Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 1
La valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore e il licenziamento disciplinare irrogato costituisce apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. alla fattispecie concreta; tale valutazione è riservata al giudice di merito e, se sorretta da adeguata e logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità. (Fattispecie relativa a lavoratrice, semplice operaia priva di compiti di controllo o coordinamento, che era stata licenziata per esser stata trovata in possesso di alcune mele appartenenti alla società datrice di lavoro. La Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto, con argomentata e logica motivazione, la insussistenza di giusta causa del licenziamento per la sproporzione tra addebito e sanzione inflitta, in quanto la mancanza non si risolveva in una grave negazione dell'elemento fiduciario, che è presupposto fondamentale per la continuazione della collaborazione tra le parti.)
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- 1. Sanzioni disciplinari: irrogazione è nell’esercizio esclusivo dei poteri del datoreAccesso limitatoGesuele Bellini · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2007
- 2. Potere disciplinare, potere del giudice di proporzionare le sanzioni disciplinariAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/05/2002, n. 7462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7462 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANOI - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SODEXHO ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EZIO 24, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO, PEZZANO, che lo rappresenta e difendi unitamente agli avvocati GIUSEPPE MENEGAZZI, UGO, VECCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NU NC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A.LBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato LANDO FERRADINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO COSSU, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 310/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 31/07/99 R.G.N. 54/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato PEZZANO;
udito l'Avvocato COSSU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto nel merito con correzione ex art. 384 secondo comma cpc motivazione sentenza in relazione ai primi e motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30 ottobre 1998 il OR di Firenze accoglieva il ricorso presentato da ON CC e dichiarava l'illegittimità del licenziamento a lei irrogato dalla SODEXHO ITALIA S.p.A., disponendo altresì la sua reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della società al pagamento della indennità pari alla retribuzione globale di fatto fino alla effettiva reintegrazione. Rilevava il OR che la CC, operaia della SODEXHO, era stata trovata, in data 4 luglio 1996, alla fine del turno pomeridiano, in possesso di alcune mele appartenenti alla società, che aveva collocato nel proprio armadietto;
che, per questo motivo, era stata invitata a scrivere sotto dettatura una lettera di dimissioni, e, poi, non essendo stato ciò possibile per lo stato confusionale in cui versava, era stata indotta a sottoscrivere una lettera di dimissioni già scritturata;
che per tali fatti, con sentenza del 12 giugno 1997, lo stesso OR di Firenze aveva annullato le dimissioni e dichiarato la permanenza del rapporto;
che, con lettera del 16/18 ottobre 1997 la SODEXHO, in contestazione dei fatti attinenti la sottrazione delle mele, le aveva intimato il licenziamento in tronco.
A fondamento della sua decisione, il OR osservava che il licenziamento era da ritenersi illegittimo sia a causa della tardività della contestazione dell'addebito sia per la sproporzione della sanzione espulsiva rispetto al fatto addebitato. Avverso tale decisione proponeva appello la soccombente società, assumendo che erroneamente il Giudice di primo grado aveva ritenuto tardiva la contestazione, dovendo la valutazione effettuarsi in concreto e non in base ad un'astratta considerazione del tempo trascorso, e che altrettanto erroneamente aveva ritenuto la inesistenza di giusta causa di licenziamento tenuto conto del tenue danno economico implicato nella fattispecie.
Ricostituitosi il contraddittorio, la CC contestava il gravame, chiedendone il rigetto.
Con sentenza del 28/31 luglio 1999, l'adito Tribunale di Firenze confermava l'impugnata sentenza, evidenziando, in primo luogo, la sproporzione tra i fatti addebitati e la sanzione applicata e. poi, anche la tardività della contestazione disciplinare e del licenziamento rispetto al contestato accadimento. Per la cassazione di tale decisione ricorre la SODEXHO ITALIA S.p.A. con tre motivi.
Resiste la CC con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 300/70 e dell'art. 112 c.p.c. o, in subordine, dell'art. 414 c.p.c., censura la decisione impugnata osservando che il Tribunale sarebbe incorso in una sorta di confusione, facendo riferimento, per un verso, alla "tardività" della contestazione dell'addebito rispetto al fatto e, per altro verso, al lasso temporale trascorso tra il fatto e l'intimazione di licenziamento, senza considerare che, nel primo caso, la "tardività" rappresenta uno strumento di garanzia della effettività del contraddittorio, mentre, nel secondo costituisce elemento di incompatibilità con la giusta causa.
Senonché, così procedendo, il Tribunale avrebbe errato sia nella individuazione del lasso di tempo da prendere in considerazione - intercorrendo circa quindici mesi tra il fatto ed il licenziamento. e meno di un anno tra il fatto addebitato e la sua contestazione - sia nella stessa valutazione delle ragioni che giustificavano il decorso del tempo e della loro incidenza in ordine alla validità del recesso.
Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., deducendo che il Giudice di secondo grado, nell'escludere la sussistenza della giusta causa di licenziamento, avrebbe erroneamente dato rilievo alla mancanza di precedenti disciplinari, alla assoluta modestia del danno economico cagionato ed al tenue vincolo fiduciario determinato dalla posizione funzionale della CC di semplice operaia priva di compiti di controllo e di coordinamento.
Osserva il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata è tutta incentrata su quest'ultimo aspetto, attribuendo rilievo del tutto marginale agli ulteriori profili della vertenza, da considerare - per espressa affermazione dello stesso Giudice d'appello - assorbiti in considerazione della decisione adottata;
onde è da tale ultimo motivo che appare opportuno muovere nel procedere all'esame del presente ricorso.
In proposito, va, in primo luogo, riaffermato il principio, costantemente espresso dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. alla fattispecie concreta (vedi, tra le più recenti, Cass. 26 maggio 2001 n. 7188; Cass. 26 settembre 2000 n. 12708); nonché l'ulteriore principio, anch'esso consolidato, secondo cui il giudizio di proporzionalità è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e logica motivazione (cfr.. tra tante, Cass. 15 novembre 2000 n. 14768). Nella specie, il Tribunale ha valutato l'episodio in discussione proprio alla luce dell'art. 2119 c.c., e, senza disconoscere l'avvenuta sottrazione di alcune mele della società, da parte della CC, ha escluso, con argomentazioni esenti da censure perché logiche, complete ed esaurienti, che il licenziamento fosse assistito da giusta causa.
In particolare, il Giudice di merito ha considerato che la CC occupava in azienda una posizione che non prevedeva alcun particolare affidamento del datore di lavoro, svolgendo mansioni di semplice operaia, senza, quindi, essere addetta al controllo di altro personale o alla custodia di alcunché; che non vi erano elementi che autorizzassero "a far ritenere il pericolo di una reiterazione dei fatti" in quanto unico era l'episodio contestato ("oltretutto neppure ammesso dall'appellata"); che doveva essere tenuta nella debita considerazione "l'assoluta modestia economica del danno". Correttamente, pertanto, il Tribunale, adeguandosi al consolidato orientamento di questa Corte, ha considerato, con specifico riferimento alla natura del rapporto, la posizione delle parti, il grado di affidamento richiesto dalle mansioni, l'entità della mancanza ed ha escluso l'esistenza di una ragionevole proporzione tra addebito e sanzione inflitta. È così pervenuto alla argomentata e logica conclusione, alla stregua della ratio degli artt. 2119 e 2106 c.c., che la mancanza attribuita alla CC non rivestiva un rilievo tale da potersi risolvere in una grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, così da non consentire non solo in via provvisoria, ma anche in via definitiva sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo, la continuazione della collaborazione tra le parti, che trova, appunto, nell'elemento fiduciario il suo presupposto fondamentale (ex plurimis, Cass. 4 marzo 1996 n. 1667). Non risultando, dunque, fondate le censure espresse con l'esaminato motivo, il ricorso va rigettato;
ciò rende superfluo l'esame dei restanti motivi, non rilevando il loro eventuale accoglimento sull'esito della decisione.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in euro 17,81, oltre euro 2.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2002