Sentenza 12 dicembre 2002
Massime • 2
Nel procedimento amministrativo che si conclude con l'adozione del provvedimento del questore di interdizione a taluno dell'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di dare avviso agli interessati del suo avvio, a norma dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, date le particolari esigenze di necessità e di urgenza connaturate con tale tipo di procedimento.
Nella procedura per la convalida del provvedimento del questore che interdice l'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 è adeguato un termine di poco più di ventiquattro ore concesso all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa mediante presentazione di memorie o altri atti al giudice, con la conseguente esclusione di ogni nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2002, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. D'URSO GIOVANNI PRESIDENTE
Dott. CHIEFFI SEVERO CONSIGLIERE
Dott. GIORDANO UMBERTO "
Dott. VANCHERI ANGELO "
Dott. PEPINO LIVIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO MAURO, N. IL 20/10/1976;
avverso l'ORDINANZA del 24/04/2002 del GIP del TRIBUNALE di VERONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GIOVANNI PALOMBARINI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Osserva
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza emessa il 24.4.2002 il GIP del Tribunale di Verona convalidava, a norma dell'art. 6 della legge 13.12.1989 n. 401, il provvedimento in data 15.4.2002 del Questore della stessa città, notificato il 23.4.2002, con il quale si faceva divieto a RO MAURO, indagato del reato di cui all'art. 5 della Legge 22.5.1975 n.152, commesso in occasione di una partita di calcio svoltasi il
17.2.2002 allo stadio "Bentegodi" di Verona, di accedere, per il periodo di un anno, negli stadi e nelle aree circostanti ai medesimi, ove si sarebbero svolti incontri di calcio, e inoltre si prescriveva al medesimo di comparire personalmente presso il competente Ufficio di Polizia in giorni ed ore predeterminati. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, il RO, lamentando:
a) violazione del diritto di difesa, per non essere stata data al medesimo RO la possibilità di presentare memorie difensive, essendo stata la notifica del provvedimento del Questore effettuata alle ore 10,45 del 23.4.2002 ed essendo la convalida intervenuta il giorno successivo, e cioè a distanza di poco più di 24 ore, per cui, essendo stato vanificato, per la eccessiva brevità del termine concesso, il diritto di presentare al GIP memorie e deduzioni difensive, l'ordinanza impugnata era da annullare;
b) violazione di legge e carenza motivazionale, in quanto l'iter amministrativo, conclusosi con il provvedimento del Questore, non era stato preceduto dall'avviso di inizio del procedimento, e non potevano ritenersi sussistenti le particolari esigenze di celerità addotte nel provvedimento medesimo, emesso a distanza di quasi due mesi dai fatti;
inoltre, l'ordinanza di convalida, emessa dal GIP, non conteneva alcuna valutazione circa la esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e la fondatezza dell'accusa.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
1. In ordine al primo motivo di gravame, va rilevato che la convalida del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge 13.12.1989 n. 401 e succ. mod., abbia fatto divieto a taluno di accedere ai luoghi di svolgimento di competizioni agonistiche e gli abbia nel contempo imposto l'obbligo di presentazione ad un ufficio di Polizia, deve intervenire, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 144 del 1997, pur nel rispetto del termine di 48 ore previsto dalla legge, in un tempo tale da consentire all'interessato la facoltà di presentare previamente al giudice memorie o deduzioni. Il termine del quale l'interessato deve poter fruire, per esercitare la facoltà suddetta, non può essere compresso in modo tale da rendere di fatto impossibile o estremamente arduo il detto esercizio.
Nella specie l'interessato ha avuto a disposizione uno spazio temporale di oltre 24 ore, termine che deve certamente ritenersi "ragionevole" ai fini dell'esercizio della facoltà di cui sopra, con esclusione di ogni nullità riconducibile alla violazione del diritto di difesa (a tal proposito, v. Cass., Sez. I, sent. n. 45785 del 22/11/2001, rv. 220375, che ha ritenuto congruo il termine di 22 ore).
2. Per quanto concerne la seconda doglianza, osserva la Corte che l'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241 fa obbligo alla pubblica amministrazione di dare comunicazione ai soggetti direttamente interessati (destinatari del provvedimento finale e soggetti che debbono intervenirvi) dell'avvio di qualsiasi procedimento amministrativo. Il comma 1 del medesimo art. 7 subordina tuttavia l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento alla condizione che "non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento". La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi circa la conformità dell'art. 2 della legge 27.12.1956 n. 1423 ai principi costituzionali, con sentenza n. 210 del 31.5.1995, nel dichiarare non fondata la questione "nei sensi di cui in motivazione" ha precisato che "l'art. 7 della legge n. 241 del 1990, disponendo la comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti dei ""soggetti, individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari"", rende a fortiori riferibile un simile principio ai diretti destinatari dei provvedimenti di questo tipo, quale che sia l'autorità amministrativa da cui il provvedimento promana e quale ne sia il modulo procedimentale utilizzato". Ha ulteriormente specificato che "Alla necessità di notiziazione di un momento davvero cruciale ai fini partecipativi, quale l'atto di avvio del procedimento, non può essere certo sottratto il destinatario del provvedimento di rimpatrio, un provvedimento direttamente incidente su una posizione costituzionalmente tutelata come il diritto di circolazione;
salva l'ipotesi - espressamente disciplinata con riferimento a tutte le tipologie procedimentali - in cui particolari esigenze di celerità risultino ostative a provvedere alla comunicazione di tale atto, non esclusa la possibilità di adottare medio termine quei provvedimenti di natura cautelare che sono consentiti dall'art. 7, comma secondo, della legge n. 241 del 1990". Dal breve excursus di cui sopra si evince che, fermo restando il principio generale in base al quale la pubblica amministrazione ha il dovere di dare comunicazione agli interessati dell'avvio di qualsiasi procedimento, va tenuto presente che tale obbligo non sussiste in presenza di "particolari esigenze di celerità". Nella specie, trattandosi di iter procedimentale coinvolgente aspetti inerenti alla libertà personale, le particolari esigenze di necessità e di urgenza cui si è fatto riferimento nel provvedimento del Questore non possono ritenersi insussistenti, come sostiene il ricorrente, essendo anzi connaturate con tale tipo di procedimento.
Quanto alla doglianza concernente specificamente l'asserita carenza motivazionale dell'ordinanza di convalida, va ricordato che questa Corte ha più volte precisato che l'atipica misura di prevenzione, introdotta dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 "prescinde dall'avvenuto accertamento giudiziale della responsabilità, ed è caratterizzata dall'applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità sociale, dall'attribuzione del potere di disporla al questore, dall'obbligo di una, pur concisa, motivazione, e dall'assoggettamento alla convalida dell'autorità giudiziaria (il G.I.P. presso la Pretura), da adottare con provvedimento de plano". (v. Cass., Sez. VI, sent. n. 1155 del 04/06/1996, rv. 205661). Si può quindi prescindere da una valutazione in concreto della pericolosità del prevenuto, essendosi la legge limitata a consentire una misura genericamente preventiva non solo nei confronti delle persone che abbiano preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione - o a causa - di manifestazioni sportive, ma anche nei confronti di chi vi si rechi con armi proprie. Si è ulteriormente chiarito che "Il pretore (ora il GIP del Tribunale), chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di convalida del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, commi primo e secondo, nel far divieto a taluno di assistere a competizioni agonistiche, gli abbia imposto l'obbligo di presentazione alla Polizia in coincidenza con lo svolgimento di dette competizioni, deve limitarsi alla verifica della legittimità del suindicato provvedimento, sotto il profilo della sussistenza o meno dei relativi presupposti, soggettivi ed oggettivi. È quindi da escludere che il controllo giurisdizionale possa investire, aumentandone o diminuendone l'ambito di applicazione e la durata, il contenuto delle prescrizioni, le quali sono rimesse alla valutazione discrezionale del questore" (cfr. Cass., Sez. I, sent. n. 1598 del 08/04/1998, rv. 210238). Nella specie l'ordinanza di convalida contiene una motivazione più che congrua, sia pure per relationem rispetto a quella contenuta nel provvedimento del Questore, e ha dato atto della esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e cioè dell'avvenuta denuncia del RO per avere preso parte attiva ad episodi di violenza verificatisi durante una manifestazione sportiva. Ciò si desume chiaramente anche dal tenore letterale della legge, che prevede l'applicazione della misura in questione anche "nei confronti delle persone che risultano denunciate .... per aver preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza".
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 GENNAIO 2003.