Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di revoca della sentenza di condanna (art. 673 cod. proc. pen.), qualora in sede di cognizione sia stata riconosciuta la continuazione fra un reato ritenuto più grave e sanzionato con pena detentiva ed altro reato meno grave sanzionato con pena pecuniaria, applicandosi conseguentemente un aumento della pena detentiva inflitta per il reato più grave, la revoca della condanna per abolitio criminis del reato per il quale è stata applicata la pena base comporta che la residua pena detentiva, a suo tempo determinata a titolo di continuazione, non può più trovare esecuzione e che, pertanto, essa deve essere sostituita con la pena pecuniaria prevista dalla legge per il reato satellite, che recupera la propria autonomia sanzionatoria, con la conseguenza che rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la rideterminazione della relativa pena.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 12233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12233 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 24/02/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 264
Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 025759/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ND IN N. IL 16/09/1961;
avverso ORDINANZA del 24/01/2003 TRIBUNALE di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G., chiede l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio alla stesso giudice per nuova deliberazione. La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza 24.1.03, il giudice della esecuzione del Tribunale di Genova - decidendo in giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. - ha revocato la sentenza di condanna emessa dal Pretore di Genova in data 1.12.1997 nei confronti OR ZO limitatamente alla violazione dell'art. 341 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (effetto della abolitio criminis ex art. 18 Legge 25.6.1999 n. 205), ed ha rideterminato in gg. 10 di reclusione la pena per il residuo reato contravvenzionale di cui all'art. 651 cod. pen., già ritenuto in detta sentenza avvinto dal vincolo della continuazione.
Il Tribunale, pronunciando in tali termini, ha rigettato la richiesta del difensore di autonoma determinazione della pena (pecuniaria) per la contravvenzione sul rilievo che, venuto meno il reato base punito con la sola pena detentiva, quella in ordine al reato satellite, per cui è prevista sanzione alternativa, non potrebbe essere che quella detentiva originariamente applicata dal giudice a titolo di aumento per la continuazione posto che, diversamente, il giudice dell'esecuzione opererebbe una valutazione discrezionale, circa il concreto trattamento sanzionatorio, riservata esclusivamente al giudice di merito "e consentita al giudice dell'esecuzione nei limitati casi espressamente previsti dalla legge". OR ZO propone ricorso per Cassazione, con atto personalmente sottoscritto, denunciando la erronea applicazione degli artt. 17 cod. pen., 627 comma 3 e 673 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione.
Rileva, infatti, che il giudice dell'esecuzione - non uniformandosi al dictum della Suprema Corte in punto di determinazione della pena per i reati che fossero residuati una volta sciolta la continuazione, ritenuta in sede di cognizione, per effetto della abolitio criminis di uno dei reati già avvinti da tale vincolo - ha applicato in concreto una pena illegale e, per vero, quella stessa fissata dal giudice di merito quale aumento per la continuazione fra i reati;
tale conclusione è il frutto della argomentazione palesemente illogica secondo cui dovrebbe considerarsi precluso al giudice dell'esecuzione, una volta venuto meno il reato base, il potere di valutazione discrezionale della pena per il residuo reato satellite, la cui pena è già stata determinata dal giudice di merito, perché in tal modo si sostituirebbe a detto giudice in un caso non previsto dalla legge, sostituendosi al medesimo.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato requisitoria scritta, argomentando in termini di piena adesione ai motivi di ricorso e, quindi, concludendo per l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo giudizio in punto di pena.
Il ricorso è fondato.
Il tema dei poteri del giudice dell'esecuzione in fattispecie analoghe a quelle oggetto del presente procedimento, invero, è già stato definito dal giudice di legittimità in termini opposti a quelli sostenuti nell'impugnato provvedimento.
Ed invero, con sentenza della Sez. 1^ in data 7.3.1995 n. 1412, Saccucci, la Suprema Corte ha fissato il principio che "allorché sia stata riconosciuta, in sede di cognizione, la continuazione fra un reato, ritenuto più grave, punito con pena detentiva, e altro reato, meno grave, punito con pena pecuniaria, applicandosi, conseguentemente, un aumento della pena detentiva inflitta per il reato più grave, la successiva revoca, in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., della condanna in ordine al detto ultimo reato, per intervenuta abolitio criminis, con eliminazione della relativa pena, comporta che la residua pena detentiva, a suo tempo determinata a titolo di continuazione, non può più trovare esecuzione, ostandovi il principio di legalità, e deve essere quindi sostituita con la pena pecuniaria prevista dalla legge per il reato superstite, la cui determinazione, nella misura ritenuta congrua, spetta allo stesso giudice dell'esecuzione; e con più recente sentenza della Sez. 3^ in data 16.2.2002 n. 7667, Congedo, il giudice di legittimità ha nuovamente ribadito, ed ancor meglio precisato, che nei casi in cui la revoca ex art. 673 cod. proc. pen. della sentenza di condanna per un reato continuato riguardi una parte soltanto degli illeciti confluiti nella fattispecie unitaria all'esito del giudizio di cognizione, ed in particolare quello considerato più grave ai fini dell'art. 81 cpv. cod. pen., è richiesta al giudice della esecuzione una nuova ed autonoma determinazione della pena per i reati già ritenuti satelliti, poiché la deroga alla intangibilità del giudicato è imposta dalla necessità di osservare la regola fissata all'art. 2, comma 2, del codice penale. Non è inutile ricordare, del resto, che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla denuncia di illegittimità di tale norma, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. nella parte in cui "l'attuale formulazione non sembra contemplare la fattispecie relativa a più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, uno solo dei quali sia stato abolito per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice", con sentenza n. 96 del 3.4.1996 ha dichiarato infondata la questione nei diversi profili prospettati e, nello specifico, ha ritenuto addirittura "pleonastica" la mancata previsione della ipotesi di abolitio criminis non riferibile a tutti i reati in ordine ai quali è intervenuta condanna, sia che l'intervento del giudice in executivis si intenda come produttivo di revoca del giudicato nella sua integrità, perché in tal caso che "la determinazione de residuo costituisce soltanto l'ineludibile conseguenza di siffatta revoca e necessaria statuizione in sede esecutiva da sovrapporre al giudicato di cognizione", sia che tale intervento si intenda produttivo di revoca parziale della sentenza di condanna, in tal modo facendo coincidere l'effetto demolitorio del giudice dell'esecuzione con l'effetto rideterminativo della pena derivando tale coincidenza di effetti dal semplice richiamo alle regole che disciplinano la condanna per una pluralità di reati e, con riferimento alla specifica fattispecie (trattatasi di revoca circoscritta al reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R., depenalizzato in forza dell'esito della procedura referendaria diretta all'abolizione di talune norme del T.U.) dai principi desumibili dal rapporto fra abolitio criminis e continuazione.
E, dunque, nel caso di reato, ove venga meno per abolitio criminis o a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale, il reato per il quale è stata applicata la pena base, quello satellite recupera la propria autonomia sanzionatoria e conseguentemente rientra nei detti poteri la rideterminazione della relativa pena, senza che possa dirsi violato il principio di legalità. Trattasi di principi assolutamente condivisibili e tuttavia nella impugnata ordinanza derogati (e, per vero, non tutti considerati) sul presupposto che una autonoma rideterminazione della pena per il reato superstite, da parte del giudice dell'esecuzione, comporterebbe una sorta di indebita spoliazione dei poteri del giudice della cognizione mediante indebita incursione nell'area di intervento applicativo della pena riservatagli ex lege.
Presupposto, questo, erroneamente affermato perché da un lato, una volta esauriti, con la definitiva sentenza di condanna, i poteri di intervento del giudice della cognizione, ogni questione che attiene alla validità del titolo esecutivo ed alla sua concreta attuazione è trasferita alla competenza del giudice dell'esecuzione - cui è ex lege assegnato il compito di un accertamento - dei fatti giuridici, sopravvenuti o preesistenti, diretti ad incidere sull'efficacia esecutiva del provvedimento e sul regolare svolgimento delle attività alla medesima conseguenziali e, dall'altro, proprio lo scioglimento della continuazione provocato dalla revoca della sentenza di condanna in ordine al reato, nega ogni ragion d'essere, o giustificazione, ad una pena che, per il reato superstite, è stata determinata solo a titolo di aumento in continuazione fra i reati. E, del resto, che al giudice dell'esecuzione sia richiesto, e non semplicemente consentito, di provvedere autonomamente alla determinazione della pena già comminata con la sentenza definitiva di condanna del giudice di merito - senza con ciò invadere la "riserva" di competenza del medesimo ne', tanto meno, ledere il principio di intangibilità del giudicato - è ipotesi già espressamente prevista e regolata ai commi 1 e 2 dell'art. 671 cod. proc. pen.. Tale norma, infatti, stabilisce che, nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possano chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione, ed in tal caso il giudice dell'esecuzione "provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o con ciascun decreto"; e, del resto, l'espressa previsione di una causa di preclusione alla possibilità, di carattere sussidiario e suppletivo rispetto al potere del giudice di cognizione (Cass. Sez. 6^, 13.1.2000 n. 225, P.G. in proc. MA M. e altro), di applicare la continuazione in sede esecutiva, autorizza anche per tal via a ritenere l'assoluta legittimità dell'esercizio di un potere determinativo pieno in executivis allorché nella ipotesi in cui neppure più si ponga il tema della continuazione e si tratti di restituire al reato superstite, sciolto da ogni vincolo, la pena che gli è propria.
In tale ipotesi, dunque, è perfettamente in linea con il sistema processuale che competa al giudice dell'esecuzione procedere alla nuova determinazione della pena per il reato superstite;
che, se così non fosse, e dovesse invece necessariamente conservarsi la pena già applicata (in continuazione) dal giudice di merito, resterebbe altresì irreparabilmente vulnerato il principio, desumibile dalla previsione all'art. 133 cod. pen., secondo cui il giudice è tenuto ad adeguare la pena alla gravità del singolo reato "muovendosi" entro il minimo ed il massimo edittale propri di tale ipotesi criminosa, e, in ipotesi tutt'altro che infrequenti, lo stesso principio di legalità della pena come è avvenuto, appunto, proprio nel caso di specie in cui per un reato di natura contravvenzionale (violazione dell'art. 651 cod. pen.) "legalmente" sanzionato alternativamente con l'arresto o con l'ammenda, è stata determinata - con rinvio ad un inesistente principio di preclusione processuale - la pena della reclusione che è prevista (art. 17 cod. pen.) soltanto per i delitti.
Consegue che l'ordinanza deve essere nuovamente annullata con rinvio al Tribunale di Genova (ufficio del giudice dell'esecuzione) perché provveda alla determinazione della pena in ordine al reato di cui all'art. 651 cod. pen. uniformandosi ai principi di diritto enunciati.
P.Q.M.
La Corte,
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova in ordine alla determinazione della pena per il reato satellite contravvenzionale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2004