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Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/05/2026, n. 18426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18426 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LC IL, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2025 del Tribunale del riesame di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto Silvia SALVADORI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18426 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 26/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Treviso, Sezione Penale, in funzione di Tribunale del riesame, con l’ordinanza del 17 ottobre 2025 in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato IL LC avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Treviso in data 1 agosto 2025. 2. Nella serata del 30 luglio 2025, i Carabinieri della Compagnia di Treviso e del comando stazione di Spresiano effettuavano d'iniziativa una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di IL LC in quanto, a seguito di prolungati servizi di osservazione condotti dai Carabinieri davanti al negozio di barbiere dallo stesso gestito a Spresiano in via Dante n. 5, era sospettato di detenere sostanze stupefacenti al fine di spaccio. All’esito dell’attività di perquisizione personale e domiciliare, i Carabinieri rinvenivano e sequestravano la somma in contanti di €. 5.145,00 e un quantitativo pari a grammi 2.167 di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddiviso in n. 22 panetti, oltre a vario materiale per la pesatura e il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente. 3. Il Pubblico Ministero chiedeva al G.i.p. del Tribunale di Treviso la convalida del sequestro preventivo d’urgenza del denaro e l’emissione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca ex art. 240- bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il G.i.p. del Tribunale di Treviso, con decreto in data 1 agosto 2025, convalidava il sequestro d’urgenza del denaro eseguito dai Carabinieri di Spresiano e, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e la sproporzione del denaro rinvenuto rispetto al reddito da lavoro percepito dall’indagato tra l’1 gennaio e il 31 luglio 2025, pari a 4.638,76 euro, denaro del quale l’indagato – che, in sede di interrogatorio di garanzia, si avvaleva della facoltà di non rispondere – non era in grado di giustificare la provenienza, nonché considerato il pericolo che la libera disponibilità del denaro potesse protrarre o aggravare le conseguenze del reato (potendo essere reinvestito per l’acquisto di nuove partite di stupefacente, ovvero occultato o disperso), frustrando irrimediabilmente le esigenze sottese all’istituto della confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen., disponeva il sequestro preventivo della somma di euro 5.145,00 rinvenuta in possesso di IL LC. 3 4. Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza impugnata, come sopra anticipato, ha rigettato la richiesta di riesame, osservando anzitutto: che il sequestro di denaro era il primo parziale risultato di un'attività di osservazione svolta dai carabinieri di Spresiano nei pressi dell'esercizio all'insegna "Civico 106 Parrucchieri di OIKRI Younes"; che l'indagine si trovava ai suoi primi passi e aveva già portato al rinvenimento e al sequestro di oltre due kilogrammi di hashish, sostanza ripartita in numerosi panetti, rinvenuti nell'abitazione del LC sita a LL in piazza Aldo Moro n. 4/7, nonché della somma totale di 5.145 euro, dal LC stesso custodita in parte nello scooter targato FP65065 (di cui €. 895 nel sottosella ed €. 350 nel bauletto portaoggetti), in parte nella abitazione di LL (di cui €. 900 sul tavolo del soggiorno insieme ad un bilancino di precisione e a materiale per il confezionamento ed €.
3.000 in una ciotola all'interno di un armadio); che il capo di imputazione formulato dal P.M., lungi dall'essere espressione del potere di esercizio dell'azione penale, era un'incolpazione meramente provvisoria, la quale formalizzava solo i primi risultati investigativi già acquisiti;
che il rinvenimento di numeroso materiale per la pesatura e confezionamento di droga in casa e nel negozio dell'indagato, così come le risultanze dell'attività di osservazione, erano indicativi di un'attività contraddistinta dal carattere della serialità; che l'indagine in questa fase iniziale riguardava, oltreché la detenzione a fini di vendita della sostanza sequestrata, la più ampia attività di spaccio dall'indagato condotta dietro al paravento del suo negozio di barbiere. Il Tribunale del riesame rilevava, poi, che il sequestro era doppiamente motivato, sia come sequestro "impeditivo" sia come sequestro "finalizzato alla confisca". Sotto il primo profilo, il Tribunale del riesame riteneva che il provvedimento del G.i.p. – considerate le concrete modalità di detenzione della somma, ripartita, custodita e in parte occultata in diversi luoghi (lo scooter e l'abitazione) che nulla avevano a che fare con la lecita attività economica dall'indagato e molto avevano invece a che vedere con la sua attività di detenzione e spaccio seriale – aveva, da un lato, correttamente affermato la pertinenzialità della somma rispetto al reato (o ai reati) per cui era indagine e, dall'altro, aveva giustamente sottolineato il concreto pericolo che la libera disponibilità della somma potesse favorire la commissione di ulteriori reati. Sotto il secondo profilo, venendo all’esame delle contestazioni che investivano la parte della motivazione che fondava il sequestro sulla necessità di prevenire l'occultamento o la dispersione della somma, frustando cosi la possibilità della confisca (obbligatoria) ex art. 240-bis cod. pen., il Tribunale del riesame richiamava le Sezioni Unite Montella, che avevano precisato che in caso 4 di confisca "in casi particolari" era irrilevante il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato per cui si era proceduto (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490-01). Il Tribunale del riesame ricordava, poi, i presupposti per l'applicazione della confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen., siccome individuati dalla norma, e osservava che IL LC si era avvalso della facoltà di non rispondere e che la giustificazione addotta dalla difesa – il fatto che i ricavi prodotti dall’attività di barbiere-parrucchiere erano per lo più incassati brevi manu e in contanti e che l’importo indicato nel conto contributivo dell’INPS, valorizzato dal G.i.p., era il “reddito netto” dell’attività e non il ricavo (comprensivo delle spese) – era generica e del tutto priva di riscontro, sottolineando che i ricavi/incassi realizzati in maniera fiscalmente irregolare (c.d. in nero) non possono per espresso divieto normativo essere valorizzati quale giustificazione della legittima provenienza della somma. 5. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Treviso ha proposto ricorso per cassazione IL LC, a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dei requisiti del sequestro preventivo impeditivo nonché, contestualmente, vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per essere la motivazione apparente sia in ordine alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità e del periculum in mora nonché in ordine alla sproporzione tra la somma sequestrata e il reddito di IL LC. Con riferimento al profilo della pertinenzialità della res, il ricorrente evidenzia, anzitutto, che il bene oggetto di sequestro preventivo c.d. impeditivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso. Richiama giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173-01) e osserva che proprio per tale ragione il rapporto di pertinenza deve essere chiaramente individuato nel provvedimento di sequestro, per evitare una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa. Si duole, quindi, che il provvedimento impugnato non era congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto all'attività illecita di cui al capo di incolpazione. Sostiene, in particolare, che, pur essendo pacifico che la detenzione della sostanza stupefacente fosse, attesa la quantità detenuta e la presenza di strumenti per la pesatura ed il confezionamento, finalizzata allo spaccio, ciò non era sufficiente al 5 fine dell'individualizzazione della pertinenzialità, in quanto il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, quandanche finalizzato allo spaccio, non genera alcun profitto nell'immediatezza; di talché l'eventuale denaro sequestrato, unitamente alla sostanza stupefacente, poteva essere provento di spaccio di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo che, tuttavia, non solo non erano state contestate nel capo di imputazione, ma non erano state nemmeno individuate. Richiama giurisprudenza di legittimità sul nesso di pertinenzialità tra i beni da sequestrare e il reato. Sotto altro profilo, il ricorrente si duole, poi, che il provvedimento impugnato non era congruamente motivato con riferimento alla attualità e concretezza del periculum in mora, osservando che il “periculum”, rilevante ai fini dell’adozione della misura cautelare, deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità e deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicché esso deve essere inteso, non già come mera astratta eventualità, ma come concreta possibilità o ragionevole certezza che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede. Richiama, a tal fine, giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173- 01; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, [...], Rv. 274778 – 01; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881 – 01). Si duole, infine, che il provvedimento impugnato non era congruamente motivato con riferimento alla ritenuta sproporzione tra la somma sequestrata ed il reddito di IL LC, sostenendo che il denaro in possesso del LC fosse l'incasso (lecito e fiscalmente contabilizzato) del periodo antecedente. Lamenta, inoltre, l’errore commesso dal Tribunale del riesame nella valutazione dell’estratto contributivo INPS, assunto nell’ordinanza impugnata come base per verificare la sproporzione, e ciò in quanto l’importo indicato nel conto contributivo era il reddito netto derivante dall’attività e non il fatturato (dato dall'insieme degli scontrini fiscali emessi dal negozio del LC), atteso che nella dichiarazione dei redditi vengono sottratte tutte le spese relative all'impresa individuale;
di talchè il dato valorizzato era parziale in quanto non venivano tenute in considerazione, in primis, le spese di locazione del locale e, in secondo luogo, le retribuzioni (comprensive di imposte e contributi) sempre regolarmente pagate dal LC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. 6 2. Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. U., n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 – 01, Mannolo, Rv. 285608 – 01). In tema di impugnazione di misure cautelari reali, la Suprema Corte ha precisato che rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [...], Rv. 285189 - 01). Va ricordato, infine, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, [...], Rv. 224611-01; Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771-01). 3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile laddove lamenta che l’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione del sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen. e, in particolare, la sproporzione tra la somma sequestrata ed il reddito di IL LC, perché proposto per ragioni non consentite. Ed invero, con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen., non ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazione 7 denunciabili con ricorso per cassazione poiché il Tribunale del riesame reale ha spiegato, con argomenti logici e conducenti, per quale ragione ha ritenuto che il sequestro fosse stato operato in presenza dei presupposti necessari e sufficienti per disporre la misura, costituiti esclusivamente, oltre che dalla sussistenza di gravi indizi in ordine alla commissione del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'accertamento dell'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell’attività economica dell’indagato e il valore economico dei beni sequestrati e dalla assenza di giustificazione credibile circa la provenienza di essi (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490-01). Ed invero, come risulta dall’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua, sintetica ma non meramente apparente, ha ritenuto che sussistessero i requisiti sia della sproporzione tra la somma di denaro rinvenuta e sequestrata e il reddito dichiarato da IL LC sia della mancata giustificazione della legittima provenienza del denaro, osservando, sotto il primo profilo, che il reddito da lavoro percepito dall’indagato tra l’1 gennaio e il 31 luglio 2025, pari a 4.638,76 euro, risultante dall’estratto contributivo INPS, era inferiore alla somma rinvenuta nella disponibilità dell’indagato – siccome ritenuto dal G.i.p. – e, sotto il secondo profilo, che IL LC si era avvalso della facoltà di non rispondere e che i ricavi/incassi realizzati in maniera fiscalmente irregolare (in nero) non potevano, per espresso divieto normativo, essere valorizzati quale giustificazione della legittima provenienza della somma. 4. L’ordinanza impugnata è, invece, erronea laddove ha ritenuto che il provvedimento del G.i.p. avesse correttamente affermato la pertinenzialità della somma rinvenuta e sequestrata rispetto al reato per cui era indagine e quindi possibile il sequestro preventivo c.d. impeditivo ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di nesso di pertinenzialità, «qualora venga contestato il delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo»; di talché, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non essendo consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 8 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 1003 del 10/12/2024 dep. 10 gennaio 2025, non mass.; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, [...], Rv. 283248). 5. L’erronea affermazione del Tribunale del riesame circa la pertinenzialità della somma rinvenuta e sequestrata rispetto al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, giustifica il rigetto del ricorso (che altrimenti sarebbe stato inammissibile). 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LU TT AN MO
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto Silvia SALVADORI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 18426 Anno 2026 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: LORENZETTI LUCA Data Udienza: 26/02/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Treviso, Sezione Penale, in funzione di Tribunale del riesame, con l’ordinanza del 17 ottobre 2025 in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato IL LC avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Treviso in data 1 agosto 2025. 2. Nella serata del 30 luglio 2025, i Carabinieri della Compagnia di Treviso e del comando stazione di Spresiano effettuavano d'iniziativa una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di IL LC in quanto, a seguito di prolungati servizi di osservazione condotti dai Carabinieri davanti al negozio di barbiere dallo stesso gestito a Spresiano in via Dante n. 5, era sospettato di detenere sostanze stupefacenti al fine di spaccio. All’esito dell’attività di perquisizione personale e domiciliare, i Carabinieri rinvenivano e sequestravano la somma in contanti di €. 5.145,00 e un quantitativo pari a grammi 2.167 di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddiviso in n. 22 panetti, oltre a vario materiale per la pesatura e il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente. 3. Il Pubblico Ministero chiedeva al G.i.p. del Tribunale di Treviso la convalida del sequestro preventivo d’urgenza del denaro e l’emissione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca ex art. 240- bis cod. pen., richiamato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il G.i.p. del Tribunale di Treviso, con decreto in data 1 agosto 2025, convalidava il sequestro d’urgenza del denaro eseguito dai Carabinieri di Spresiano e, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e la sproporzione del denaro rinvenuto rispetto al reddito da lavoro percepito dall’indagato tra l’1 gennaio e il 31 luglio 2025, pari a 4.638,76 euro, denaro del quale l’indagato – che, in sede di interrogatorio di garanzia, si avvaleva della facoltà di non rispondere – non era in grado di giustificare la provenienza, nonché considerato il pericolo che la libera disponibilità del denaro potesse protrarre o aggravare le conseguenze del reato (potendo essere reinvestito per l’acquisto di nuove partite di stupefacente, ovvero occultato o disperso), frustrando irrimediabilmente le esigenze sottese all’istituto della confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen., disponeva il sequestro preventivo della somma di euro 5.145,00 rinvenuta in possesso di IL LC. 3 4. Il Tribunale del riesame, con l’ordinanza impugnata, come sopra anticipato, ha rigettato la richiesta di riesame, osservando anzitutto: che il sequestro di denaro era il primo parziale risultato di un'attività di osservazione svolta dai carabinieri di Spresiano nei pressi dell'esercizio all'insegna "Civico 106 Parrucchieri di OIKRI Younes"; che l'indagine si trovava ai suoi primi passi e aveva già portato al rinvenimento e al sequestro di oltre due kilogrammi di hashish, sostanza ripartita in numerosi panetti, rinvenuti nell'abitazione del LC sita a LL in piazza Aldo Moro n. 4/7, nonché della somma totale di 5.145 euro, dal LC stesso custodita in parte nello scooter targato FP65065 (di cui €. 895 nel sottosella ed €. 350 nel bauletto portaoggetti), in parte nella abitazione di LL (di cui €. 900 sul tavolo del soggiorno insieme ad un bilancino di precisione e a materiale per il confezionamento ed €.
3.000 in una ciotola all'interno di un armadio); che il capo di imputazione formulato dal P.M., lungi dall'essere espressione del potere di esercizio dell'azione penale, era un'incolpazione meramente provvisoria, la quale formalizzava solo i primi risultati investigativi già acquisiti;
che il rinvenimento di numeroso materiale per la pesatura e confezionamento di droga in casa e nel negozio dell'indagato, così come le risultanze dell'attività di osservazione, erano indicativi di un'attività contraddistinta dal carattere della serialità; che l'indagine in questa fase iniziale riguardava, oltreché la detenzione a fini di vendita della sostanza sequestrata, la più ampia attività di spaccio dall'indagato condotta dietro al paravento del suo negozio di barbiere. Il Tribunale del riesame rilevava, poi, che il sequestro era doppiamente motivato, sia come sequestro "impeditivo" sia come sequestro "finalizzato alla confisca". Sotto il primo profilo, il Tribunale del riesame riteneva che il provvedimento del G.i.p. – considerate le concrete modalità di detenzione della somma, ripartita, custodita e in parte occultata in diversi luoghi (lo scooter e l'abitazione) che nulla avevano a che fare con la lecita attività economica dall'indagato e molto avevano invece a che vedere con la sua attività di detenzione e spaccio seriale – aveva, da un lato, correttamente affermato la pertinenzialità della somma rispetto al reato (o ai reati) per cui era indagine e, dall'altro, aveva giustamente sottolineato il concreto pericolo che la libera disponibilità della somma potesse favorire la commissione di ulteriori reati. Sotto il secondo profilo, venendo all’esame delle contestazioni che investivano la parte della motivazione che fondava il sequestro sulla necessità di prevenire l'occultamento o la dispersione della somma, frustando cosi la possibilità della confisca (obbligatoria) ex art. 240-bis cod. pen., il Tribunale del riesame richiamava le Sezioni Unite Montella, che avevano precisato che in caso 4 di confisca "in casi particolari" era irrilevante il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato per cui si era proceduto (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490-01). Il Tribunale del riesame ricordava, poi, i presupposti per l'applicazione della confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen., siccome individuati dalla norma, e osservava che IL LC si era avvalso della facoltà di non rispondere e che la giustificazione addotta dalla difesa – il fatto che i ricavi prodotti dall’attività di barbiere-parrucchiere erano per lo più incassati brevi manu e in contanti e che l’importo indicato nel conto contributivo dell’INPS, valorizzato dal G.i.p., era il “reddito netto” dell’attività e non il ricavo (comprensivo delle spese) – era generica e del tutto priva di riscontro, sottolineando che i ricavi/incassi realizzati in maniera fiscalmente irregolare (c.d. in nero) non possono per espresso divieto normativo essere valorizzati quale giustificazione della legittima provenienza della somma. 5. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Treviso ha proposto ricorso per cassazione IL LC, a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad un unico, articolato, motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dei requisiti del sequestro preventivo impeditivo nonché, contestualmente, vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per essere la motivazione apparente sia in ordine alla sussistenza del vincolo di pertinenzialità e del periculum in mora nonché in ordine alla sproporzione tra la somma sequestrata e il reddito di IL LC. Con riferimento al profilo della pertinenzialità della res, il ricorrente evidenzia, anzitutto, che il bene oggetto di sequestro preventivo c.d. impeditivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso. Richiama giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173-01) e osserva che proprio per tale ragione il rapporto di pertinenza deve essere chiaramente individuato nel provvedimento di sequestro, per evitare una indiscriminata compressione dei diritti individuali di proprietà e di uso della cosa. Si duole, quindi, che il provvedimento impugnato non era congruamente motivato con riferimento alla specifica, stabile ed organica strumentalità della cosa sottoposta a sequestro rispetto all'attività illecita di cui al capo di incolpazione. Sostiene, in particolare, che, pur essendo pacifico che la detenzione della sostanza stupefacente fosse, attesa la quantità detenuta e la presenza di strumenti per la pesatura ed il confezionamento, finalizzata allo spaccio, ciò non era sufficiente al 5 fine dell'individualizzazione della pertinenzialità, in quanto il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, quandanche finalizzato allo spaccio, non genera alcun profitto nell'immediatezza; di talché l'eventuale denaro sequestrato, unitamente alla sostanza stupefacente, poteva essere provento di spaccio di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo che, tuttavia, non solo non erano state contestate nel capo di imputazione, ma non erano state nemmeno individuate. Richiama giurisprudenza di legittimità sul nesso di pertinenzialità tra i beni da sequestrare e il reato. Sotto altro profilo, il ricorrente si duole, poi, che il provvedimento impugnato non era congruamente motivato con riferimento alla attualità e concretezza del periculum in mora, osservando che il “periculum”, rilevante ai fini dell’adozione della misura cautelare, deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità e deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicché esso deve essere inteso, non già come mera astratta eventualità, ma come concreta possibilità o ragionevole certezza che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie o per l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede. Richiama, a tal fine, giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173- 01; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, [...], Rv. 274778 – 01; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881 – 01). Si duole, infine, che il provvedimento impugnato non era congruamente motivato con riferimento alla ritenuta sproporzione tra la somma sequestrata ed il reddito di IL LC, sostenendo che il denaro in possesso del LC fosse l'incasso (lecito e fiscalmente contabilizzato) del periodo antecedente. Lamenta, inoltre, l’errore commesso dal Tribunale del riesame nella valutazione dell’estratto contributivo INPS, assunto nell’ordinanza impugnata come base per verificare la sproporzione, e ciò in quanto l’importo indicato nel conto contributivo era il reddito netto derivante dall’attività e non il fatturato (dato dall'insieme degli scontrini fiscali emessi dal negozio del LC), atteso che nella dichiarazione dei redditi vengono sottratte tutte le spese relative all'impresa individuale;
di talchè il dato valorizzato era parziale in quanto non venivano tenute in considerazione, in primis, le spese di locazione del locale e, in secondo luogo, le retribuzioni (comprensive di imposte e contributi) sempre regolarmente pagate dal LC. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato. 6 2. Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; Sez. U., n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 – 01, Mannolo, Rv. 285608 – 01). In tema di impugnazione di misure cautelari reali, la Suprema Corte ha precisato che rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [...], Rv. 285189 - 01). Va ricordato, infine, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l'inosservanza dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, [...], Rv. 224611-01; Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771-01). 3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile laddove lamenta che l’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione del sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen. e, in particolare, la sproporzione tra la somma sequestrata ed il reddito di IL LC, perché proposto per ragioni non consentite. Ed invero, con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 240-bis cod. pen., non ricorre alcuno dei vizi radicali della motivazione 7 denunciabili con ricorso per cassazione poiché il Tribunale del riesame reale ha spiegato, con argomenti logici e conducenti, per quale ragione ha ritenuto che il sequestro fosse stato operato in presenza dei presupposti necessari e sufficienti per disporre la misura, costituiti esclusivamente, oltre che dalla sussistenza di gravi indizi in ordine alla commissione del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'accertamento dell'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell’attività economica dell’indagato e il valore economico dei beni sequestrati e dalla assenza di giustificazione credibile circa la provenienza di essi (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490-01). Ed invero, come risulta dall’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame, con motivazione congrua, sintetica ma non meramente apparente, ha ritenuto che sussistessero i requisiti sia della sproporzione tra la somma di denaro rinvenuta e sequestrata e il reddito dichiarato da IL LC sia della mancata giustificazione della legittima provenienza del denaro, osservando, sotto il primo profilo, che il reddito da lavoro percepito dall’indagato tra l’1 gennaio e il 31 luglio 2025, pari a 4.638,76 euro, risultante dall’estratto contributivo INPS, era inferiore alla somma rinvenuta nella disponibilità dell’indagato – siccome ritenuto dal G.i.p. – e, sotto il secondo profilo, che IL LC si era avvalso della facoltà di non rispondere e che i ricavi/incassi realizzati in maniera fiscalmente irregolare (in nero) non potevano, per espresso divieto normativo, essere valorizzati quale giustificazione della legittima provenienza della somma. 4. L’ordinanza impugnata è, invece, erronea laddove ha ritenuto che il provvedimento del G.i.p. avesse correttamente affermato la pertinenzialità della somma rinvenuta e sequestrata rispetto al reato per cui era indagine e quindi possibile il sequestro preventivo c.d. impeditivo ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di nesso di pertinenzialità, «qualora venga contestato il delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, la somma rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo»; di talché, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non essendo consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 8 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 1003 del 10/12/2024 dep. 10 gennaio 2025, non mass.; Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, [...], Rv. 283248). 5. L’erronea affermazione del Tribunale del riesame circa la pertinenzialità della somma rinvenuta e sequestrata rispetto al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, giustifica il rigetto del ricorso (che altrimenti sarebbe stato inammissibile). 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/02/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LU TT AN MO