Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 12233
CASS
Sentenza 24 febbraio 2004

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In tema di revoca della sentenza di condanna (art. 673 cod. proc. pen.), qualora in sede di cognizione sia stata riconosciuta la continuazione fra un reato ritenuto più grave e sanzionato con pena detentiva ed altro reato meno grave sanzionato con pena pecuniaria, applicandosi conseguentemente un aumento della pena detentiva inflitta per il reato più grave, la revoca della condanna per abolitio criminis del reato per il quale è stata applicata la pena base comporta che la residua pena detentiva, a suo tempo determinata a titolo di continuazione, non può più trovare esecuzione e che, pertanto, essa deve essere sostituita con la pena pecuniaria prevista dalla legge per il reato satellite, che recupera la propria autonomia sanzionatoria, con la conseguenza che rientra nei poteri del giudice dell'esecuzione la rideterminazione della relativa pena.

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  • 1I baci sulla guancia sono reato (Cass. 13940/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 aprile 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2004, n. 12233
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12233
Data del deposito : 24 febbraio 2004

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