Sentenza 22 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di falsa testimonianza, l'apparente non decisività delle dichiarazioni mendaci rispetto alla pronuncia del giudice non esclude la rilevanza delle stesse quando in realtà sussisteva una oggettiva ed elevata idoneità ad alterare l'accertamento delle modalità e delle responsabilità del fatto oggetto di reato. (Fattispecie in cui la vittima del reato ha falsamente dichiarato di non conoscere due persone che avevano assistito ai fatti e delle quali, invece, egli aveva inizialmente riferito di essere amico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2007, n. 11612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11612 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARTELLA Ilario - Presidente - del 22/01/2007
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 102
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 21727/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR GU;
avverso la sentenza in data 24.2.2005 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSSI Agnello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO
1. AR GU ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 24.2.2005 della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 372 c.p. (falsa testimonianza nel processo per le lesioni infertegli da GI PO per aver negato di conoscere sia l'autore delle lesioni da lui subite sia le persone - AN RE e ND IG - che avevano assistito all'aggressione ai suoi danni).
2. Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale) in relazione all'art. 372 c.p. La difesa rileva che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 372 c.p. "solo" in relazione alla discrasia tra quanto affermato in denuncia e nelle sommarie informazioni testimoniali sulla conoscenza di AN RE e ND IG (notati dai militi sul luogo dell'aggressione) e la successiva negazione in dibattimento di tale conoscenza. Circostanza, questa, che era da ritenere inidonea ad indurre in errore il giudice sull'esatta individuazione dell'autore delle lesioni subite dall'imputato e perciò anche ad integrare gli estremi del reato di falsa testimonianza.
DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado (che aveva condannato l'imputato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 372 c.p.) per la falsa testimonianza resa nel processo per le lesioni infertegli da GI PO per aver negato di conoscere le persone - AN RE e ND IG - che avevano assistito all'aggressione ai suoi danni.
2. Nella motivazione della sentenza impugnata si legge che "sicuramente" l'imputato "ha mentito in ordine alla conoscenza - addirittura totalmente negata in dibattimento ed invece affermata in sede di denuncia - di AN RE e ND IG, soggetti che, definiti nelle s.i.t. come suoi "amici" furono notati di militi intervenuti" come risulta dalla deposizione del maresciallo OS.
Ora è ben vero che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., VI, n. 4421 del 7.10.2004 e succ. conf.), il delitto di falsa testimonianza non sussiste quando i fatti posti ad oggetto della dichiarazione falsa o reticente siano del tutto estranei all'oggetto del procedimento in corso e risultino "a priori" irrilevanti ai fini della decisione, così che la deposizione non sia idonea ad alterare il convincimento del giudice e, dunque, ad incidere sul corretto funzionamento dell'attività giudiziaria.
Ma, nel caso in esame, il giudice ha correttamente ritenuto e dimostrato che la falsa affermazione dell'imputato in sede di dibattimento di non conoscere i testimoni dell'aggressione subita (e cioè AN RE e ND IG che in precedenza l'imputato stesso aveva indicato come suoi amici e che erano presenti al fatto) aveva una oggettiva ed elevata idoneità ad alterare l'accertamento delle modalità e delle responsabilità del fatto reato oggetto del processo e perciò a ledere l'interesse tutelato dall'art. 372 c.p.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000 (mille) Euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2007