Sentenza 5 ottobre 2005
Massime • 1
La revoca della sanzione sostitutiva applicata ai sensi della legge n. 689 del 1981, può essere disposta in caso di violazione delle prescrizioni oppure in caso di condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena; l'esecuzione della sanzione resta per contro soltanto sospesa in ipotesi di arresto in flagranza o di applicazione di custodia cautelare, rilevato che la natura di norma penale dell'espressa previsione concernente i casi di revoca delle sanzioni sostitutive ne impedisce un'interpretazione analogica sfavorevole al condannato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2005, n. 38042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38042 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato Presidente del 05/10/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Consigliere N. 3238
Dott. SIOTTO Maria Cristina Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola Consigliere N. 12212/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA AL ER TO N. IL 02/06/1983;
avverso ORDINANZA del 09/02/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. (concl. Conf.). LA CORTE Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha revocato nei confronti di AN ID, per la residua parte di pena, la sanzione sostitutiva della libertà controllata disposta con sentenza 11.2.2002 Trib. Genova, sostituendola con 3 mesi e 14 giorni di reclusione, in seguito all'arresto in flagranza del predetto per rapina consumata e tenuta e della sua sottoposizione a custodia cautelare per altra rapina aggravata ed omicidio preterintenzionale, ritenendo che una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 66 l. 689/1981 imponga di considerare anche i comportamenti gravemente illeciti compiuti dal condannato, pur in assenza di violazione delle prescrizioni imposte;
visto il ricorso con cui l'interessato denuncia violazione di legge, sul rilievo che l'art. 68 l. n. 689/1981, contemplando espressamente il caso di arresto in flagranza del soggetto sottoposto a libertà controllata, prevede la sospensione dell'esecuzione della sanzione in parola, mentre il successivo art. 72 impone la revoca della misura ove sopravvenga condanna definitiva per un fatto successivo alla sostituzione della pena;
ritenuta la fondatezza del ricorso, potendo la revoca della sanzione sostitutiva intervenire, ex art. 66, co. 1, l. 689/1981, solo in caso di violazione delle prescrizioni o di condanna a pena detentiva per fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena (oltre che nei casi, non ricorrenti nella specie, di sopravvivenza di una delle condanne previste dall'art. 59, co. 1 e co. 2, lett. A) l. cit.) mentre, a norma dell'art. 68, co. 1, l'esecuzione della sanzione resta semplicemente sospesa in caso di arresto in flagranza o cattura (ora applicazione di ordinanza custodiale) del soggetto;
rilevato che l'espressa previsione dei casi di revoca contenuta nella legge e la natura di norme penali sostanziali di sfavore delle disposizioni citate ne precludono l'interpretazione estensiva od analogica proposta dal giudice a quo, pur fatta propria da Cass., Sez. 1^, 14.11.2001, Dell'Aiera, Riv. Pen., 2002, 229 (in senso conforme alla presente decisione è attestato il prevalente orientamento giurisprudenziale di questa corte espresso, tra le altre, da Cass., Sez. 1^ 17.5.2001, Rauchi, Ced Cass., rv. 219906 e 28.11.2000, Spadafora, Giur. It., 2001, 2127).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi immediatamente al T.S. Genova ed al P.G. presso la C.A. di Genova per le determinazioni di competenza.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2005