Sentenza 30 giugno 2015
Massime • 1
In tema di furto in abitazione, tentato o consumato, rientra nella nozione di "luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora" qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, compreso un esercizio commerciale in orario di chiusura. (Fattispecie relativa a tentato furto in un bar durante l'orario di chiusura, in cui la S.C. ha chiarito che l'esercizio commerciale è luogo di privata dimora, destinato allo svolgimento di un'attività che costituisce diretta espressione della personalità del soggetto che ne dispone - la libertà d'impresa - e non cessa di essere tale nell'orario di chiusura).
Commentari • 2
- 1. Le Sezioni Unite ridefiniscono la nozione di privata dimora ai finiSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Sono state recentemente depositate le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a meglio delineare i confini dell'area di applicabilità della fattispecie di furto c.d. in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., hanno offerto una nuova definizione della nozione di “privata dimora” volta a risolvere, una volta per tutte, la vexata quaestio se rientrino o meno in tale concetto anche gli esercizi commerciali e gli altri luoghi di lavoro aperti al pubblico. A tale quesito le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa, con la sola eccezione di quei casi in cui il …
Leggi di più… - 2. Rubare nel camper non integra il furto in abitazioneAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 10 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/06/2015, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2015 |
Testo completo
42 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da dott. Paolo Bruno - Presidente -U.P.- 30.6.2015 dott. Gerardo Sabeone Sentenza N. 2309 dott. Alfredo Guardiano-Relatore- dott. Angelo Caputo R.G.N. 48292/2014 dott. Ferdinando Lignola ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER AS, nato a [...] il [...], avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Milano il 2.7.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. *AN. MARCO ROMANELLO • FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza pronunciata il 2.7.2014 la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Sondrio Morbegno, in data 9.3.2010, aveva condannato ER AS alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624 bis, co. 1 e 3, 625, co. 1, n. 2, prima parte, 61, n. 5, c.p. (capo A), in esso assorbito il reato contravvenzionale di cui all'art. 707, c.p., contestato al ER nel capo B).
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il ER, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Marco Romanello, del Foro di Biella, lamentando violazione di legge, in quanto nel caso in esame, trattandosi di tentativo di furto relativo ad un bar, posto in essere di notte, quando l'esercizio commerciale era chiuso ed in assenza del titolare e dei dipendenti, non è configurabile l'aggravante del luogo di privata dimora.
3. Il ricorso non può essere accolto. : Ed invero, come è noto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, nel delitto di furto in abitazione, è qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata. Appare, pertanto, pacifico che un esercizio commerciale, aperto al pubblico, non possa non considerarsi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora (cfr. Cass., sez. V, 05/05/2010, n. 22725, rv. 247969; Cass., sez. V, 19.2.2014, n. 32026, rv. 261672). + Pertanto, come è stato affermato in un condivisibile arresto del Supremo Collegio, integra il reato previsto dall'art. 624 bis c.p. la condotta del soggetto che, per commettere un furto, si introduca 2 all'interno di un edificio adibito ad attività commerciale durante l'orario di chiusura, poiché il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, comprendendo, come si è detto, tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (cfr. Cass., sez. II, 09/11/2010, n. 40138). Non ignora il Collegio che, secondo altro orientamento della giurisprudenza di legittimità non commette il reato di furto in abitazione chi si introduce all'interno di un esercizio commerciale in orario notturno, trattandosi di locale non adibito a privata dimora, stante il mancato svolgimento di attività commerciali che caratterizza le ore di chiusura (cfr. Cass., sez. IV, 24/01/2013, n. 11490, rv. 254854). Tuttavia tale orientamento non risulta convincente, in quanto se la ratio della previsione dell'art. 624 bis, co. 1, c.p., va individuata nell'esigenza di apprestare una maggiore tutela alla sfera privata dell'individuo in tutti i luoghi dove si svolge la sua personalità, quindi anche in quelli, diversi dall'abitazione, perché destinati in modo transitorio e contingente allo svolgimento di attività che attengono alla libertà domestica, appare del tutto arbitrario, e quindi irragionevole, far dipendere tale tutela da un fattore meramente temporale, rappresentato dal momento in cui viene posta in essere l'attività predatoria. Tale interpretazione sposta il baricentro della previsione normativa dal luogo del commesso reato al momento della consumazione, laddove proprio la possibilità di definire il luogo destinato allo svolgimento di un'attività commerciale come diretta espressione della personalità del soggetto che ne dispone, esclude in radice una tutela "ad intermittenza", come quella in definitiva 3 avvalorata dall'orientamento non condiviso, che non sembra cogliere la dimensione unitaria del bene protetto: la dimora, quale luogo dove, nel caso di esercizio commerciale, si esercita la libertà di impresa, che non cessa di essere tale nell'orario di chiusura.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 30.6.2015 Il Consigliere Estensore Il Presidente Th Rb مه كه DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 8 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Ganhola Lanzuise is 4