Sentenza 22 aprile 2010
Massime • 1
In tema di indennizzo per la riparazione di ingiusta detenzione, ai fini della liquidazione del relativo indennizzo non possono porsi sullo stesso piano la custodia cautelare in carcere e la detenzione domiciliare per il carattere meno afflittivo di questa seconda misura.
Commentario • 1
- 1. Rifiugiato politico ha diritto a indennizzo maggiore per arresto illegittimo ai fini estradizionali? (Cass. 847/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 gennaio 2022
Indennizzo deve motivare su eventuali profili di maggiore afflittività per il rifiugiato politico che viene ingiustamente arrestato ai fini estradizionali. Acccoglimento parziale della richiesta di indennizzo non giustifica ex se la compensazione delle spese con il Ministero che si sia opposto alla liquidazione. Corte di Cassazione Sez. IV penale Num. 847 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28.9.2021 – deposito 13.1.2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato il ** [assistito dall'avv. Nicola Canestrini] avverso la sentenza dei 16/11/2020 de CORTE APPELLO Trento SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [..] lette le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2010, n. 17664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17664 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 22/04/2010
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere - N. 645
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 25371/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AT CI N. IL 14/01/1961;
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 244/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 04/12/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Monetti Vito che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AB CI propone ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli del 4 dicembre 2008 con la quale è stato dichiarato il suo diritto all'equa riparazione per la detenzione in carcere sofferta dal 13 marzo 1998 al 18 marzo 1998 e presso il proprio domicilio dal 19 marzo 1998 all'11 maggio 1998 nel corso del procedimento penale a suo carico per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 609 bis, ter, quater e septies c.p., e definito con sentenza di assoluzione della Corte d'Appello di Napoli passata in giudicato l'11 luglio 2006, ed ha conseguentemente condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in suo favore della somma di complessivi Euro 9.428,33. L'ordinanza impugnata ha considerato il parametro matematico ai fini della quantificazione della liquidazione, riducendo della metà quella relativa agli arresti domiciliari considerando la minore afflittività della misura;
ha inoltre considerato l'indennizzo per la lesione alla reputazione quantificato in Euro 2.000,00, mentre ha escluso ogni ulteriore danno a titolo di lucro cessante stante la riammissione in servizio da parte dell'amministrazione datrice di lavoro, e la regolarizzazione del trattamento giuridico ed economico.
Il ricorrente lamenta l'immotivata ridotta liquidazione relativa al periodo di arresti domiciliari, e il limitato ammontare della somma di Euro 2.000,00 per la lesione alla reputazione, deducendo che non sarebbe stato tenuto conto del danno subito sul luogo di lavoro indipendentemente dalla riammissione in servizio, ne' dei danni professionali, biologici, psichici, morali ed esistenziali conseguenti ad un atteggiamento persecutorio subito sul posto di lavoro a causa della detenzione sofferta, ne' sarebbe stato considerato il danno conseguito allo strepitus fori pure determinato dalla medesima detenzione.
Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o il suo rigetto in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato. Il parametro matematico adottato dalla Corte territoriale nella liquidazione dell'indennizzo, non è censurabile in sede di legittimità, trattandosi di liquidazione equitativa per la quale detto criterio, largamente adottato in materia, deve ritenersi logico e non arbitrario. Pure legittima è la liquidazione del danno relativo al periodo relativo agli arresti domiciliari: infatti è di immediata evidenza che la misura degli arresti domiciliari è meno afflittiva della detenzione in carcere, stante la minore limitazione alla libertà personale, per cui logica ed equa è la liquidazione dell'indennizzo in misura ridotta rispetto a quella relativa alla detenzione in carcere.
La Corte d'Appello ha pure considerato il danno alla reputazione conseguito all'ingiusta detenzione, liquidando il medesimo in misura altrettanto equa,non censurabile in questa sede. In ordine all'ulteriore danno lamentato dal ricorrente, va considerato che l'indennizzo in questione non ha natura risarcitoria, ma solo indennitaria, per cui non rileva lo specifico danno subito dall'istante. D'altra parte la Corte territoriale ha congruamente e logicamente motivato il rigetto della domanda per la parte relativa agli ulteriori danni prospettati, rilevando che i medesimi neppure derivano direttamente dalla detenzione, ma piuttosto dall'azione penale intrapresa nei suoi confronti, mentre nessun danno economico ha subito l'istante, vista la sua riammissione in servizio con relativa regolarizzazione della posizione economica e giuridica. Eventuali danni per un ritardo o eventuale incompletezza di tale regolarizzazione potranno evidentemente essere richiesti al datore di lavoro in altra sede.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2010. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010