “cose esposte alla pubblica fede”, benché fossero state riposte all'interno del camper, sul presupposto che si tratti di cose "non facilmente trasportabili per il loro ingombro". 3 La corte territoriale, infatti, avrebbe dovuto innanzitutto spiegare le ragioni che consentono di affermare che le cose lasciate in un luogo che la stessa corte qualifica come di privata dimora, siano da considerare esposte al pubblico. Come è noto, infatti, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di furto, la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede è certamente configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, purché si tratti di luogo aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile, ovvero in un cortile di casa di abitazione in diretta comunicazione con una pubblica via ovvero in parcheggio privato non custodito. La ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625, co. 1, n. 7), terza ipotesi, c.p., infatti, non è correlata alla natura - pubblica o privata del luogo ove si trova la "cosa", ma alla - ли condizione di esposizione di essa alla "pubblica fede", trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato. Ne consegue che tale condizione può sussistere anche se la cosa si trovi in luogo privato cui si possa liberamente accedere (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 17.1.1991, n. 8798, rv. 188119; Cass., sez. V, 8.2.2006, n. 9022, rv. 233978). D'altro canto, ove si volesse ritenere che il camper di cui si discute fosse parcheggiato lungo la pubblica via, non può non osservarsi che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dal Collegio, in tema di reati contro il patrimonio, il furto di oggetti che si trovino all'interno di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via deve considerarsi aggravato, ex art. 625, co. 1, n. 7), c.p., allorché si tratti di 4 oggetti costituenti parte integrante del veicolo;
quando, invece, il furto concerna oggetti solo temporaneamente o occasionalmente lasciati nell'auto, ai fini della sussistenza dell'aggravante in questione, deve ricorrere una situazione contingente di necessità, tale da indurre il possessore a confidare nella buona fede dei consociati e nel rispetto delle cose altrui che dagli stessi è lecito pretendere, necessità da intendersi in senso relativo e non assoluto che comprende ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza. Ne consegue che il giudice deve, in tal caso, dare conto delle speciali ragioni che, in base alle circostanze concrete, hanno reso necessitata la custodia della cosa all'interno dell'autoveicolo (cfr. ex plurimis, Cass., sez. V, 6.3.2014, n. 15386, rv. 260216). ли Ciò posto, appaiono evidenti le omissioni addebitabili alla corte territoriale, che non ha chiarito, da un lato, se ed in che termini il camper fosse facilmente accessibile da parte dei terzi (essendo eccessivamente generico il riferimento fatto dal giudice di appello alla circostanza che il veicolo era stato "lasciato in sosta in piazza Bocca della Verità"), dall'altro, se i beni oggetto dell'azione predatoria dell'IS possano considerarsi parti integranti del veicolo (circostanza che prima facie sembra piuttosto improbabile) ovvero siano stati, sulla base di specifiche e concrete ragioni, per necessità lasciati temporaneamente ovvero occasionalmente all'interno del camper dal loro legittimo possessore. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma, per nuovo giudizio, limitatamente ai profili della qualificazione giuridica della condotta di cui al capo a) e della 5 sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 7), c.p., nei sensi in precedenza chiariti. Il giudice del rinvio, uniformandosi ai principi di diritto innanzi affermati, procederà a colmare le segnalate lacune motivazionali, vizio che assorbe in sé ogni ulteriore doglianza sulla recidiva (la cui sussistenza è stata ritenuta anche in considerazione della gravità di tutti i fatti per cui l'IS è stato condannato) e sulla entità del trattamento sanzionatorio, che andrà, eventualmente, modificato all'esito del nuovo esame. Va, infine, rilevato che, con riferimento alle altre disposizioni (riguardanti l'attribuzione del furto all'IS; la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 2), c.p.; la responsabilità dell'imputato per gli altri reati in contestazione), che non hanno formato oggetto di ricorso, la sentenza impugnata ha acquisito autorità di cosa giudicata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del delitto di cui al capo A) e alla ricorrenza della aggravante di cui all'art. 625 primo comma, numero 7, c.p., e rinvia per nuovo giudizio sui punti anzidetti ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara irrevocabile nel resto la sentenza impugnata. Così deciso in Roma il 19.2.2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente S aním Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 14 SET 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise