Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 3761
CASS
Sentenza 12 dicembre 2002

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Nella procedura per la convalida del provvedimento del questore che interdice l'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 è inadeguato un termine di diciotto ore concesso all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa mediante presentazione di memorie o altri atti al giudice ed è conseguentemente nulla l'ordinanza di convalida emessa da quest'ultimo. (Nella specie il provvedimento del questore fu notificato all'interessato alle ore 20.05 e la convalida del g.i.p. fu adottata alle ore 14 del giorno seguente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 3761
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3761
    Data del deposito : 12 dicembre 2002

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