Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 3759
CASS
Sentenza 12 dicembre 2002

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Nel procedimento amministrativo che si conclude con l'adozione del provvedimento del questore di interdizione a taluno dell'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di dare avviso agli interessati del suo avvio, a norma dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, date le particolari esigenze di necessità e di urgenza connaturate con tale tipo di procedimento.

Nella procedura per la convalida del provvedimento del questore che interdice l'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 è adeguato un termine di poco più di ventiquattro ore concesso all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa mediante presentazione di memorie o altri atti al giudice, con la conseguente esclusione di ogni nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 3759
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3759
    Data del deposito : 12 dicembre 2002

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