Sentenza 14 giugno 2006
Massime • 1
La mera proposizione in sede civile di domanda limitata esclusivamente alla determinazione del "quantum" del risarcimento e non estesa all'"an" non costituisce doppio esercizio della stessa azione e dunque non determina la revoca implicita della costituzione della parte nel processo penale, essendo irrilevante, ai fini della permanenza della parte medesima, che la statuizione adottata nella sede penale non sia ancora passata in giudicato, ciò comportando solo la sospensione del giudizio civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/06/2006, n. 32762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32762 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 14/06/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 892
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 019701/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL RO AU, N. IL 17/01/1956;
avverso SENTENZA del 01/02/2005 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. Emanuele Limuti, difensore di AL LA IA, dopo aver premesso che con sentenza del Tribunale Penale di Enna il 19 dicembre 2002 il Dott. IA era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione con contestuale condanna generica al risarcimento del danno in favore delle parti civili ed al pagamento di una provvisionale pari a 60.000,00 Euro, oltre alle spese legali liquidate nell'importo di 7.500,00 Euro;
che con sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 1 dicembre 2005 il medesimo era stato prosciolto per intervenuta prescrizione del reato, con conferma delle statuizioni civili del primo grado e condanna alla rifusione in favore delle parti civili delle ulteriori spese legali liquidate nella misura di 2.750,00 Euro;
che avverso la menzionata sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione che non risulta ancora fissate - che con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2006 le parti civili AL AL, LI AL, AL AL, AL AR RI e TA GU hanno convenuto in giudizio il Dott. IA per ottenere il risarcimento del danno "ex delicto" per i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale in argomento e la causa risulta regolarmente iscritta sul ruolo del Tribunale Civile di Enna con prima comparizione prevista per il 9 maggio 2006;
che in forza della provvisionale pronunciata dal Tribunale Penale di Enna le parti civili hanno fatto notificare al Dott. IA atto di precetto ed hanno successivamente promosso azione esecutiva mobiliare presso terzi, esitata con ordinanza del Tribunale di Enna del 18 aprile 2005 in forza della quale l'A.U.S.L. di Enna storna a tutt'oggi in favore delle parti civili il 20% dello stipendio del Dott. IA;
che l'art. 82 c.p.p., comma 2, stabilisce che la costituzione nel processo penale si intende revocata se la parte civile promuove l'azione davanti al giudice civile;
che la revoca, stabilita dalla citata norma, implica il venir meno della provvisionale atteso che il procedimento penale nell'ambito del quale essa è stata pronunciata non è stato definito con sentenza irrevocabile prima dell'esercizio dell'azione risarcitoria innanzi al Giudice civile;
che, in altri termini, la revoca ipso jure della costituzione di parte civile non solo impedirà ogni statuizione - anche solo generica - sull'azione risarcitoria davanti al giudice penale, ma travolge anche la vigenza della condanna alla provvisionale;
tutto ciò premesso, ha chiesto che questa Corte sospenda ai sensi dell'art. 612 c.p.p. l'esecuzione della condanna civile recata dalla sentenza di primo grado, confermata in appello, dalla cui esecuzione deriverebbe grave ed irreparabile danno.
La richiesta non merita accoglimento.
L'art. 82 c.p.p., comma 2, dispone che "la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'art. 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile". Questa Corte ha già precisato, con una decisione che il Collegio interamente condivide, che la mera proposizione in sede civile di domanda limitata al quantum, ma non estesa anche all'an, non costituisce doppio esercizio della stessa azione, ma esercizio di altra azione fondata sulla prima, essendo irrilevante, ai fini della permanenza della parte civile nel processo penale, che la statuizione adottata in sede penale non sia ancora passata in giudicato, comportando ciò solo la conseguenza della sospensione del giudizio civile (Cass.
7.10.1998 n. 12744, Faraon rv. 213416). Va, pertanto ribadito il principio di diritto secondo il quale, per aversi revoca tacita della costituzione di parte civile a norma dell'art. 82 c.p.p., comma 2, (seconda ipotesi) l'azione proposta dinanzi al giudice civile deve riguardare le restituzioni ed il risarcimento del danno, come indicati dall'art. 74 c.p.p., e, pertanto, l'attore deve chiedere anche la declaratoria di responsabilità del convenuto, e non limitarsi a domandare la quantificazione del danno ovvero ad esercitare azioni di garanzia del credito di natura risarcitoria.
Nella specie con la citazione nel giudizio civile (prodotta dallo stesso ricorrente) le parti civili sopra richiamate hanno chiesto la condanna di IA AL e della AUSL n. 4 di Enna al risarcimento in loro favore della complessiva somma di Euro 1.350.000,00 nonché al pagamento delle spese del giudizio, formulando dunque una domanda limitata alla quantificazione del risarcimento, che, per quanto sopra detto, non comporta il venir meno della costituzione di parte civile nel processo penale.
P.T.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2006