Sentenza 12 dicembre 2002
Massime • 1
Nella procedura per la convalida del provvedimento del questore che interdice l'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 è inadeguato un termine di diciotto ore concesso all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa mediante presentazione di memorie o altri atti al giudice ed è conseguentemente nulla l'ordinanza di convalida emessa da quest'ultimo. (Nella specie il provvedimento del questore fu notificato all'interessato alle ore 20.05 e la convalida del g.i.p. fu adottata alle ore 14 del giorno seguente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giovanni D'URSO Presidente
dott. Severo CHIEFFI Componente
dott. Umberto GIORDANO "
dott. Angelo VANCHERI "
dott. Livio PEPINO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA DR nato l'[...];
Avverso ordinanza del 6/11/2001 del GIP del Tribunale di Milano;
Sentita larelazione fatta dal Consigliere Chieffi Severo;
Lette le conclusioni del P.G.: annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 6/11/2001 il G.I.P. del Tribunale di Milano, a seguito della richiesta del P.M., ha convalidato il provvedimento del Questore, con il quale, ai sensi dell'art. 6 L. 401/1989, (come modificato e integrato dalle leggi 45/1995 e 377/2001), veniva fatto divieto a RA DR NR di accedere a competizioni calcistiche con obbligo di presentarsi per la durata di anni due nell'ufficio di polizia in orari determinati in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dalla squadra della Pro Patria. Avverso l'ordinanza di convalida ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge, deducendo che gli era stato impedito l'esercizio del diritto di difesa, riconosciuto dalla sentenza 144/1997 della Corte Costituzionale, in quanto il provvedimento del Questore, notificategli in data 5/11/2001 alle ore 20,05, era stato convalidato il giorno successivo alle ore 14.
Il ricorso merita accoglimento.
Va premesso che con sentenza 144/1997 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 co. 3 della L.401/1989 (come sostituito dall'art. 1 L. 45/1995 riguardante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche), nella parte in cui non prevede che la notifica del provvedimento del Questore contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Nella motivazione la suddetta Corte - ritenendo fondata l'esigenza di assicurare all'interessato la concreta ed effettiva conoscenza delle facoltà di difesa di cui può fruire - ha chiarito che "detta facoltà dovrà evidentemente essere esercitata con modalità tali da non interferire con la definizione del procedimento di convalida nei termini previsti dalla legge".
Ciò premesso va rilevato che al fine di rendere concreto il diritto di difesa,riconosciuto all'interessato con la sentenza citata, è necessario che lo stesso sia messo in grado di presentare al G.I.P. le proprie memorie e deduzioni in un termine, il quale, non essendo stato previsto dal legislatore come termine "ad quem", non può che essere rapportato a criteri di ragionevolezza, che per un verso sia tale da non vanificare la definizione del procedimento di convalida nei termini previsti dalla legge, e dall'altro tenga conto del fatto che un soggetto, normalmente inesperto di diritto, deve avere il tempo di reperire un difensore per sottoporgli il caso ed ottenere la tempestiva redazione di uno scritto difensivo.
Orbene nel caso di specie risulta dagli atti che il provvedimento del Questore fu notificato all'interessato alle ore 20,05 del 5/11/2001 e che il provvedimento di convalida fu adottato dal G.I.P. alle ore 14 del giorno successivo, e cioè entro un termine da considerarsi non ragionevole, tenuto conto che il ricorrente aveva a disposizione solo la mattinata del giorno successivo per l'espletamento di eventuale esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, poiché la convalida del provvedimento del Questore è avvenuta in un termine da considerarsi troppo ristretto, appare evidente la lesione del diritto di difesa dell'interessato ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p.. Infatti nel caso di specie è ravvisabile l'inosservanza di una disposizione (art. 6 co. 3 L.401/1989 come modificato dalla sentenza 144/1997 della Corte
Costituzionale) concernente l'intervento dell'interessato nel procedimento di convalida, inosservanza che, essendo stata ritualmente eccepita, comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 GENNAIO 2003.