Sentenza 26 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2002, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula A 028 86/ 02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. N.16681/00 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron.6627 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. "1 Antonio "Lamorgese -Ud. 10.12.2001 " Florindo Minichiello -Oggetto: LO D'ST " Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da e DA NN, difeso dagli avv.ti Antonio Scuotto riano Ferrante del Foro di Napoli, come da procura speciale a 912 margine del ricorso, con domicilio eletto in Roma in viale G. Cesare n. 14 presso l'avv. Carlo Izzo e d'ufficio presso los concelleie delle Corte di cesserious.
contro
- INPS, in perso- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- SO, per procura speciale in calce alla copia notificata del 4851 ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo con 1 i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Nola n° 1070/00 in data 5/10 aprile 2000 (R.G.L. 790/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo AM NN ricorre per cassazione con unico motivo av- verso la sentenza del Tribunale di Nola, in epigrafe indica- ta, dolendosi che il Collegio di merito non abbia dichiarato inammissibile l'appello dell'INPS avversO la sentenza del Pretore del luogo n° 2421 depositata il 18 settembre 1998 (recte: 3 settembre 1998). Tale appello era tardivo, perché depositato oltre il termine breve di giorni trenta dalla no- tifica della sentenza. Secondo il ricorrente, la sentenza di primo grado era stata notificata il 18 settembre 1998, mentre il ricorso in appello dell'INPS era stato depositato in can- celleria il 25 novembre di detto anno. Erroneamente il Tribu- nale ha affermato che la sentenza era stata notificata il 6 2 ottobre 1998 alla parte personalmente e perciò con modalità non idonee a far decorrere il termine breve. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Il Tribunale ha osservato che l'appellato AM, pur avendo affermato che la sentenza era stata notificata il 18 settem- bre 1998, tuttavia aveva prodotto unicamente una copia della sentenza notificata il 6 ottobre 1998, unitamente all'atto di precetto, alla parte personalmente e non al procuratore CO- stituito. Ha quindi concluso che non poteva esservi stata de- correnza del termine breve. Con l'odierno ricorso il AM afferma che la sentenza no- tificata il 18 settembre 1998 era stata allegata alle produ- zioni di secondo grado e che da essa risultava che la notifi- са era avvenuta presso procuratori costituiti dell'INPS. A conforto di tale tesi ha prodotto una certificazione della cancelleria del Tribunale di Nola datata 17 febbraio 1999. Il ricorso è infondato. Innanzitutto, il documento ora menzionato non può formare og- getto di esame da parte della Corte, perché ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., nel giudizio di legittimità è ammessa la produzione soltanto di documenti concernenti la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricor- SO ○ del controricorso, sicchè resta preclusa l'allegazione di documenti diretti a corroborare le censure prospettate nel 3 ricorso e a dimostrare l'inammissibilità dell'appello (Cass. 16 aprile 1997 n. 3251). In secondo luogo, colui che eccepisca l'inammissibilità dell'appello sul rilievo dell'inutile decorso del termine breve, deve fornire la prova dell'avvenuta rituale notifica della sentenza. Nella specie, il Tribunale riferisce che fu prodotta esclusivamente copia di una sentenza notificata all'INPS personalmente e non ai procuratori costituiti (artt. 170 e 285 cod. proc. civ.). B Dall'esame degli atti, consentito alla Corte, essendo stato denunciato un error in procedendo, non risulta che la senten- za che si assume notificata il 18 settembre 1998 sia stata mai prodotta. Di tale produzione non è menzione nella memoria di costituzione in appello del AM. Al termine di essa si indicano come prodotti n° sei documenti, ma fra questi non è compresa la sentenza del Pretore di Nola. Parimenti, nessuna indicazione si ritrova nell'indice degli atti riportato nel fascicolo d'ufficio del Tribunale. Per converso, in questo stesso fascicolo risulta inserita copia della sentenza di primo grado con pedissequo precetto, notificata ad istanza del AM per U.N.E.P. presso ilufficio dell'Assistente Tribunale di Nola, il 6 ottobre 1998 all'INPS "in persona del suo Presidente legale rappr.te pro tempore elett.te dom.tc per la carica in Roma - Piazzale Delle Nazioni 00143 EUR". 4 Non sussiste quindi il vizio denunciato, in quanto il Tribu- nale ha esattamente ritenuta sprovvista di prova l'eccezione del AM concernente la tardività dell'appello per decorso del termine breve. Il ricorso va conclusivamente rigettato. Nulla per le spese stante il disposto dell'art. 152, disp. att., cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 10 dicembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Banu Baltiqniello Stille 26 FEB. 2902 Shillie