Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7462
CASS
Sentenza 21 maggio 2002

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La valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore e il licenziamento disciplinare irrogato costituisce apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. alla fattispecie concreta; tale valutazione è riservata al giudice di merito e, se sorretta da adeguata e logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità. (Fattispecie relativa a lavoratrice, semplice operaia priva di compiti di controllo o coordinamento, che era stata licenziata per esser stata trovata in possesso di alcune mele appartenenti alla società datrice di lavoro. La Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto, con argomentata e logica motivazione, la insussistenza di giusta causa del licenziamento per la sproporzione tra addebito e sanzione inflitta, in quanto la mancanza non si risolveva in una grave negazione dell'elemento fiduciario, che è presupposto fondamentale per la continuazione della collaborazione tra le parti.)

Commentari2

  • 1Sanzioni disciplinari: irrogazione è nell’esercizio esclusivo dei poteri del datoreAccesso limitato
    Gesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2007

  • 2Potere disciplinare, potere del giudice di proporzionare le sanzioni disciplinariAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7462
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7462
Data del deposito : 21 maggio 2002

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