Sentenza 15 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di prevenzione antimafia, la confisca non è revocabile sulla base dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956, che prevede la revoca delle misure di prevenzione personali, in quanto l'art. 3-ter della legge n. 575 del 1965, che attiene alle misure di prevenzione patrimoniale, pur richiamando altre disposizioni della legge n. 1423 del 1956, non richiama il suddetto art. 7, con la conseguenza che la revoca delle misure di prevenzione patrimoniali non è consentita dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2004, n. 5738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5738 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 15/01/2004
1. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 24
3. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 016843/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di CATANIA;
nei confronti di:
1) D'TA LO N. IL 13/11/1948;
2) D'RS OM US;
avverso DECRETO del 15/10/2002 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
lette le richieste del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Sindaco di Mascalucia ed il rigetto del ricorso del P.G.;
RITENUTO
1 - La Corte d'Appello di Catania, riformando il decreto del Tribunale, ha revocato la confisca di immobile sito in Mascalucia, ed ordinato la sua restituzione al prevenuto D'AG CE perché acquistato in epoca precedente alla sua partecipazione ad associazione di stampo mafioso, e l'acquisto risulta ora compatibile con redditi di fonte lecita.
Avverso il provvedimento hanno proposto ricorsi il P.G. di Catania ed il Comune di Mascalucia, quale terzo interessato per violazione 1^ - artt. 568, 648, 656, 666 C.P.P. - 7 L. 1423/56 perché, mentre l'art. 3 L. 1423/56 che disciplina la misure di prevenzione personali,
richiama l'art. 7 stessa legge che prevede la revoca, viceversa il richiamo non è operato dall'art. 3 ter L. 575/65 che si occupa delle misure patrimoniali e di confisca, e che pure richiama altri articoli della L. 1423/56. La revoca delle misure patrimoniali pertanto non è prevista dalla legge. Il giudice di legittimità (Cass., sez. 2^, 22.4.99 n. 1885), in proposito afferma che il giudice dell'esecuzione non ha nessun potere di riesaminare la vicenda che ha effetti irreversibili. Inoltre S.U. 2/98 ha stabilito che il giudice dell'esecuzione non può applicare la revoca ex art. 673 C.P.P. della confisca per abolitio criminis, per l'ormai avvenuta acquisizione legittima della res al patrimonio di altro soggetto estraneo al processo ed al quale, oltretutto, non si estendono i poteri del giudice dell'esecuzione penale;
2^ - art. 127 C.P.P., perché al Comune di Mascalucia, divenuto proprietario dell'immobile, non è stato notificato il ricorso originario, ed è rimasto estraneo al procedimento.
2 - Il ricorso del Comune di Mascalucia è inammissibile, non risultando aver titolo, se non per mera asserzione del proponente, e comunque non già parte nel procedimento.
Il 1^ motivo di ricorso del P.G. è fondato ed assorbente. S.U. 18/96 (P.G. in proc. Simonelli ed a) ha stabilito che, nel procedimento di prevenzione, la preclusione del giudicato opera sempre rebus sic stantibus e pertanto non impedisce la rivalutazione della pericolosità qualificata, ove sopravvengono nuovi elementi indiziari - non precedentemente noti (la modifica della misura è dunque possibile in peius).
S.U. 18/97 (Pisco) ha stabilito che l'istituto della revisione è inapplicabile in sede di prevenzione, nella quale invece si applica l'istituto della revoca di cui all'art. 7 L. 1423/56, sia con efficacia "ex nunc", dovuta alla sopravvenuta cessazione di pericolosità del prevenuto, sia con efficacia "ex tunc", resa nei casi di accertamento dell'insussistenza originaria della pericolosità, anche per motivi emersi dopo l'applicazione della misura.
Finalmente S.U. 2/98 (Maiolo) ha affermato l'irrevocabilità della confisca in sede esecutiva a norma dell'art. 673 C.P.P., a seguito di abolitio criminis.
Tanto premesso poiché, in assenza di richiamo dell'art. 3 ter della L. 575/65, che invece rinvia all'art. 4 co. 8, 9, 10, 11, s.L. per il regime delle impugnazioni, non è prevista la revoca ex art. 7 L. 1423/56 della confisca di cui alla successiva L. 575/65, il problema
è se l'istituto di cui all'art. 7 sia applicabile, in via analogica, anche alla misura patrimoniale qualora si ritenga insussistente la sua causa ex tunc.
Il problema deve essere risolto negativamente. Sono revocabili solo le misure provvisorie di prevenzione, ovvero quelle di cui è costante l'esecuzione al momento in cui viene proposta la revoca. Il principio è evidente già dall'adozione dell'endiadi revoca- modifica nell'art. 7/2 L. 1423/56, nell'ipotesi in cui sia cessata o mutata la causa che ha determinato il provvedimento, non la misura. Correlativamente l'art. 2 ter/3 L. 575/65 detta: 'con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia dimostrata la legittima provenienza'. Il comma successivo prevede la revoca del sequestro, non anche della confisca, secondo lettera: 'il sequestro e' revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato poteva disporre direttamente o indirettamentè. È evidente a questo punto la ragione per cui la revoca, altrimenti stabilita dalla L. 1423/56, non si applica alla confisca: il sequestro è per definizione provvisorio e può essere esso revocato quando, e proprio perché non si deve trasformare in confisca.
Nè si può ritenere una lacuna superabile per la coincidenza delle cause, che autorizzano alla richiesta di revoca della misura, con quelle di revisione della sentenza di condanna, che, si badi, implica l'intervento del giudice di cognizione, alla luce di S.U. Pisco (come propone il P.M. requirente in questa sede, anche alla luce della dottrina), rifacendosi al principio di applicazione analogica in bonam partem.
Difatti l'oggetto della revoca del giudice dell'esecuzione è diverso dalla revisione.
S.U. Pisco, confinando la tematica post giudicato in materia di prevenzione alla revoca, non ne modifica la natura di istituto dell'esecuzione. Fermo che la revisione, intesa come procedimento di accertamento riservato alla sede penale, è inapplicabile in materia, osserva che la revoca, prevista in materia di prevenzione per la provvisorietà della misura (rilevata da S.U. Simonelli), consente in effetti di assimilarne la causa petendì. L'analogia si ferma qui, posto che per il petitum, la differenza è insuperabile. Il principio di giudicato provvisorio, affermato dalla Simonelli, è difatti irrilevante se l'esecuzione della misura, quale che sia, è già avvenuta o cessata, poiché in tal caso non è possibile la modifica del provvedimento, men che la sua revoca.
Questa osservazione rende da ultimo pregnante la statuizione di S.U. Maiolo, che in sede omologa di esecuzione penale è impossibile riconoscere un diritto patrimoniale che non esiste più: la cosa confiscata ormai appartiene ad altri.
La Corte d'Appello avrebbe dunque dovuto dichiarare inammissibile, per questa ragione, il ricorso contro il provvedimento del Tribunale.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del Sindaco di Mascalucia, che condanna al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di Euro 500 alla cassa delle ammende, ed annulla senza rinvio l'impugnato decreto.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2004