CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2023, n. 39699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39699 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PP RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Sostituto Procuratore generale dott.ssa SILVIA SALVADORI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvediemento impugnato limitatamente al capo A), per nuovo esame;
udito il difensore Avv. Luigi Trocciola in sost. dell'Avv. Mauro Iodice, che, dopo aver illustrato i motivi del ricorso, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39699 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 13/09/2023 RITENUTO I1lI FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la pronuncia assolutoria emessa in data 17 febbraio 2017, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Di IU SA, ritenendo quest'ultimo responsabile del reato di cui all'art. 589 cod. pen. (capo A) commesso in Capua il 6 ottobre 2014, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo B) in quanto estinto per intervenuta prescrizione e condannando l'imputato alla pena sospesa di anni due di reclusione nonché al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede. 2. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il materiale probatorio non consentisse di affermare la responsabilità dell'imputato. In particolare, con riguardo al sinistro stradale verificatosi il 6 ottobre 2014 lungo la SS 7bis in direzione Aversa-Capua, il giudice di primo grado aveva ritenuto che le indagini svolte non consentissero di accertare compiutamente la dinamica del sinistro in quanto il consulente tecnico del Pubblico ministero ing. Monfreda aveva ritenuto che l'imputato viaggiasse a velocità moderata mentre la vittima EU BU si trovava a bordo della propria bicicletta, pressoché fermo o viaggiando a bassissima velocità. Sebbene il consulente tecnico della Procura avesse ipotizzato un concorso di responsabilità dell'imputato nella causazione dell'evento per non avere egli conservato il controllo del veicolo e per aver viaggiato in stato di alterazione psicofisica dovuto a uso di sostanze stupefacenti, il giudice, valutando le censure espresse dai consulenti della difesa, aveva ritenuto che le risultanze investigative si prestassero a ricostruzioni alternative della dinamica del sinistro. In particolare, sulla base delle considerazioni espresse dal medico legale dott.ssa Cataldi, incaricata dal difensore del responsabile civile, si era acquisito il dato che le lesioni riscontrate sul corpo della vittima rendessero inverosimile che il BU si trovasse in sella alla bicicletta al momento dell'impatto; la consulente aveva ipotizzato una dinamica parzialmente differente, causalmente correlata al precario equilibrio del pedone che, con un tasso alcolemico superiore a 2 g/I, si trovava in stato di ubriachezza conclamata e pertanto certamente presentava segni di andatura barcollante e mancanza di coordinazione motoria. La versione secondo la quale la vittima avrebbe invaso il centro della carreggiata a seguito di un lieve urto con l'autovettura era , corroborata, secondo l'esperta, dai minimi danni riportati dal telaio della bicicletta. Si era, poi, ritenuto che anche le valutazioni del consulente 2 dell'imputato avessero fatto emergere circostanze che consentivano una pluralità di ipotesi ricostruttive, tutte aderenti ai fatti emersi;
in particolare, non era chiaro se il BU fosse smontato dalla bici, come riferito dal testimone OR IO CR, o se si trovasse a piedi, non potendo in ogni caso essere escluso, dato il suo stato di ubriachezza, un suo comportamento scoordinato e improvviso. Con riguardo al reato contestato al capo B), il giudice aveva ritenuto insufficiente il dato probatorio costituito dal drug test, in assenza di dati sintomatici di uno stato di alterazione al momento del fatto. 3. La Corte di appello, investita del giudizio d'impugnazione tanto dal pubblico ministero quanto dalla parte civile, ha disposto in primo luogo la rinnovazione istruttoria con audizione del solo consulente tecnico del Pubblico ministero, revocando l'audizione in origine cilisposta del teste CR, e ha poi disposto procedersi a perizia per la ricostruzione della dinamica del sinistro. 3.1. Partendo dal dato normativo dell'art. 104 Reg. esec. e att. del codice stradale, secondo il quale i segnali di prescrizione devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, i giudici di appello hanno condiviso le conclusioni del consulente tecnico dell'accusa, che aveva ritenuto che nel tratto di strada interessato dal sinistro il limite di velocità consentito fosse di 90 km/h. Tale conclusione non era stata condivisa dal perito, il quale aveva sottolineato come la strada extraurbana in esame, per un tratto lungo circa 6,5 chilometri, fosse sottoposta a segnaletica verticale che indicava ovunque la velocità di 50 km/h, per cui si sarebbe verificata la peculiare condizione della sussistenza del limite di 90 km/h per un segmento lungo 950 metri all'interno del quale si era verificato il sinistro. Richiesto di un approfondimento, il perito aveva dimostrato come in quel tratto di strada fosse presente originariamente, proprio in corrispondenza dell'intersezione, un segnale di ripetizione di velocità pari a 50 km/h, ma anche che tale segnaletica non era più presente da gennaio 2012 in quanto presumibilmente rimossa per l'espletamento di lavori e, incautamente, non più ripristinata. In ogni caso, la Corte, pur ritenendo che nei fatti il limite di 50 km/h non fosse presente nella cartellonistica, ha considerato la circostanza della previa imposizione di tale limite, nonchè di limiti similari nei tratti immediatamente precedenti e successivi, quale riprova del fatto che una velocità prudenziale sarebbe stata esigibile dall'imputato, la cui velocità di marcia era stata invece calcolata dal perito in misura pari a 57 km/h; tale ricostruzione tecnica aveva trovato peraltro significativa conferma nelle dlichiarazioni rilasciate dall'imputato ( nell'immediatezza dei fatti. Non attendibile sul punto era stata considerata, invece, l'indicazione del consulente della pubblica accusa, che aveva determinato 3 in misura compresa tra i 45 e 55 km/h l'andatura della Smart condotta dall'imputato utilizzando tuttavia il metodo del calcolo balistico, ritenuto non pertinente nei casi in cui vi sia scontro vettura-pedone. 3.2. I danni riportati dall'autovettura sono stati ritenuti indicativi Ciel fatto che il veicolo avesse colpito la vittima con la parte anteriore destra, successivamente sbalzando la persona sulla vettura e così determinando la rottura del parabrezza. Circa la posizione della vittima, la Corte ha ritenuto che dalle emergenze processuali potesse inferirsi che il BU non fosse a bordo del velocipede al momento dell'impatto, come dimostrato dai risultati della consulenza medico-legale in fase di esame autoptico, dall'assenza di danni rilevanti nelle parti più sporgenti della bicicletta, nonché dalle dichiarazioni rese dal teste CR, il quale aveva riferito che l'amico lo stava attendendo, essendosi egli fermato per necessità fisiologiche, così rimanendo indimostrata la tesi del consulente del pubblico ministero secondo il quale vi sarebbe stato uno scontro tra auto e velocipede. 3.3. Essendo stato provato che la vittima al momento dell'investimento sostasse a piedi a destra della carreggiata, i giudici di appello hanno ritenuto che all'imputato fosse rimproverabile una velocità non consona all'orario notturno e alle condizioni della strada, caratterizzata dalla totale carenza di illuminazione pubblica, oltreché un atteggiamento di scarsa attenzione alla presenza di altri utenti della strada;
una velocità moderata e adeguata alla ridotta visibilità della strada in considerazione dell'orario notturno e della mancanza di illuminazione artificiale avrebbe consentito al conducente del veicolo, secondo i giudici di appello, di avvedersi tempestivamente della presenza di un soggetto fermo al margine destro della carreggiata. 3.4. A diverse conclusioni rispetto al giudizio di primo grado i giudici di appello sono pervenuti anche con riferimento alla contravvenzione di guida in stato di alterazione a seguito di assunzione di sostanze psicotrope. La circostanza che persino al momento dell'impatto l'imputato non avesse visto l'uomo, né quando era sobbalzato sul cofano dell'auto, rompendo il parabrezza, avendo il Di IU dichiarato di aver udito solo il rumore dell'urto, è stata considerata indice sintomatico dell'alterazione in cui versava l'imputato al momento della guida. La Corte territoriale ha, tuttavia, rilevato l'intervenuta prescrizione del reato. 4. Avverso tale sentenza ricorre SA Di IU proponendo i seguenti motivi: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con 4 riferimento all'obbligo del giudice di appello di rinnovare l'esame dell'imputato assolto in primo grado. La difesa censura l'omesso avviso all'imputato di poter rendere esame alla luce della riforma della sentenza di assoluzione, in violazione del principio enunciato dalla Corte EDU nella sentenza ES e altri c. Italia, con il quale si è affermato uno specifico onere di audizione dell'imputato assolto in primo grado prima che sia assunta la decisione di condanna nel processo di appello. La difesa richiama la decisione con la quale la Sezione Prima, con ordinanza n.45179/2021, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione inerente all'applicabilità del principio espresso nella sentenza della Corte EDU sopra citata;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale, mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., mancata escussione del consulente nominato dalla difesa dell'imputato all'atto della nomina del perito, mancata escussione del teste CR, prima ammesso e poi revocato. La difesa si duole del fatto che la Corte di appello non abbia provveduto a rinnovare l'istruttoria mediante assunzione di tutte le prove richieste dal Pubblico ministero nel proprio atto di appello, limitandosi a escutere il consulente tecnico dell'accusa e rigettando la richiesta di escussione dei consulenti della difesa dell'imputato. Con una motivazione illogica e contraddittoria, i giudici di appello hanno, inoltre, revocato l'ordinanza ammissiva dell'escussione del teste OR IO CR, mai escusso in contraddittorio, rigettando la richiesta di esaminare quale prova a discarico i consulenti di parte che la medesima Corte aveva invitato a nominare all'atto della nomina del perito. In base ai principi enunciati dalla Corte EDU nelle sentenze AN c. AV e FI c. Italia, nonché dalle Sezioni Unite n.27620/2016 UP, il giudice di appello non avrebbe potuto riformare la sentenza assolutoria con affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza avere proceduto a rinnovare l'esame dei soggetti che in primo grado avevano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio. La Corte di appello, senza alcuna motivazione logica, ha revocato l'ordinanza ammissiva relativa all'escussione del teste CR, ha utilizzato i verbali di sommarie informazioni di tale teste e della teste SI SA a sostegno della pronuncia di condanna, non ha dato avviso all'imputato assente di poter rendere esame, non ha escusso il consulente della difesa nominato all'atto del conferimento di incarico al perito, non ha proceduto al rinnovo dell'istruttoria dibattimentale per acquisire la prova diretta della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
5 c) violazione e falsa applicazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 589 cod. pen. Secondo la difesa, la sentenza è illogica nella parte in cui, dopo aver accertato che sul tratto di strada interessato dal sinistro vigesse il limite di velocità massimo di 90 km/h, ha tuttavia ritenuto vigente il limite di 50 km/h in quanto nel senso di marcia opposto era presente un segnale in tal senso. Con riguardo al tempo tecnico di reazione, che sarebbe stato secondo la Corte rallentato in quanto l'imputato guidava in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, nel corso del primo grado di giudizio la difesa aveva depositato linee guida tecnico-scientifiche volte a comprovare la circostanza che la mera presenza di tracce di sostanze stupefacenti in assenza di dati sintomatici fosse inidonea a comprovare la condotta di guida in stato di alterazione, posto che la presenza di tracce di cocaina può far risalire l'assunzione della stessa fino a quattro giorni prima, così escludendo l'attualità dell'alterazione al momento della guida. Su tale thema probandum non è stata disposta alcuna rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avendo omesso la Corte qualsivoglia considerazione sullo stato psicofisico in cui versava la vittima del sinistro e disattendendo la specifica richiesta del Pubblico ministero di rinnovare l'istruttoria con escussione della dott.ssa Cataldi. I giudici di appello hanno omesso qualsivoglia valutazione sul comportamento alternativo corretto, non essendovi prova che l'imputato avrebbe potuto comunque evitare l'impatto; d) violazione e falsa applicazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 648 e 650 cod. proc. pen. La difesa si lamenta del fatto che la Corte di appello di Napoli abbia valutato la responsabilità dell'imputato con riguardo a entrambi i capi di imputazione sebbene il Pubblico ministero avesse proposto appello esclusivamente con riguardo al capo a), come si evince dall'introduzione dell'atto di impugnazione. La motivazione offerta dalla Corte in replica all'eccezione formulata dalla difesa in tal senso è generica e contraddittoria, facendo riferimento a passi successivi dell'atto di impugnazione senza alcun richiamo alla parte introduttiva dell'appello. In ogni caso, le valutazioni sulla cui scorta i giudici di appello hanno ritenuto provato che l'imputato guidasse in stato di alterazione da sostanze stupefacenti rappresentano, secondo la difesa, supposizioni che hanno trovato smentita nel fatto che l'imputato non avesse visto la vittima in quanto la visibilità era insufficiente data l'ora notturna e in assenza di illuminazione pubblica, oltre che nel fatto che i carabinieri intervenuti al momento del sinistro non avessero rilevato dati sintomatici di alcuno stato di 6 alterazione;
la difesa aveva, inoltre, versato in atti linee guida tecnico- scientifiche volte a comprovare la circostanza che la mera presenza di tracce di sostanza stupefacente fosse inidonea a comprovare la condotta di guida in stato di alterazione;
e) violazione e falsa applicazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art.591 cod. proc. pen. in relazione all'art. 100, comma 3, cod. proc. pen. La difesa censura la decisione della Corte di appello di ritenere ammissibile la costituzione di parte civile nel secondo grado di giudizio e, conseguentemente, l'appello dalla stessa proposto. La procura conferita dalle persone offese al difensore di parte civile nel primo grado di giudizio non contiene il mandato a presentare eventuali impugnazioni ed essere rappresentati in ogni stato e grado del processo. La Corte di appello, in violazione della chiara previsione dell'art. 100, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., ha ritenuto ammissibile l'impugnazione sebbene proposta da difensore privo di procura a impugnare e a rappresentare la parte civile nel giudizio di appello. 5. All'udienza odierna, trattata con discussione orale su istanza di parte, le parti presenti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. In una recente pronuncia (Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Burigo, Rv. 283631 — 01), la Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa di natura decisiva, sicché la stessa non sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato o la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno. 1.2. L'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Prima Sezione penale sugli effetti della sentenza ES c. Italia della Corte EDU è stata restituita alla Sezione dal Presidente aggiunto con provvedimento emesso in data 17 gennaio 2022, sulla base del rilievo fondamentale, che il Collegio condivide, secondo cui ( 7 non si possono ravvisare nell'anzidetta decisione della Corte di Strasburgo i requisiti per ritenere affermato un nuovo diverso principio in ordine al fatto che l'art. 6 della CEDU imponga sempre la citazione dell'imputato per rendere esame, anche quando nel corso del giudizio di primo grado sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato e la valutazione da parte dei giudici dei due gradi di merito si sia incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto istruttorio, non oggetto di alcuna valutazione. Una differente interpretazione del principio affermato nella citata sentenza ES si porrebbe anche in contrasto con i criteri indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2015 per attribuire valenza generale vincolante alle decisioni della Corte EDU, rispetto alle quali si è detto che hanno come punto di riferimento imprescindibile il caso concreto specificamente trattato e che solo rispetto a casi analoghi potrebbero assumere il valore di affermazione di un principio generale, tenuto conto delle peculiarità del caso deciso e sempre che la decisione adottata sia espressione di un orientamento definitivo, che costituisce «diritto consolidato» generato dalla giurisprudenza europea. 1.2. Date tali premesse, conseguono due rilievi: - nel motivo di ricorso sembra volersi affermare un incondizionato obbligo del giudice di appello di attivarsi per acquisire l'esame dell'imputato prima di accedere alla decisione di riforma del verdetto assolutorio, ma tale obbligo sussiste, in applicazione dei princìpi di matrice costituzionale e convenzionale richiamati nel ricorso, esclusivamente qualora il giudice di appello intenda addivenire a una diversa valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato dinanzi al giudice di primo grado (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022 dep. 2023, B., Rv. 284493 - 02; Sez. 5, n. 47794 del 11/11/2022, Salih, Rv. 283981 - 01); nel caso oggetto della sentenza ES l'esigenza di esaminare gli imputati era stata ravvisata proprio in forza della necessità di una nuova valutazione delle dichiarazioni rese in primo grado, che erano state considerate decisive ai fini dell'assoluzione. Ma, nel caso concreto, analoga situazione non risulta allegata, né emerge dal raffronto tra le due pronunce di merito;
- è onere della parte che censuri l'omessa rinnovazione di una prova indicarne la decisività, allegando le circostanze per le quali la riforma si sia basata sulla diversa concludenza della prova medesima;
anche per tale profilo il motivo di ricorso risulta del tutto aspecifico. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1. Il princìpio invocato dal ricorrente, enunciato dalla Corte di Strasburgo nell'applicazione dell'art.6 par.1 CEDU, le cui pronunce costituiscono parametri interpretativi del diritto nazionale, ha tratto origine dall'esigenza di assicurare la 8 vicinanza della prova (direct assessment of the evidence) al giudice di appello che, abilitato a riesaminare il fatto che ha condotto all'assoluzione dell'imputato, intendesse pervenire alla riforma del verdetto assolutorio;
con la sentenza AN c. AV del 5 luglio 2011 si era affermato, all'esito di un elaborato percorso interpretativo (principle of immediacy, già consacrato in Popovici v. Moldova, nn. 289/04 e 41194/04, § 68, 27 novembre 2007; NS v. Romania, n.28871/95, § 55, ECHR 2000-VIII e Marcos Ii3arrios v. Spain, n. 17122/07, § 32, 21 settembre 2010), che il giudice di appello non potesse pervenire alla riforma della pronuncia assolutoria ove non avesse nuovamente assunto, dinanzi a sé e nel contraddittorio delle parti, anche prescindendo da un atto d'impulso di parte, le prove dichiarative che intendesse valutare difformemente da quanto aveva fatto il giudice di primo grado. 2.2. Il principio secondo il quale il giudice di appello è tenuto a procedere anche d'ufficio alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, una volta che sia prospettata dal soggetto che impugna la decisione assolutoria la possibilità di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una testimonianza decisiva assunta in primo grado, è stato consacrato dalla Corte di legittimità nazionale nella sentenza delle Sezioni Unite UP (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267487 - 01) e positivizzato, con l'art.1, comma 58, legge 23 giugno 2017, n.103, nell'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen. In base a tale disposizione «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». 2.3. Successivamente, si è ampliata la portata del prindpio chiarendo che anche con riguardo alla prova scientifica, il giudice di appello non possa basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati già sentiti nel dibattimento di primo grado (Sez. 4, n. 6366 del 06/12/2016, dep. 2017, Maggi, Rv. 269035 - 01). 2.4. Occorre, dunque, ribadire che per valutare se sia stato rispettato o meno l'obbligo di rinnovazione istruttoria, per come si è venuto delineando nella giurisprudenza della Corte di legittimità, è preliminare l'individuazione delle prove che debbano ritenersi «decisive per l'affermazione di responsabilità» anche dopo l'entrata in vigore dell'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (Sez. 4, n.29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 01). In tal senso, va in primo luogo ritenuto non condivisibile quanto affermato dalla difesa a proposito del fatto che, nel disporre la rinnovazione istruttoria, il giudice di appello sia obbligato a rinnovare anche le prove selezionate dalla parte non appellante (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 02; Sez. 1, n.12928 del 9 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 - 01); tanto non significa, comunque, negare un potere officioso al giudice di appello circa la rinnovazione di prove ulteriori rispetto a quelle proposte dalla parte appellante. Quanto al concetto di «prova decisiva» ai fini della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative, è sufficiente richiamare la sentenza UP laddove ha chiarito che «Costituiscono prove decisive ... quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito della condanna» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 cit.). 2.5. Un'importante delimitazione all'applicazione del principio di immediatezza della prova è stata, peraltro, data con la sentenza delle Sezioni Unite TA (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786 - 01), in cui si è chiarito che l'obbligo di rinnovazione istruttoria non sussiste qualora emerga che la lettura della prova dichiarativa decisiva compiuta dal primo giudice «sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione». 2.6 Esaminando, ora, le prove la cui mancata rinnovazione, nella prospettazione difensiva, violerebbe la legge e inficerebbe la motivazione della sentenza impugnata, si osserva che nel ricorso difetta qualsivoglia allegazione delle circostanze di fatto in relazione alle quali la sentenza di condanna avrebbe diversamente valutato la prova dichiarativa rispetto a quanto espresso dal giudice di primo grado. 2.7. Se ne deve desumere il difetto di specificità della censura, non essendo possibile, in altre parole, desumere dal motivo di ricorso di quali prove decisive la Corte territoriale abbia confutato l'attendibilità o quali mezzi di prova siano stati diversamente valutati nei due gradi di giudizio in guisa da condurre il giudice di appello a diversa determinazione. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si fonda su una non condivisibile lettura della motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, difformemente da quanto sostenuto nel ricorso, non ha ritenuto vigente il limite di velocità di 50 km/h sulla base della limitazione vigente nel senso di marcia opposto. Il giudice di appello, pur ritenendo corretta la valutazione del consulente del Pubblico ministero, secondo il quale in quel tratto di strada vigeva il limite di velocità di km/h 90, ha svolto un'articolata motivazione, 10 riportata nella parte in fatto della presente sentenza, per spiegare le ragioni per le quali le condizioni di tempo e di luogo suggerissero comunque una velocità di marcia prudenziale inferiore al limite ivi vigente. 3.1. Le censure concernenti le valutazioni offerte nella sentenza impugnata a proposito dello stato di alterazione dell'imputato propongono una rilettura delle emergenze istruttorie non ammissibile in questa fase di giudizio laddove esente da manifesta illogicità si palesa la motivazione offerta dai giudici di merito a pag.25 a proposito degli indici sintomatici della forte riduzione del livello di attenzione del conducente dell'autovettura investitrice. 3.2. Frontalmente contrastante con quanto spiegato alle pagg.26-27 della sentenza impugnata risulta l'assunto secondo il quale la Corte di appello avrebbe omesso qualsivoglia considerazione sullo stato psicofisico in cui versava la vittima del sinistro. 3.3. Inammissibile per genericità è, infine, la doglianza concernente l'omessa motivazione in merito al giudizio controfattuale, che peraltro non risulta aver formato oggetto di specifica contestazione in grado di appello. 4. Con riguardo al quarto motivo di doglianza, va premesso che la Corte territoriale ha congruamente espresso le ragioni per le quali l'appello del Pubblico ministero dovesse ritenersi esteso al punto della sentenza assolutoria concernente il reato contestato al capo b), respingendo la doglianza avanzata in sede di conclusioni dalla difesa dell'imputato e considerando, invece, che nell'atto di appello il Pubblico ministero avesse espressamente censurato l'irragionevolezza della pronuncia di primo grado sul punto e avesse concluso per l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione a entrambi i reati contestatigli. Vale, allora, il principio secondo il quale, attesa la distinzione che deve operarsi fra l'istituto del giudicato e quello della preclusione processuale legata al principio di devoluzione (di cui è principale espressione l'art.597, comma 1, cod. proc. pen.), la censura concernente l'omessa devoluzione al giudice di appello di un punto della decisione concernente l'affermazione di responsabilità è questione genericamente sottoposta al giudice di legittimità, a fronte della suindicata operazione qualificatoria dell'impugnazione operata dalla Corte 1:erritoriale. 4.1. Con riguardo alla parte del motivo di ricorso in cui la difesa contesta nel merito l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al reato contestato al capo b), il Collegio rileva che, a fronte di una dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la parte ricorrente non ha espresso le ragioni dell'interesse a impugnare tale punto della decisione. In generale, si riconosce l'interesse dell'imputato a impugnare una sentenza che non lo proscioglie con la formula più favorevole. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso 11 secondo i canoni dell'art.568 cod. proc. pen., l'atto d'impugnazione deve tuttavia indicare l'interesse concreto, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare che, in quanto attualmente pregiudizievoli, il ricorrente chiede siano eliminati. Tale interesse può consistere sia nel conseguimento di effetti penali più vantaggiosi (quali ad esempio l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), sia nel perseguimento di conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelle che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri 6 giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). In altri termini, se una sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in altri campi dell'ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all'imputato, questi ha interesse a impugnare la sentenza qualora dalla revisione di essa possa derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l'eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole (Sez. 1, n. 7671 del 05/12/2000, dep. 2001, Patteri, Rv. 218311; Sez. 6, n. 8450 del 17/06/1998 , Mazzilli, Rv. 212226). In ogni caso, la tutela del diritto dell'imputato all'accertamento della sua innocenza è garantita, da un lato, dalla medesima disposizione dettata dall'art.129, comma 1, cod. proc. pen., che impone l'immediata pronuncia della sentenza non solo al ricorrere di una causa di non punibilità in senso stretto ma anche quando il giudice riconosca che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso e, dall'altro, dalla facoltà, riconosciutagli dall'art.157 cod. pen. come integrato dal Giudice delle leggi, di rinunciare alla causa estintiva (la Corte Costituzionale, con sent.n.275 del 23 maggio 1990, ha sottolineato come detta rinunciabilità debba considerarsi quale strumento efficace per l'esplicazione del diritto di difesa ai fini del perseguimento dell'interesse morale ad un'assoluzione con formula piena). 4.2. Nel caso concreto, non avendo l'imputato rinunciato alla prescrizione, avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché potesse immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv„ 275219; con riguardo all'appello Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, M., Rv. 274200). La deduzione di specifici motivi nel senso indicato nelle massime è, in tal caso, anche funzionale ad 12 evidenziare l'interesse dell'impugnante a conseguire l'unico possibile esito decisorio, più favorevole, consentito dalla legge. In difetto di tali elementi, non può che concludersi per l'inammissibilità del motivo di ricorso per carenza di interesse. 4.3. Il ragionamento posto a base dell"accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile, da cui può desumersi la ritenuta fondatezza dei motivi di appello proposti dalla pubblica accusa, rende infatti inoperante il princìpio, enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza Tettamanti, secondo il quale «All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 24427:3 - 01). 5. Deve, quindi, esaminarsi il quinto motivo di ricorso con il quale la difesa ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Si tratta di motivo infondato. 5.1. Nel giudizio di appello, la difesa dell'imputato aveva eccepito l'inammissibilità della costituzione di parte civile nel secondo grado di giudizio e l'inammissibilità dell'appello. La Corte territoriale ha rigettato entrambe le eccezioni / rilevando che con procura speciale conferita al legale delle persone offese in data 25 novembre 2015 era stata conferita «ogni più ampia facoltà di legge» e che il secondo profilo di asserita inammissibilità, relativo al merito dell'impugnazione, non potesse essere accolto in quanto era espressamente indicato che l'atto di appello era interposto al fine di ottenere la condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 5.2. Dal tenore della sentenza impugnata si evince che il riferimento al contenuto della procura è stato sottoposto all'esame del giudice di appello esclusivamente per contestare l'ammissibilità della costituzione di parte civile nel secondo grado di giudizio, mentre nessun riferimento al contenuto e all'ampiezza del mandato difensivo risulta essere stato correlato al potere di impugnazione. L'eccezione indicata a sostegno del motivo di ricorso non risulta, dunque, formulata nei medesimi termini dinanzi al giudice di appello. 5.3. La censura è comunque infondata in quanto la procura conferita con ogni più ampia facoltà di legge può legittimare il difensore, secondo quanto è stato già affermato in precedenti pronunce di legittimità, anche a proporre impugnazione. Con la pronuncia delle Sezioni Unite ZZ si è, infatti, affermato il principio per cui l'utilizzo nella procura alle liti di una formula generica e, potenzialmente, 13 Il PrWsidente omnicomprensiva possa configurare quella «espressa volontà diversa», che il terzo comma dell'art. 100 cod. proc. pen. richiede perché la delega defensionale non debba presumersi conferita per «un determinato grado del processo», sul presupposto che non è prevista per il rilascio della procura l'adozione di formule sacramentali, negando quindi valore alla tesi che esigeva una volontà espressa (cioè palese, evidente), volta a estendere la procura oltre il primo grado del processo. A tale principio si sono attenuti i giudici della Corte territoriale, fornendo un'interpretazione della volontà della parte di estendere la validità della procura anche al potere di impugnazione non manifestamente illogica né contraddittoria, dunque incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, ZZ, Rv. 229179 - 01; Sez. 6, n. 31362 del 08/05/2018, Maniglia, Rv. 273436 - 01). 6. Per tali ragioni il ricorso viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 settembre 2023 sigli re estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
udito il Sostituto Procuratore generale dott.ssa SILVIA SALVADORI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvediemento impugnato limitatamente al capo A), per nuovo esame;
udito il difensore Avv. Luigi Trocciola in sost. dell'Avv. Mauro Iodice, che, dopo aver illustrato i motivi del ricorso, ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 39699 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 13/09/2023 RITENUTO I1lI FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la pronuncia assolutoria emessa in data 17 febbraio 2017, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Di IU SA, ritenendo quest'ultimo responsabile del reato di cui all'art. 589 cod. pen. (capo A) commesso in Capua il 6 ottobre 2014, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo B) in quanto estinto per intervenuta prescrizione e condannando l'imputato alla pena sospesa di anni due di reclusione nonché al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede. 2. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il materiale probatorio non consentisse di affermare la responsabilità dell'imputato. In particolare, con riguardo al sinistro stradale verificatosi il 6 ottobre 2014 lungo la SS 7bis in direzione Aversa-Capua, il giudice di primo grado aveva ritenuto che le indagini svolte non consentissero di accertare compiutamente la dinamica del sinistro in quanto il consulente tecnico del Pubblico ministero ing. Monfreda aveva ritenuto che l'imputato viaggiasse a velocità moderata mentre la vittima EU BU si trovava a bordo della propria bicicletta, pressoché fermo o viaggiando a bassissima velocità. Sebbene il consulente tecnico della Procura avesse ipotizzato un concorso di responsabilità dell'imputato nella causazione dell'evento per non avere egli conservato il controllo del veicolo e per aver viaggiato in stato di alterazione psicofisica dovuto a uso di sostanze stupefacenti, il giudice, valutando le censure espresse dai consulenti della difesa, aveva ritenuto che le risultanze investigative si prestassero a ricostruzioni alternative della dinamica del sinistro. In particolare, sulla base delle considerazioni espresse dal medico legale dott.ssa Cataldi, incaricata dal difensore del responsabile civile, si era acquisito il dato che le lesioni riscontrate sul corpo della vittima rendessero inverosimile che il BU si trovasse in sella alla bicicletta al momento dell'impatto; la consulente aveva ipotizzato una dinamica parzialmente differente, causalmente correlata al precario equilibrio del pedone che, con un tasso alcolemico superiore a 2 g/I, si trovava in stato di ubriachezza conclamata e pertanto certamente presentava segni di andatura barcollante e mancanza di coordinazione motoria. La versione secondo la quale la vittima avrebbe invaso il centro della carreggiata a seguito di un lieve urto con l'autovettura era , corroborata, secondo l'esperta, dai minimi danni riportati dal telaio della bicicletta. Si era, poi, ritenuto che anche le valutazioni del consulente 2 dell'imputato avessero fatto emergere circostanze che consentivano una pluralità di ipotesi ricostruttive, tutte aderenti ai fatti emersi;
in particolare, non era chiaro se il BU fosse smontato dalla bici, come riferito dal testimone OR IO CR, o se si trovasse a piedi, non potendo in ogni caso essere escluso, dato il suo stato di ubriachezza, un suo comportamento scoordinato e improvviso. Con riguardo al reato contestato al capo B), il giudice aveva ritenuto insufficiente il dato probatorio costituito dal drug test, in assenza di dati sintomatici di uno stato di alterazione al momento del fatto. 3. La Corte di appello, investita del giudizio d'impugnazione tanto dal pubblico ministero quanto dalla parte civile, ha disposto in primo luogo la rinnovazione istruttoria con audizione del solo consulente tecnico del Pubblico ministero, revocando l'audizione in origine cilisposta del teste CR, e ha poi disposto procedersi a perizia per la ricostruzione della dinamica del sinistro. 3.1. Partendo dal dato normativo dell'art. 104 Reg. esec. e att. del codice stradale, secondo il quale i segnali di prescrizione devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, i giudici di appello hanno condiviso le conclusioni del consulente tecnico dell'accusa, che aveva ritenuto che nel tratto di strada interessato dal sinistro il limite di velocità consentito fosse di 90 km/h. Tale conclusione non era stata condivisa dal perito, il quale aveva sottolineato come la strada extraurbana in esame, per un tratto lungo circa 6,5 chilometri, fosse sottoposta a segnaletica verticale che indicava ovunque la velocità di 50 km/h, per cui si sarebbe verificata la peculiare condizione della sussistenza del limite di 90 km/h per un segmento lungo 950 metri all'interno del quale si era verificato il sinistro. Richiesto di un approfondimento, il perito aveva dimostrato come in quel tratto di strada fosse presente originariamente, proprio in corrispondenza dell'intersezione, un segnale di ripetizione di velocità pari a 50 km/h, ma anche che tale segnaletica non era più presente da gennaio 2012 in quanto presumibilmente rimossa per l'espletamento di lavori e, incautamente, non più ripristinata. In ogni caso, la Corte, pur ritenendo che nei fatti il limite di 50 km/h non fosse presente nella cartellonistica, ha considerato la circostanza della previa imposizione di tale limite, nonchè di limiti similari nei tratti immediatamente precedenti e successivi, quale riprova del fatto che una velocità prudenziale sarebbe stata esigibile dall'imputato, la cui velocità di marcia era stata invece calcolata dal perito in misura pari a 57 km/h; tale ricostruzione tecnica aveva trovato peraltro significativa conferma nelle dlichiarazioni rilasciate dall'imputato ( nell'immediatezza dei fatti. Non attendibile sul punto era stata considerata, invece, l'indicazione del consulente della pubblica accusa, che aveva determinato 3 in misura compresa tra i 45 e 55 km/h l'andatura della Smart condotta dall'imputato utilizzando tuttavia il metodo del calcolo balistico, ritenuto non pertinente nei casi in cui vi sia scontro vettura-pedone. 3.2. I danni riportati dall'autovettura sono stati ritenuti indicativi Ciel fatto che il veicolo avesse colpito la vittima con la parte anteriore destra, successivamente sbalzando la persona sulla vettura e così determinando la rottura del parabrezza. Circa la posizione della vittima, la Corte ha ritenuto che dalle emergenze processuali potesse inferirsi che il BU non fosse a bordo del velocipede al momento dell'impatto, come dimostrato dai risultati della consulenza medico-legale in fase di esame autoptico, dall'assenza di danni rilevanti nelle parti più sporgenti della bicicletta, nonché dalle dichiarazioni rese dal teste CR, il quale aveva riferito che l'amico lo stava attendendo, essendosi egli fermato per necessità fisiologiche, così rimanendo indimostrata la tesi del consulente del pubblico ministero secondo il quale vi sarebbe stato uno scontro tra auto e velocipede. 3.3. Essendo stato provato che la vittima al momento dell'investimento sostasse a piedi a destra della carreggiata, i giudici di appello hanno ritenuto che all'imputato fosse rimproverabile una velocità non consona all'orario notturno e alle condizioni della strada, caratterizzata dalla totale carenza di illuminazione pubblica, oltreché un atteggiamento di scarsa attenzione alla presenza di altri utenti della strada;
una velocità moderata e adeguata alla ridotta visibilità della strada in considerazione dell'orario notturno e della mancanza di illuminazione artificiale avrebbe consentito al conducente del veicolo, secondo i giudici di appello, di avvedersi tempestivamente della presenza di un soggetto fermo al margine destro della carreggiata. 3.4. A diverse conclusioni rispetto al giudizio di primo grado i giudici di appello sono pervenuti anche con riferimento alla contravvenzione di guida in stato di alterazione a seguito di assunzione di sostanze psicotrope. La circostanza che persino al momento dell'impatto l'imputato non avesse visto l'uomo, né quando era sobbalzato sul cofano dell'auto, rompendo il parabrezza, avendo il Di IU dichiarato di aver udito solo il rumore dell'urto, è stata considerata indice sintomatico dell'alterazione in cui versava l'imputato al momento della guida. La Corte territoriale ha, tuttavia, rilevato l'intervenuta prescrizione del reato. 4. Avverso tale sentenza ricorre SA Di IU proponendo i seguenti motivi: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con 4 riferimento all'obbligo del giudice di appello di rinnovare l'esame dell'imputato assolto in primo grado. La difesa censura l'omesso avviso all'imputato di poter rendere esame alla luce della riforma della sentenza di assoluzione, in violazione del principio enunciato dalla Corte EDU nella sentenza ES e altri c. Italia, con il quale si è affermato uno specifico onere di audizione dell'imputato assolto in primo grado prima che sia assunta la decisione di condanna nel processo di appello. La difesa richiama la decisione con la quale la Sezione Prima, con ordinanza n.45179/2021, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione inerente all'applicabilità del principio espresso nella sentenza della Corte EDU sopra citata;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale, mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., mancata escussione del consulente nominato dalla difesa dell'imputato all'atto della nomina del perito, mancata escussione del teste CR, prima ammesso e poi revocato. La difesa si duole del fatto che la Corte di appello non abbia provveduto a rinnovare l'istruttoria mediante assunzione di tutte le prove richieste dal Pubblico ministero nel proprio atto di appello, limitandosi a escutere il consulente tecnico dell'accusa e rigettando la richiesta di escussione dei consulenti della difesa dell'imputato. Con una motivazione illogica e contraddittoria, i giudici di appello hanno, inoltre, revocato l'ordinanza ammissiva dell'escussione del teste OR IO CR, mai escusso in contraddittorio, rigettando la richiesta di esaminare quale prova a discarico i consulenti di parte che la medesima Corte aveva invitato a nominare all'atto della nomina del perito. In base ai principi enunciati dalla Corte EDU nelle sentenze AN c. AV e FI c. Italia, nonché dalle Sezioni Unite n.27620/2016 UP, il giudice di appello non avrebbe potuto riformare la sentenza assolutoria con affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza avere proceduto a rinnovare l'esame dei soggetti che in primo grado avevano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio. La Corte di appello, senza alcuna motivazione logica, ha revocato l'ordinanza ammissiva relativa all'escussione del teste CR, ha utilizzato i verbali di sommarie informazioni di tale teste e della teste SI SA a sostegno della pronuncia di condanna, non ha dato avviso all'imputato assente di poter rendere esame, non ha escusso il consulente della difesa nominato all'atto del conferimento di incarico al perito, non ha proceduto al rinnovo dell'istruttoria dibattimentale per acquisire la prova diretta della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
5 c) violazione e falsa applicazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 589 cod. pen. Secondo la difesa, la sentenza è illogica nella parte in cui, dopo aver accertato che sul tratto di strada interessato dal sinistro vigesse il limite di velocità massimo di 90 km/h, ha tuttavia ritenuto vigente il limite di 50 km/h in quanto nel senso di marcia opposto era presente un segnale in tal senso. Con riguardo al tempo tecnico di reazione, che sarebbe stato secondo la Corte rallentato in quanto l'imputato guidava in stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, nel corso del primo grado di giudizio la difesa aveva depositato linee guida tecnico-scientifiche volte a comprovare la circostanza che la mera presenza di tracce di sostanze stupefacenti in assenza di dati sintomatici fosse inidonea a comprovare la condotta di guida in stato di alterazione, posto che la presenza di tracce di cocaina può far risalire l'assunzione della stessa fino a quattro giorni prima, così escludendo l'attualità dell'alterazione al momento della guida. Su tale thema probandum non è stata disposta alcuna rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avendo omesso la Corte qualsivoglia considerazione sullo stato psicofisico in cui versava la vittima del sinistro e disattendendo la specifica richiesta del Pubblico ministero di rinnovare l'istruttoria con escussione della dott.ssa Cataldi. I giudici di appello hanno omesso qualsivoglia valutazione sul comportamento alternativo corretto, non essendovi prova che l'imputato avrebbe potuto comunque evitare l'impatto; d) violazione e falsa applicazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 648 e 650 cod. proc. pen. La difesa si lamenta del fatto che la Corte di appello di Napoli abbia valutato la responsabilità dell'imputato con riguardo a entrambi i capi di imputazione sebbene il Pubblico ministero avesse proposto appello esclusivamente con riguardo al capo a), come si evince dall'introduzione dell'atto di impugnazione. La motivazione offerta dalla Corte in replica all'eccezione formulata dalla difesa in tal senso è generica e contraddittoria, facendo riferimento a passi successivi dell'atto di impugnazione senza alcun richiamo alla parte introduttiva dell'appello. In ogni caso, le valutazioni sulla cui scorta i giudici di appello hanno ritenuto provato che l'imputato guidasse in stato di alterazione da sostanze stupefacenti rappresentano, secondo la difesa, supposizioni che hanno trovato smentita nel fatto che l'imputato non avesse visto la vittima in quanto la visibilità era insufficiente data l'ora notturna e in assenza di illuminazione pubblica, oltre che nel fatto che i carabinieri intervenuti al momento del sinistro non avessero rilevato dati sintomatici di alcuno stato di 6 alterazione;
la difesa aveva, inoltre, versato in atti linee guida tecnico- scientifiche volte a comprovare la circostanza che la mera presenza di tracce di sostanza stupefacente fosse inidonea a comprovare la condotta di guida in stato di alterazione;
e) violazione e falsa applicazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art.591 cod. proc. pen. in relazione all'art. 100, comma 3, cod. proc. pen. La difesa censura la decisione della Corte di appello di ritenere ammissibile la costituzione di parte civile nel secondo grado di giudizio e, conseguentemente, l'appello dalla stessa proposto. La procura conferita dalle persone offese al difensore di parte civile nel primo grado di giudizio non contiene il mandato a presentare eventuali impugnazioni ed essere rappresentati in ogni stato e grado del processo. La Corte di appello, in violazione della chiara previsione dell'art. 100, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., ha ritenuto ammissibile l'impugnazione sebbene proposta da difensore privo di procura a impugnare e a rappresentare la parte civile nel giudizio di appello. 5. All'udienza odierna, trattata con discussione orale su istanza di parte, le parti presenti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.1. In una recente pronuncia (Sez. 6, n. 27163 del 05/05/2022, Burigo, Rv. 283631 — 01), la Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato in caso di riforma della sentenza assolutoria rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa di natura decisiva, sicché la stessa non sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato o la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito sia stata incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto, non oggetto di esame alcuno. 1.2. L'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della Prima Sezione penale sugli effetti della sentenza ES c. Italia della Corte EDU è stata restituita alla Sezione dal Presidente aggiunto con provvedimento emesso in data 17 gennaio 2022, sulla base del rilievo fondamentale, che il Collegio condivide, secondo cui ( 7 non si possono ravvisare nell'anzidetta decisione della Corte di Strasburgo i requisiti per ritenere affermato un nuovo diverso principio in ordine al fatto che l'art. 6 della CEDU imponga sempre la citazione dell'imputato per rendere esame, anche quando nel corso del giudizio di primo grado sia mancata l'assunzione delle dichiarazioni dell'imputato e la valutazione da parte dei giudici dei due gradi di merito si sia incentrata su risultanze istruttorie diverse rispetto a tale atto istruttorio, non oggetto di alcuna valutazione. Una differente interpretazione del principio affermato nella citata sentenza ES si porrebbe anche in contrasto con i criteri indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2015 per attribuire valenza generale vincolante alle decisioni della Corte EDU, rispetto alle quali si è detto che hanno come punto di riferimento imprescindibile il caso concreto specificamente trattato e che solo rispetto a casi analoghi potrebbero assumere il valore di affermazione di un principio generale, tenuto conto delle peculiarità del caso deciso e sempre che la decisione adottata sia espressione di un orientamento definitivo, che costituisce «diritto consolidato» generato dalla giurisprudenza europea. 1.2. Date tali premesse, conseguono due rilievi: - nel motivo di ricorso sembra volersi affermare un incondizionato obbligo del giudice di appello di attivarsi per acquisire l'esame dell'imputato prima di accedere alla decisione di riforma del verdetto assolutorio, ma tale obbligo sussiste, in applicazione dei princìpi di matrice costituzionale e convenzionale richiamati nel ricorso, esclusivamente qualora il giudice di appello intenda addivenire a una diversa valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato dinanzi al giudice di primo grado (Sez. 3, n. 16131 del 20/12/2022 dep. 2023, B., Rv. 284493 - 02; Sez. 5, n. 47794 del 11/11/2022, Salih, Rv. 283981 - 01); nel caso oggetto della sentenza ES l'esigenza di esaminare gli imputati era stata ravvisata proprio in forza della necessità di una nuova valutazione delle dichiarazioni rese in primo grado, che erano state considerate decisive ai fini dell'assoluzione. Ma, nel caso concreto, analoga situazione non risulta allegata, né emerge dal raffronto tra le due pronunce di merito;
- è onere della parte che censuri l'omessa rinnovazione di una prova indicarne la decisività, allegando le circostanze per le quali la riforma si sia basata sulla diversa concludenza della prova medesima;
anche per tale profilo il motivo di ricorso risulta del tutto aspecifico. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1. Il princìpio invocato dal ricorrente, enunciato dalla Corte di Strasburgo nell'applicazione dell'art.6 par.1 CEDU, le cui pronunce costituiscono parametri interpretativi del diritto nazionale, ha tratto origine dall'esigenza di assicurare la 8 vicinanza della prova (direct assessment of the evidence) al giudice di appello che, abilitato a riesaminare il fatto che ha condotto all'assoluzione dell'imputato, intendesse pervenire alla riforma del verdetto assolutorio;
con la sentenza AN c. AV del 5 luglio 2011 si era affermato, all'esito di un elaborato percorso interpretativo (principle of immediacy, già consacrato in Popovici v. Moldova, nn. 289/04 e 41194/04, § 68, 27 novembre 2007; NS v. Romania, n.28871/95, § 55, ECHR 2000-VIII e Marcos Ii3arrios v. Spain, n. 17122/07, § 32, 21 settembre 2010), che il giudice di appello non potesse pervenire alla riforma della pronuncia assolutoria ove non avesse nuovamente assunto, dinanzi a sé e nel contraddittorio delle parti, anche prescindendo da un atto d'impulso di parte, le prove dichiarative che intendesse valutare difformemente da quanto aveva fatto il giudice di primo grado. 2.2. Il principio secondo il quale il giudice di appello è tenuto a procedere anche d'ufficio alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, una volta che sia prospettata dal soggetto che impugna la decisione assolutoria la possibilità di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una testimonianza decisiva assunta in primo grado, è stato consacrato dalla Corte di legittimità nazionale nella sentenza delle Sezioni Unite UP (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267487 - 01) e positivizzato, con l'art.1, comma 58, legge 23 giugno 2017, n.103, nell'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen. In base a tale disposizione «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale». 2.3. Successivamente, si è ampliata la portata del prindpio chiarendo che anche con riguardo alla prova scientifica, il giudice di appello non possa basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati già sentiti nel dibattimento di primo grado (Sez. 4, n. 6366 del 06/12/2016, dep. 2017, Maggi, Rv. 269035 - 01). 2.4. Occorre, dunque, ribadire che per valutare se sia stato rispettato o meno l'obbligo di rinnovazione istruttoria, per come si è venuto delineando nella giurisprudenza della Corte di legittimità, è preliminare l'individuazione delle prove che debbano ritenersi «decisive per l'affermazione di responsabilità» anche dopo l'entrata in vigore dell'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (Sez. 4, n.29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 01). In tal senso, va in primo luogo ritenuto non condivisibile quanto affermato dalla difesa a proposito del fatto che, nel disporre la rinnovazione istruttoria, il giudice di appello sia obbligato a rinnovare anche le prove selezionate dalla parte non appellante (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425 - 02; Sez. 1, n.12928 del 9 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318 - 01); tanto non significa, comunque, negare un potere officioso al giudice di appello circa la rinnovazione di prove ulteriori rispetto a quelle proposte dalla parte appellante. Quanto al concetto di «prova decisiva» ai fini della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative, è sufficiente richiamare la sentenza UP laddove ha chiarito che «Costituiscono prove decisive ... quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito della condanna» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 cit.). 2.5. Un'importante delimitazione all'applicazione del principio di immediatezza della prova è stata, peraltro, data con la sentenza delle Sezioni Unite TA (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786 - 01), in cui si è chiarito che l'obbligo di rinnovazione istruttoria non sussiste qualora emerga che la lettura della prova dichiarativa decisiva compiuta dal primo giudice «sia stata travisata per omissione, invenzione o falsificazione». 2.6 Esaminando, ora, le prove la cui mancata rinnovazione, nella prospettazione difensiva, violerebbe la legge e inficerebbe la motivazione della sentenza impugnata, si osserva che nel ricorso difetta qualsivoglia allegazione delle circostanze di fatto in relazione alle quali la sentenza di condanna avrebbe diversamente valutato la prova dichiarativa rispetto a quanto espresso dal giudice di primo grado. 2.7. Se ne deve desumere il difetto di specificità della censura, non essendo possibile, in altre parole, desumere dal motivo di ricorso di quali prove decisive la Corte territoriale abbia confutato l'attendibilità o quali mezzi di prova siano stati diversamente valutati nei due gradi di giudizio in guisa da condurre il giudice di appello a diversa determinazione. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si fonda su una non condivisibile lettura della motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale, difformemente da quanto sostenuto nel ricorso, non ha ritenuto vigente il limite di velocità di 50 km/h sulla base della limitazione vigente nel senso di marcia opposto. Il giudice di appello, pur ritenendo corretta la valutazione del consulente del Pubblico ministero, secondo il quale in quel tratto di strada vigeva il limite di velocità di km/h 90, ha svolto un'articolata motivazione, 10 riportata nella parte in fatto della presente sentenza, per spiegare le ragioni per le quali le condizioni di tempo e di luogo suggerissero comunque una velocità di marcia prudenziale inferiore al limite ivi vigente. 3.1. Le censure concernenti le valutazioni offerte nella sentenza impugnata a proposito dello stato di alterazione dell'imputato propongono una rilettura delle emergenze istruttorie non ammissibile in questa fase di giudizio laddove esente da manifesta illogicità si palesa la motivazione offerta dai giudici di merito a pag.25 a proposito degli indici sintomatici della forte riduzione del livello di attenzione del conducente dell'autovettura investitrice. 3.2. Frontalmente contrastante con quanto spiegato alle pagg.26-27 della sentenza impugnata risulta l'assunto secondo il quale la Corte di appello avrebbe omesso qualsivoglia considerazione sullo stato psicofisico in cui versava la vittima del sinistro. 3.3. Inammissibile per genericità è, infine, la doglianza concernente l'omessa motivazione in merito al giudizio controfattuale, che peraltro non risulta aver formato oggetto di specifica contestazione in grado di appello. 4. Con riguardo al quarto motivo di doglianza, va premesso che la Corte territoriale ha congruamente espresso le ragioni per le quali l'appello del Pubblico ministero dovesse ritenersi esteso al punto della sentenza assolutoria concernente il reato contestato al capo b), respingendo la doglianza avanzata in sede di conclusioni dalla difesa dell'imputato e considerando, invece, che nell'atto di appello il Pubblico ministero avesse espressamente censurato l'irragionevolezza della pronuncia di primo grado sul punto e avesse concluso per l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione a entrambi i reati contestatigli. Vale, allora, il principio secondo il quale, attesa la distinzione che deve operarsi fra l'istituto del giudicato e quello della preclusione processuale legata al principio di devoluzione (di cui è principale espressione l'art.597, comma 1, cod. proc. pen.), la censura concernente l'omessa devoluzione al giudice di appello di un punto della decisione concernente l'affermazione di responsabilità è questione genericamente sottoposta al giudice di legittimità, a fronte della suindicata operazione qualificatoria dell'impugnazione operata dalla Corte 1:erritoriale. 4.1. Con riguardo alla parte del motivo di ricorso in cui la difesa contesta nel merito l'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione al reato contestato al capo b), il Collegio rileva che, a fronte di una dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la parte ricorrente non ha espresso le ragioni dell'interesse a impugnare tale punto della decisione. In generale, si riconosce l'interesse dell'imputato a impugnare una sentenza che non lo proscioglie con la formula più favorevole. Ai fini dell'ammissibilità del ricorso 11 secondo i canoni dell'art.568 cod. proc. pen., l'atto d'impugnazione deve tuttavia indicare l'interesse concreto, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare che, in quanto attualmente pregiudizievoli, il ricorrente chiede siano eliminati. Tale interesse può consistere sia nel conseguimento di effetti penali più vantaggiosi (quali ad esempio l'assoluzione o la mitigazione del trattamento sanzionatorio), sia nel perseguimento di conseguenze extrapenali più favorevoli, come quelle che l'ordinamento rispettivamente fa derivare dall'efficacia del giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione nel giudizio di danno (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.), dal giudicato di assoluzione nel giudizio disciplinare (art. 653 cod. proc. pen.), e dal giudicato delle sentenze di condanna e di assoluzione in altri 6 giudizi civili o amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.). In altri termini, se una sentenza penale produce effetti giuridicamente rilevanti in altri campi dell'ordinamento, con pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive facenti capo all'imputato, questi ha interesse a impugnare la sentenza qualora dalla revisione di essa possa derivare in suo favore, in modo diretto e concreto, l'eliminazione di qualsiasi effetto giuridico extrapenale per lui pregiudizievole (Sez. 1, n. 7671 del 05/12/2000, dep. 2001, Patteri, Rv. 218311; Sez. 6, n. 8450 del 17/06/1998 , Mazzilli, Rv. 212226). In ogni caso, la tutela del diritto dell'imputato all'accertamento della sua innocenza è garantita, da un lato, dalla medesima disposizione dettata dall'art.129, comma 1, cod. proc. pen., che impone l'immediata pronuncia della sentenza non solo al ricorrere di una causa di non punibilità in senso stretto ma anche quando il giudice riconosca che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso e, dall'altro, dalla facoltà, riconosciutagli dall'art.157 cod. pen. come integrato dal Giudice delle leggi, di rinunciare alla causa estintiva (la Corte Costituzionale, con sent.n.275 del 23 maggio 1990, ha sottolineato come detta rinunciabilità debba considerarsi quale strumento efficace per l'esplicazione del diritto di difesa ai fini del perseguimento dell'interesse morale ad un'assoluzione con formula piena). 4.2. Nel caso concreto, non avendo l'imputato rinunciato alla prescrizione, avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché potesse immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv„ 275219; con riguardo all'appello Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, M., Rv. 274200). La deduzione di specifici motivi nel senso indicato nelle massime è, in tal caso, anche funzionale ad 12 evidenziare l'interesse dell'impugnante a conseguire l'unico possibile esito decisorio, più favorevole, consentito dalla legge. In difetto di tali elementi, non può che concludersi per l'inammissibilità del motivo di ricorso per carenza di interesse. 4.3. Il ragionamento posto a base dell"accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile, da cui può desumersi la ritenuta fondatezza dei motivi di appello proposti dalla pubblica accusa, rende infatti inoperante il princìpio, enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza Tettamanti, secondo il quale «All'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 24427:3 - 01). 5. Deve, quindi, esaminarsi il quinto motivo di ricorso con il quale la difesa ha eccepito l'erronea applicazione dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. Si tratta di motivo infondato. 5.1. Nel giudizio di appello, la difesa dell'imputato aveva eccepito l'inammissibilità della costituzione di parte civile nel secondo grado di giudizio e l'inammissibilità dell'appello. La Corte territoriale ha rigettato entrambe le eccezioni / rilevando che con procura speciale conferita al legale delle persone offese in data 25 novembre 2015 era stata conferita «ogni più ampia facoltà di legge» e che il secondo profilo di asserita inammissibilità, relativo al merito dell'impugnazione, non potesse essere accolto in quanto era espressamente indicato che l'atto di appello era interposto al fine di ottenere la condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 5.2. Dal tenore della sentenza impugnata si evince che il riferimento al contenuto della procura è stato sottoposto all'esame del giudice di appello esclusivamente per contestare l'ammissibilità della costituzione di parte civile nel secondo grado di giudizio, mentre nessun riferimento al contenuto e all'ampiezza del mandato difensivo risulta essere stato correlato al potere di impugnazione. L'eccezione indicata a sostegno del motivo di ricorso non risulta, dunque, formulata nei medesimi termini dinanzi al giudice di appello. 5.3. La censura è comunque infondata in quanto la procura conferita con ogni più ampia facoltà di legge può legittimare il difensore, secondo quanto è stato già affermato in precedenti pronunce di legittimità, anche a proporre impugnazione. Con la pronuncia delle Sezioni Unite ZZ si è, infatti, affermato il principio per cui l'utilizzo nella procura alle liti di una formula generica e, potenzialmente, 13 Il PrWsidente omnicomprensiva possa configurare quella «espressa volontà diversa», che il terzo comma dell'art. 100 cod. proc. pen. richiede perché la delega defensionale non debba presumersi conferita per «un determinato grado del processo», sul presupposto che non è prevista per il rilascio della procura l'adozione di formule sacramentali, negando quindi valore alla tesi che esigeva una volontà espressa (cioè palese, evidente), volta a estendere la procura oltre il primo grado del processo. A tale principio si sono attenuti i giudici della Corte territoriale, fornendo un'interpretazione della volontà della parte di estendere la validità della procura anche al potere di impugnazione non manifestamente illogica né contraddittoria, dunque incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, ZZ, Rv. 229179 - 01; Sez. 6, n. 31362 del 08/05/2018, Maniglia, Rv. 273436 - 01). 6. Per tali ragioni il ricorso viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 settembre 2023 sigli re estensore