Sentenza 12 luglio 2007
Massime • 1
Ai fini della decisione sull'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione di una sentenza contumaciale pronunziata nei confronti di un cittadino straniero residente all'estero, che abbia eletto domicilio per le notifiche in Italia presso il difensore d'ufficio, il giudice dell'esecuzione ha l'onere di compiere ogni necessaria verifica per stabilire se dagli atti emerga la prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato contumace, esistendo una differenza sostanziale tra l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio (indicato nel verbale di polizia dagli agenti operanti) e l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, scelto direttamente dalla persona interessata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/07/2007, n. 30739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30739 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 12/07/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 2872
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 000536/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OUNSANE AI N. IL 17/09/1960;
avverso ORDINANZA del 04/10/2006 TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE NUNZIO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione nel termine per impugnazione.
OSSERVA
Con ordinanza in data 4/10/06 il Tribunale di Genova in composizione collegiale, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'incidente proposto ai sensi dell'art. 670 c.p.p. dal cittadino marocchino Ounsane AI per contestare l'esecutività della sentenza contumaciale di condanna emessa a suo carico il 22/12/04 dal Tribunale di Sanremo e la contestuale istanza subordinata, avanzata ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2 come modificato dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, di essere restituito nel termine per impugnare tale decisione.
Ha ritenuto il giudice dell'esecuzione che la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto contumaciale della sentenza effettuato presso lo studio del difensore di ufficio avv. Andreini di Bordighera, ove l'Ounsane aveva eletto domicilio il 2/5/93 quando gli erano sequestrati documenti oggetto di reato, fosse regolare e, quanto all'istanza di restituzione in termini, che non ne ricorressero i presupposti.
Contro questa pronuncia l'attuale difensore dell'Ounsane ha proposto, limitatamente al diniego delle restituzione nel termine per impugnare, ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sull'assunto che non poteva affatto ritenersi raggiunta la prova della conoscenza da parte del suo assistito del procedimento penale e della relativa sentenza.
Si è evidenziato in particolare nei motivi che il verbale di elezione di domicilio era stato redatto in lingua italiana, senza che venisse dato atto che l'Ounsane residente in [...]la conoscesse, che non erano stati indicati l'indirizzo e il foro di appartenenza del difensore di ufficio e neppure l'indirizzo del suo assistito e che costui non era stato informato dell'onere di comunicazione in merito ai mutamenti di domicilio.
La doglianza è fondata sotto il profilo della mancanza di motivazione.
Ed invero, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (cfr. in particolare la sentenza di questa Sezione 18/1/06, Velinov, rv. 233.351), ai fini della decisione sull'istanza di restituzione nei termini per l'impugnazione di una sentenza contumaciale che sia stata, come nel caso di specie, pronunciata nei confronti di un cittadino straniero residente all'estero il quale abbia eletto domicilio per le notifiche in Italia presso il difensore di ufficio, il giudice dell'esecuzione ha l'onere di compiere ogni necessaria verifica onde stabilire se dagli atti emerga la prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, esistendo una differenza sostanziale tra l'elezione di domicilio presso un difensore di ufficio e l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia la quale ultima neppure peraltro può, di per sè, dare piena e incontrovertibile assicurazione dell'effettività della conoscenza (cfr. a quest'ultimo proposito Sez. 11/2/06, Flistoc, rv. 233.871). Tale onere di verifica non è stato affatto adempiuto nell'ordinanza impugnata, totalmente silente al riguardo malgrado l'esistenza dei particolari aspetti segnalati nel ricorso, e se ne impone dunque l'annullamento parziale con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della restituzione nel termine e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2007