Sentenza 2 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2003, n. 11788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11788 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2003 |
Testo completo
Aula A 03 RE P U B BLICA I TAL IANA 1 1 7 88 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA ogg.lavoro Ill. Si g.ri Magistrati: Composta dagl R.G.7373/01 Dr.Bruno D'Angelo Presidente Putaturo Donati Viscido Consigliere rel. " Mario " Attilio Celentano " Rep. Cron.25610 " Grazia Cataldi " Aldo De Matteis "I Ud.24/4/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.,inISTITUTO NAZIONALE DELLA pro-tempore, elett.dom.in del legale rappresentantepersona Roma, via della Frezza n.17,presso l'Avvocatura Centrale agli avv. Fabrizio Correra, Domenicodell'Istituto, unitamente RO e Fabio Fonzo che lo rappresentano e difendono, per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
NO ER;
INTIMATO 24 11 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Udine in data 11 dicembre 2000,n. 1440 (R.G.N.723/1999); udita,nella pubblica udienza tenutasi il giorno 24/4/2003,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr.Riccardo Fuzio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NO MP,, titolare dell'omonima ditta individuale, operante escavazioni, proponeva nel settore delle opposizione davanti al Pretore del lavoro di Udine avverso l'ordinanza-ingiunzione (n.9706014) con cui 1'INPS gli aveva intimato il pagamento della somma di lire 1.518.000 per sanzione e spese relative all'omesso versamento diamministrativa contributi sull'indennità di trasferta e sul valore convenzionale del pasto caldo per il periodo 10 febbraio 1990-31 dicembre 1992, deducendo che nulla doveva a quei titoli. Il Pretore, nella resistenza dell'opposto,con sentenza del 16 marzo 1999, accoglieva l'opposizione annullando il provvedimento e decisione, su gravame dell'Istituto, veniva confermata dalla Tribunale con sentenza dell'11 dicembre 2000. L'Istituto ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.1 della legge n.389 del 1989 nonché vizio di nn.3 e 5 c.p.c.,si censura motivazione, ai sensi dell'art.360 ritenuto insussistente l'omessa 1'impugnata sentenza per avere contribuzione per difetto dei presupposti che giustificano il pagamento dell'indennità di trasferta e dei buoni pasto da parte del datore di lavoro. Il giudizio espresso è conforme all'orientamento giurisprudenziale che ha affermato la non imponibilità ai fini contributivi delle voci retributive eccedenti il minimo costituzionale per i datori di lavoro non tenuti all'applicazione dei contratti collettivi di categoria. indirizzo prevalente,l'art.1 della Sennonchè, secondo altro portata innovativa ha aggiunto al legge n.389 del 1989 con cui l'imponibile si determina sul previgente principio, secondo dovuto e non su quanto di fatto erogato, il nuovo ed ulteriore criterio del minimale contributivo, quello stabilito dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, con la conseguenza che accordi collettivi ed retribuzione individuali sono influenti solo se prevedono una superiore al detto minimale. Il parametro retributivo sul quale calcolare i contributi è indipendentemente dall'adesione del datore di pertanto il CCNL lavoro. Il motivo va accolto perché fondato. 3 R L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cd.minimale contributivo) secondo il riferimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art.1 DL 9 ottobre 1989,n.338 ( convertito in legge 7 dicembre 1989, n.389) senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (cd. minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre con incidenza sul distinto rapporto di lavoro ai fini della determinazione della giusta retribuzione (Cass., 7 marzo 2003, n.3494; Cass., S.U.,29 luglio 2002, n.11199). Siffatti principi sono stati disapplicati dall'impugnata aveva provato isentenza che ha accertato che l'appellante non presupposti per l'erogazione dell'indennità di trasferta e l'effettivo pagamento della stessa, né quelli per il mancato assolvimento dell'onere contributivo sul c.d. valore convenzionale dei buoni pasto;
con riguardo a tale ultima omissione contributiva l'INPS non aveva dimostrato né che lo MP fosse ugualmente obbligato all'applicazione del CCNL e degli accordi integrativi di categoria, anche nel caso di mancata erogazione del pasto caldo;
né tanto meno l'Istituto aveva provato che nel minimo contributivo rientrava il valore convenzionale del buono pasto. 4 Il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice che, nell'uniformarsi ai enunciati, provvederà anche sulle spese del principi e criteri presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Trieste. Roma, 24 aprile 2003 Il Consigliere est. Il Presidente Mu Man CANCELLIERIES Me IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 E 3 M E 5 ) R A Boggi, 02 AGO. 2003 . P I S : SU T S D N R A , T A O 3 ' , IL CANCELLIERE L L 7 A L - Chive June L S O 8 E E - B D P 1 I S I 1 I D S I N H E A C E T G S O S I G O A E A P D L M O E I T A A A L D L N I E E D D T O N E N S E 5