Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2004, n. 5738
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Sentenza 15 gennaio 2004

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In tema di prevenzione antimafia, la confisca non è revocabile sulla base dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, che prevede la revoca delle misure di prevenzione personali, in quanto l'art. 3-ter della legge n. 575 del 1965, che attiene alle misure di prevenzione patrimoniale, pur richiamando altre disposizioni della legge n. 1423 del 1956, non richiama il suddetto art. 7, con la conseguenza che la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali non è consentita dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2004, n. 5738
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5738
    Data del deposito : 15 gennaio 2004

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